Corte costituzionale

Ordinanza n. 237/1990

Altra decisione · depositata il 08/05/1990 · relatore Enzo Cheli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della

legge della Regione Veneto 12 gennaio 1982, n. 1 (Norme per

l'ampliamento di fabbricati adibiti ad attività di produzione

artigianale e industriale e ad attività commerciali); dell'art. 1

della legge della Regione Veneto 15 gennaio 1985, n. 7 (Proroga del

termine previsto dall'art. 2 della legge regionale 12 gennaio 1982,

n. 1, recante: "Norme per l'ampliamento di fabbricati adibiti ad

attività di produzione artigianale e industriale e ad attività

commerciali"); dell'art. unico, commi terzo e ultimo, della legge

della Regione Veneto 5 marzo 1987, n. 11 (Integrazione alla legge

regionale 27 giugno 1985, n. 61, recante "Norme per l'assetto e l'uso

del territorio") e dell'art. 2 della legge della Regione Veneto 30

marzo 1988, n. 17 (Interventi edilizi sugli insediamenti alberghieri,

artigianali, industriali e commerciali ai sensi della legge regionale

12 gennaio 1982, n. 1), promosso con ordinanza emessa l'11 marzo 1989

dal Pretore di Padova, Sezione distaccata di Cittadella nel

procedimento penale a carico di Gregori Giacinto ed altri, iscritta

al n. 27 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale dell'anno 1990;

Udito nella camera di consiglio del 4 aprile 1990 il Giudice

relatore Cheli;

Ritenuto che il Pretore di Padova, Sezione distaccata di

Cittadella, con ordinanza dell'11 marzo 1989 (R.O. n. 27/90), ha

sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale - in

riferimento agli artt. 3, 9, 41 e 117 Cost. - degli artt. 1 e 2 della

legge della Regione Veneto 12 gennaio 1982, n.1, (Norme per

l'ampliamento di fabbricati adibiti ad attività di produzione

artigianale e industriale e ad attività commerciali),

successivamente prorogata dall'art. 1 della legge della Regione

Veneto 15 gennaio 1985, n. 7, dall'articolo unico, commi terzo e

ultimo, della legge della Regione Veneto 5 marzo 1987, n. 11 e

dall'art. 2 della legge della Regione Veneto 30 marzo 1988, n. 17;

che le prime due disposizioni impugnate, e cioè gli artt. 1 e 2

della legge regionale veneta n. 1 del 1982, consentono l'ampliamento

- per documentate esigenze di riorganizzazione aziendale, di

incremento occupazionale e di sicurezza del lavoro - dei fabbricati

adibiti ad attività artigianali, industriali o commerciali anche

ricadenti, alla data del 3 gennaio 1979, in zone non destinate dagli

strumenti urbanistici a insediamenti produttivi o commerciali e

dettano, per il rilascio della relativa concessione, una particolare

disciplina applicabile sino al 31 dicembre 1984;

che le altre disposizioni denunciate contengono proroghe di tale

termine che risulta spostato dapprima al 30 giugno 1986 (art. 1 legge

regionale n. 7 del 1985), successivamente al 31 dicembre 1987

(articolo unico della legge regionale n. 11 del 1987) ed infine al 1°

ottobre 1988 (art. 2 della legge regionale n. 17 del 1988, che

proroga il termine per il rilascio della concessione per

l'ampliamento purché la domanda sia stata presentata entro il 31

dicembre 1987);

che, ad avviso del Pretore, le norme impugnate introdurrebbero -

in contrasto con l'art. 3 Cost. - una ingiustificata disparità di

trattamento tra i soggetti titolari di attività artigianali,

industriali o commerciali, riservando solo a coloro che abbiano

intrapreso l'attività prima del 3 gennaio 1979 il particolare regime

per il rilascio della concessione previsto dalla legge regionale n. 1

del 1982;

che un ulteriore profilo di violazione dell'art. 3 Cost. è

ravvisato dal giudice rimettente nell'irragionevolezza della

normativa denunciata che, nata come disciplina eccezionale e

temporalmente limitata, si è poi protratta per oltre un decennio

determinando lo stravolgimento della disciplina urbanistica;

che inoltre, sempre secondo il giudice a quo, le disposizioni in

esame - consentendo una indiscriminata facoltà di ampliamento di

fabbricati in difformità dalle previsioni degli strumenti

urbanistici - risulterebbero lesive dell'art. 9 Cost. e violerebbero

anche l'art. 41, secondo comma Cost., in quanto l'utilità sociale,

cui fa riferimento quest'ultima norma costituzionale, è concetto che

non si esaurisce nella dimensione produttiva ed occupazionale ma

riguarda il complesso dei beni della vita - materiali ed immateriali

- destinati a soddisfare le esigenze della collettività;

che, infine, sarebbe violato l'art. 117 Cost. poiché le norme

denunciate non rispetterebbero i principi fondamentali stabiliti

dalle leggi statali n. 47 del 1985 e n. 10 del 1977 in ordine alla

necessaria conformità delle concessioni ad edificare alle

prescrizioni degli strumenti urbanistici, alla disciplina della

sanatoria per i c.d. abusi formali ed alle procedure per il recupero

urbanistico degli insediamenti abusivi;

Considerato che, in base alla disciplina transitoria dettata dal

decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante "Norme di

attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura

penale", i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del

nuovo codice di procedura penale (d.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

proseguono con l'applicazione delle norme anteriormente vigenti se, a

tale data, è già stato compiuto uno degli atti processuali elencati

negli artt. 241 e 242 del suddetto decreto;

che vanno, pertanto, applicate le norme del nuovo codice di

procedura penale ai procedimenti che, alla data di entrata in vigore

del codice stesso, si trovino ancora in uno stadio anteriore rispetto

a quelli indicati negli artt. 241 e 242 del decreto legislativo n.

271 del 1989, con la conseguenza di riferire tali procedimenti alla

fase delle indagini preliminari di competenza del pubblico ministero;

che nel procedimento a quo - originato da un rapporto dei

carabinieri sulla costruzione, in zona agricola, di un manufatto ad

uso industriale a seguito di una concessione per ampliamento

rilasciata ai sensi della legge della Regione Veneto n. 1 del 1982 -

l'unico atto compiuto dal Pretore rimettente, prima della

proposizione della questione di legittimità costituzionale, è stato

l'invio di una comunicazione giudiziaria ai soggetti interessati

all'attività edificatoria ed ai pubblici amministratori responsabili

del rilascio della concessione edilizia: con la conseguenza che il

procedimento in questione è destinato, per lo stadio in cui si

trova, ad essere ricondotto alla fase delle indagini preliminari di

competenza del pubblico ministero ed a svolgersi secondo le norme del

nuovo processo penale;

che si rende, pertanto, necessaria una rinnovata valutazione, da

parte del giudice a quo, sulla rilevanza attuale della questione di

legittimità costituzionale alla luce delle vigenti disposizioni

processuali (cfr. ord. n. 6 del 1990);

che, a tal fine, vanno restituiti gli atti al Pretore di Padova,

Sezione distaccata di Cittadella.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Padova, Sezione

distaccata di Cittadella.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria l'8 maggio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:237 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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