Corte costituzionale

Ordinanza n. 481/1994

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/12/1994 · relatore Francesco Guizzi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 242, comma 1,

lett. c), del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di

attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura

penale), promosso con ordinanza emessa il 17 novembre 1993 dal

Tribunale di Caltagirone nel procedimento penale a carico di Gasco

Stefano, iscritta al n. 229 del registro ordinanze 1994 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie

speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 novembre 1994 il Giudice

relatore Francesco Guizzi;

Ritenuto che nel corso del procedimento penale a carico di

Maggiore Antonino e altri diciassette imputati il giudice istruttore

del Tribunale di Caltagirone rinviava a giudizio Gasco Stefano, senza

la preventiva contestazione dell'accusa;

che, avanti il Tribunale della stessa città, la difesa del

Gasco eccepiva la nullità dell'ordinanza di rinvio a giudizio per

violazione dell'art. 376 del codice di procedura penale abrogato, il

quale vieta il rinvio a giudizio senza che l'imputato sia stato

interrogato sul fatto o che esso sia stato enunciato in un mandato

rimasto senza effetto;

che il Tribunale ha sollevato questione di costituzionalità

dell'art. 242, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 28 luglio

1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del

codice di procedura penale);

che, ad avviso del Tribunale rimettente, l'art. 242, comma 1,

lettera c), delle norme transitorie, dispone, per i procedimenti in

corso alla data di entrata in vigore del codice di rito,

l'applicazione delle norme anteriormente vigenti ove si tratti di

procedimenti connessi ai sensi dell'art. 45 del codice di procedura

penale abrogato, purché le condizioni indicate nella lettera a)

dello stesso articolo (avvenuto compimento di un atto di istruzione

del quale è previsto il deposito e contestazione del fatto

all'imputato ovvero sua enunciazione in un mandato o in un ordine

rimasto senza effetto) ricorrano anche relativamente a uno solo degli

imputati ovvero a una sola delle imputazioni, sempre che i

procedimenti siano già riuniti;

che, nella specie, in considerazione della norma impugnata, il

fatto è stato contestato soltanto ad alcuni imputati nel

procedimento, accresciutosi a norma dell'art. 45 del codice di

procedura penale abrogato, ma non al Gasco, e tanto in evidente

contrasto con tutta la giurisprudenza formatasi sotto il vigore del

codice di procedura penale abrogato, che - con il combinato disposto

degli artt. 376 e 185, n. 3 - sanzionava, per effetto della nullità

insanabile, il rinvio a giudizio dell'imputato che non avesse avuto

notizia, sostanziale o formale, dell'imputazione ascrittagli;

che tali norme sarebbero, comunque, un'applicazione del

principio generale di inviolabilità del diritto di difesa sancito

dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione;

che, pertanto, l'art. 242, comma 1, lett. c), delle norme

transitorie del codice di procedura penale vigente sarebbe

illegittimo, per contrasto con il menzionato principio di difesa, ove

interpretato - come spesso avverrebbe, e come la sua formulazione

letterale consentirebbe - nel senso che l'imputato di un reato

connesso può essere rinviato a giudizio anche se non sia stato

interrogato sul fatto (o che questo sia stato enunciato in un mandato

rimasto senza effetto), essendo sufficiente la ricorrenza di dette

condizioni pure per un solo coimputato;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

concludendo per l'inammissibilità o l'infondatezza della questione;

che, ad avviso dell'Avvocatura, l'interpretazione dell'art. 242,

comma 1, lett. c) delle disposizioni transitorie non conduce alla

soluzione proposta dal giudice a quo, essendo possibile (ed anzi

doverosa) altra e diversa interpretazione scevra dal prospettato

dubbio di legittimità costituzionale, riguardando, la norma,

esclusivamente la scelta del rito;

Considerato che il giudice a quo ha sollevato questione di

costituzionalità dell'art. 242, comma 1, lett. c), del decreto

legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di

coordinamento e transitorie del codice di procedura penale) "se

interpretato come spesso avviene e come la sua formulazione letterale

sembra consentire" nel significato ritenuto non conforme a

Costituzione;

che, difettando nella specie un visibile orientamento

giurisprudenziale, la questione è proposta in via meramente

ipotetica e deve, dunque, dichiararsi manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 242, comma 1, lett. c), del

decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di

coordinamento e transitorie del codice di procedura penale),

sollevata in relazione all'art. 24 della Costituzione, dal Tribunale

di Caltagirone con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:481 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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