Corte costituzionale

Ordinanza n. 439/1990

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/10/1990 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 224-bis,

secondo comma, del codice di procedura penale del 1930, promosso con

ordinanza emessa il 28 dicembre 1989 dal Tribunale di Vicenza nel

procedimento penale a carico di Longo Eliana, ordinanza iscritta al

n.197 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n.18, prima serie speciale, dell'anno

1990;

Visti l'atto di costituzione di Longo Eliana, nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1990 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Tribunale di Vicenza, con ordinanza emessa il 20

aprile 1989 in sede di riesame del provvedimento di convalida del

sequestro operato dalla polizia giudiziaria nei confronti di Eliana

Longo, provvedimento adottato dal Procuratore della Repubblica del

luogo ai sensi dell'art. 224- bis del codice di procedura penale del

1930, ha sollevato, in riferimento agli artt. 13 e 14 della

Costituzione, questione di legittimità del detto art. 224-bis, come

interpretato dalla giurisprudenza assolutamente prevalente della

Corte di cassazione (e, cioè, nel senso di ritenere non perentorio

il termine di quarantotto ore dall'esecuzione, posto al pubblico

ministero per convalidare con decreto motivato il sequestro ad

iniziativa della polizia giudiziaria), deducendone che "ove il

Tribunale del riesame ritenesse perentorio il termine di cui all'art.

224- bis c.p.p. dovrebbe dichiarare la perenzione del sequestro per

omessa convalida... e disporre l'immediata restituzione all'imputata

di quanto appreso dalla P.G. all'esito della perquisizione

domiciliare";

che con ordinanza n. 551 del 1989 questa Corte aveva ordinato la

restituzione degli atti al giudice a quo, "considerato che, dopo la

pronuncia dell'ordinanza di rimessione, è entrato in vigore il nuovo

codice di procedura penale, approvato con d.P.R. 22 settembre 1988,

n. 447, le cui disposizioni, ai sensi dell'art. 258 del decreto

legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di

coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), si

direbbero immediatamente applicabili al procedimento a quo, non

operando nei suoi confronti il regime di ultrattività delle

disposizioni del codice abrogato, data l'assenza delle condizioni

previste dagli artt. 241 e 242 del detto decreto legislativo";

che con ordinanza del 28 dicembre 1989 il Tribunale di Vicenza,

maggiormente puntualizzando gli estremi del caso di specie, ha

riproposto la questione di legittimità costituzionale, in quanto

"nel procedimento penale contro la Longo, in corso alla data di

entrata in vigore del codice, si è verificata la condizione di

ultrattività delle disposizioni del codice abrogato prevista

dall'art. 242 co. 1°, lett. a), disp. trans., perché la Longo, alla

data di entrata in vigore del nuovo codice, era già stata

interrogata (il 5 e il 7 aprile 1989) dal P.M., che le aveva

compiutamente contestato i fatti oggetto dell'imputazione, così

soddisfando, contestualmente, sia la condizione del compimento di 'un

atto di istruzione del quale è previsto il deposito', sia la

condizione della contestazione del fatto all'imputato";

che il Tribunale di Vicenza, ritenuta la persistente rilevanza

della questione, si è limitato a richiamare per relationem la

motivazione adottata nel precedente provvedimento di rimessione, da

intendersi integralmente riprodotta nella nuova ordinanza;

che nel presente giudizio è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

Generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata

inammissibile, in quanto il giudice a quo, "pur dando atto di un

indirizzo giurisprudenziale 'assolutamente prevalente'", ma con ciò

stesso riconoscendo l'esistenza, oltre che la possibilità, di una

diversa interpretazione, non precisa se intende seguire

quell'indirizzo prevalente oppure discostarsene, per cui "più che

sottoporre alla Corte una questione di legittimità di una norma, ha

sottoposto alla medesima un problema di compatibilità con le norme

costituzionali indicate di una interpretazione che esso non ha

precisato di voler seguire";

Considerato che l'ordinanza di rimessione dà atto dell'avvenuto

proscioglimento dell'imputata Eliana Longo con la formula "perché il

fatto non sussiste" da parte del Giudice istruttore di Vicenza in

data 3 novembre 1989 e che avverso tale pronuncia non risulta essere

stata proposta impugnazione;

che, pertanto, in forza del proscioglimento finale, il sequestro

dovrebbe aver perduto efficacia ope legis, con conseguente

sopravvenuta irrilevanza della questione nel giudizio a quo";

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 224- bis del codice di

procedura penale del 1930, sollevata, in riferimento agli artt. 13 e

14 della Costituzione, dal Tribunale di Vicenza, con ordinanza del 20

aprile 1989.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 settembre 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 10 ottobre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:439 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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