Corte costituzionale

Ordinanza n. 377/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 25/07/1990 · relatore Aldo Corasaniti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma primo,

lett. c), ultima parte, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in

materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni,

recupero e sanatoria delle opere edilizie), promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 5 dicembre 1989 dal Pretore di Orvieto

nel procedimento penale a carico di Bazzica Giuseppe ed altri,

iscritta al n. 196 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale

dell'anno 1990;

2) ordinanza emessa il 31 gennaio 1990 dal Pretore di Nardò nel

procedimento penale a carico di De Benedittis Grazia Teresa, iscritta

al n. 216 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale dell'anno

1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1990 il Giudice

relatore Aldo Corasaniti;

Ritenuto che il Pretore di Orvieto, nel procedimento penale a

carico di Giuseppe Bazzica ed altri, imputati della contravvenzione

prevista dall'art. 20, primo comma, lett. c) della legge 28 febbraio

1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività

urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere

edilizie), per avere, senza concessione edilizia, modificato

l'aspetto esteriore di un fabbricato e realizzato un vano interrato

in contrasto con le norme del piano regolatore in zona sottoposta a

vincolo paesistico, ha sollevato, con ordinanza (R.O. n. 196 del

1989) emessa il 5 dicembre 1989, questione di legittimità

costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della

Costituzione, dell'art. 20, primo comma, lett. c), ultima parte,

della citata legge n. 47 del 1985;

che ad avviso dell'autorità remittente, l'elevata entità del

minimo della pena edittale (cinque giorni di arresto e lire trenta

milioni di ammenda), in quanto non consente, neppure per interventi

di minima entità, di concedere la sospensione condizionale - che non

è preclusa, invece, per altri reati assai più gravi, ed in

particolare per delitti -, importa violazione del princìpio di

eguaglianza (art. 3, primo comma, della Costituzione);

che inoltre, l'elevata entità del minimo edittale dà luogo a

ulteriore violazione del principio di eguaglianza sotto il profilo

della ingiustificata disparità di trattamento fra la ipotesi di

commissione del solo reato in esame, nella quale non è ammessa la

sospensione condizionale della pena, e quella di commissione del

reato stesso e di altri anche più gravi (delitti) da unificare sotto

il vincolo della continuazione, ipotesi nella quale, per effetto

della determinazione della pena mediante aumento da arrecare a quella

prevista per il reato più grave, la pena da irrogare in concreto

potrebbe essere, per la sua minore misura, condizionalmente sospesa;

che, sempre ad avviso del giudice a quo, la pena da irrogare in

applicazione della norma impugnata, tanto più nell'impossibilità di

concederne la sospensione condizionale, non è tale da tendere alla

rieducazione del condannato (nel quale suscita anzi sentimenti di

ostilità verso l'ordinamento), cosicché la norma stessa appare in

contrasto, oltre che con l'art. 3, primo comma, con l'art. 27, terzo

comma, della Costituzione;

che nel corso di un procedimento penale a carico di Grazia

Teresa De Benedittis il Pretore di Lecce, con ordinanza (R.O. n. 216

del 1990) emessa il 31 gennaio 1990, ha sollevato contro la stessa

norma analoghe questioni di legittimità costituzionale formulando

analoghe censure;

che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato,

eccependo l'infondatezza delle questioni;

Considerato che le due ordinanze di rimessione presentano

identità di oggetto, sicché i relativi giudizi possono essere

riuniti e decisi con un'unica pronuncia;

che le censure attinenti alla prospettata violazione del

principio di eguaglianza sotto il profilo della disparità di

trattamento fra la ipotesi di commissione del solo reato previsto

dalla norma impugnata e quella della commissione del reato stesso e

di altri anche più gravi (delitti) da unificare sotto il vincolo

della continuazione, investono non già il denunciato art. 20, primo

comma, lett. c), della legge n. 47 del 1985, bensì l'art. 81 c.p., o

almeno il sistema risultante dalla previsione di minimi edittali

elevati e dall'istituto della continuazione, norma o sistema qui non

oggetto di impugnazione, sicché, sotto tale profilo, le relative

questioni si palesano manifestamente inammissibili;

che, quanto alle censure concernenti la violazione del principio

di eguaglianza per la previsione di un minimo edittale più elevato

di quello stabilito per altri reati più gravi (delitti), questa

Corte non vede il motivo di discostarsi dai rilievi espressi con la

sentenza n. 256 del 1987, con la quale è stato affermato che la

determinazione di un elevato minimo edittale - espressiva di

"oggettiva gravità dell'illecito, quale che ne sia la concreta

dimensione quantitativa" - è, nei reati urbanistici (era stato

allora denunciato l'art. 20, lett. b), della legge n. 47 del 1985),

giustificata dall'esigenza, "correlata all'intento perseguito dal

legislatore di predisporre strumenti che garantiscano il controllo

dell'uso del territorio, di assicurare l'effettività degli strumenti

stessi" mediante l'inasprimento del regime sanzionatorio:

inasprimento collegato, tra l'altro, all'accresciuta sensibilità del

legislatore verso fenomeni reali di degrado urbanistico, sicché le

relative questioni sono manifestamente infondate;

che tali rilievi e conclusioni valgono anche per le censure

(mosse in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma,

della Costituzione) concernenti la asserita mancata attitudine della

pena alla funzione rieducativa, funzione che non può essere

apprezzata in astratto, né con esclusivo riferimento alla persona

del condannato, ma va piuttosto adattata alle concrete esigenze ed al

proposito perseguito dal legislatore nel contesto storico-sociale con

il qualificare come illeciti e sanzionare determinati comportamenti,

senza di che si dovrebbe ritenere contrario alla funzione rieducativa

della pena ogni minimo edittale elevato.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 (primo

comma) della Costituzione, dell'art. 20, primo comma, lett. c), della

legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo

dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria

delle opere edilizie), sollevate, sotto il profilo della disparità

di trattamento fra l'ipotesi di condanna per il solo reato previsto

dalla norma denunciata e l'ipotesi di condanna per il detto reato

unificato dalla continuazione ad altro più grave, con le ordinanze

indicate in epigrafe;

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di

legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3, primo comma,

della Costituzione, del detto art. 20, primo comma, lett. c), della

legge n. 47 del 1985, sollevate sotto ogni altro profilo con le

ordinanze indicate in epigrafe, nonché delle questioni di

legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo

comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, dello stesso art. 20,

primo comma, lett. c), della legge n. 47 del 1985 sollevate con le

ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 25 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:377 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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