Corte costituzionale

Ordinanza n. 6/1990

Altra decisione · depositata il 02/01/1990 · relatore Enzo Cheli

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 5legge 397/1988
  • art. 9-octieslegge 397/1988

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 5, primo

comma, e 9-octies, terzo comma, del decreto-legge 9 settembre 1988,

n. 397 (Disposizioni urgenti in materia di smaltimento di rifiuti

industriali), convertito con modificazioni nella legge 9 novembre

1988, n. 475 promosso con l'ordinanza emessa il 29 maggio 1989 dal

Pretore di Verona, Sezione distaccata di Caprino Veronese, nel

procedimento penale a carico di Pignatti Alfonso ed altri, iscritta

al n. 345 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 29 - 1ª serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 29 novembre 1989 il Giudice

relatore Cheli;

Ritenuto che il Pretore di Verona, Sezione distaccata di Caprino

Veronese, con ordinanza del 29 maggio 1989 (R.O. 345/89), ha

sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale - in

riferimento agli artt. 24, secondo comma e 25, secondo comma, della

Costituzione - degli artt. 5, primo comma, e 9-octies, terzo comma,

del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397 (Disposizioni urgenti in

materia di smaltimento dei rifiuti industriali), convertito con

modificazioni nella legge 9 novembre 1988, n. 475, nella parte in cui

sanzionano penalmente l'omessa, incompleta o infedele comunicazione,

al Ministero dell'Ambiente ed alla Regione, dei dati sullo

smaltimento dei rifiuti industriali di cui al decreto del Ministero

dell'Ambiente 22 settembre 1988;

che, ad avviso del giudice a quo, le norme impugnate - imponendo

alle imprese con più di cento addetti l'obbligo, penalmente

sanzionato, di trasmettere dettagliate informazioni sullo smaltimento

dei propri rifiuti relative al biennio anteriore alla entrata in

vigore delle norme stesse - violerebbero il principio di

irretroattività della legge penale incriminatrice, soprattutto in

considerazione del fatto che gli oneri di comunicazione delle imprese

relativi ai rifiuti prodotti erano - prima dell'entrata in vigore del

decreto-legge impugnato - assai più ridotti di quelli introdotti

dalla nuova normativa e non penalmente sanzionati;

che, inoltre, sempre secondo il giudice rimettente, le

disposizioni denunciate risulterebbero lesive della c.d. "libertà

dalle autoincriminazioni", sancita dall'art. 24, secondo comma,

Cost., in quanto le stesse porrebbero i soggetti destinatari di

fronte all'alternativa di trasmettere dati veritieri, con il rischio

di un processo penale per l'irregolare smaltimento dei rifiuti,

oppure di evitare di fornire le informazioni richieste o di fornirle

incomplete, con il rischio di un processo penale in base alle nuove

norme oggetto di contestazione;

che, infine, per il giudice a quo le norme impugnate

violerebbero il principio di tassatività e determinatezza della

fattispecie incriminatrice di cui agli articoli 25, secondo comma e

24, secondo comma Cost., estendendo l'obbligo penalmente sanzionato

di informazione anche ai dati previsionali sullo smaltimento di

rifiuti relativi al futuro quinquennio;

che il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto in

giudizio chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili e

infondate;

Considerato che in base alla disciplina transitoria dettata dal

decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante "Norme di

attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura

penale", i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del

nuovo codice di procedura penale (d.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

proseguono con l'applicazione delle norme anteriormente vigenti se, a

tale data, è già stato compiuto uno degli atti processuali elencati

negli articoli 241 e 242 del suddetto decreto;

che vanno, pertanto, applicate le norme del nuovo codice di

procedura penale ai procedimenti che, alla data di entrata in vigore

del codice stesso, si trovino ancora in uno stadio anteriore rispetto

a quelli indicati negli artt. 241 e 242 del decreto legislativo n.

271 del 1989, con la conseguenza di riferire tali procedimenti alla

fase delle indagini preliminari di competenza del pubblico ministero;

che nel procedimento a quo - originato da un rapporto dei

carabinieri su presunte irregolarità ed inadempienze di alcune

imprese nella comunicazione al Ministro dell'Ambiente ed alla Regione

dei dati sui rifiuti da esse prodotti - l'unico atto compiuto dal

Pretore rimettente, prima della proposizione della questione di

legittimità costituzionale, è stato l'invio ai responsabili delle

imprese denunciate di una comunicazione giudiziaria: di talché le

norme da applicare ora al procedimento sembrano essere quelle

previste dal nuovo codice di procedura penale;

che si rende, di conseguenza, necessaria una rinnovata

valutazione sulla rilevanza attuale della questione di legittimità

costituzionale in considerazione del nuovo iter del procedimento a

quo dettato dal codice di procedura penale del 1988 e dalle relative

norme transitorie;

che, a tal fine, vanno restituiti gli atti al Pretore di Verona,

Sezione distaccata di Caprino Veronese.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Verona.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 gennaio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:6 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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