Per le cessazioni dal servizio a partire dal 1 gennaio 1958 in poi, a modifica dell'articolo 21, della legge 4 febbraio 1958, n. 87, in nessun caso e' richiesto un periodo minimo di stato coniugale anteriore alla cessazioni dal servizio ai fini del trattamento di quiescenza indiretto o di reversibilita' delle Casse pensioni facenti parte degli istituti di previdenza. Per i casi di morte a partire dal 1 gennaio 1958 in poi di titolari di pensione diretta, ai fini del trattamento di quiescenza di riversibilita' delle Casse pensioni indicate al comma precedente, dal requisito del matrimonio contratto prima della cessazione dal servizio si prescinde in ogni caso qualora sia nata prole anche se postuma e, in mancanza di prole, si prescinde qualora il matrimonio sia stato contratto dal pensionato prima del compimento del settantaduesimo anno di eta' oppure del settantacinquesimo anno di eta' se trattasi di titolare di pensione di privilegio, sia durato almeno due anni e la differenza di eta' tra i coniugi non superi gli anni venti. Il requisito concernente la differenza di eta' non e' richiesto per i matrimoni contratti prima della entrata in vigore della presente legge. 3 4 6a 7 Ai fini del trattamento di quiescenza indiretto e su riversibilita' delle Casse pensioni indicate al comma primo, nel caso di morte di iscritta o di titolare di pensione diretta abbia contrattato matrimonio prima del cinquantesimo anno di eta', per le cessazioni dal servizio a partire dal 1 gennaio 1958 in poi, il vedovo che alla data di morte della moglie, risulti inabile a proficuo lavoro ed a di lei carico e' equiparato alla vedova.610

Gli interventi su questo articolo(6)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

3

La Corte Costituzionale, con sentenza 30 novembre-6 dicembre 1979 n. 139 (in G.U. 1a s.s. 12/12/1979, n. 338) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge 22 novembre 1962, n. 1646, in relazione al disposto dell'art. 32 della legge 22 novembre 1975, n. 168, in quanto non consente la deroga al requisito che il matrimonio contratto dal pensionato sia durato almeno due anni, introdotta dall'art. 32 "per i matrimoni celebrati successivamente alla sentenza di scioglimento del precedente matrimonio di uno dei due coniugi pronunciata a norma della legge 1 dicembre 1970, n. 898, ma non oltre il 31 dicembre 1975"."

Corte Costituzionale

4

La Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 15 febbraio 1980 n. 15 (in G.U. 1a s.s. 20/02/1980, n. 50) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge 22 novembre 1962, n. 1646, nella parte in cui, ai fini del trattamento di quiescenza di riversibilita' delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro: a) non prevede la rilevanza del matrimonio contratto dal pensionato prima del compimento del sessantacinquesimo anno di eta', prescindendosi in questa ipotesi da ogni altro requisito; b) richiede che il matrimonio, dal quale non sia nata prole, anche postuma, sia stato contratto dal pensionato prima del compimento del settantaduesimo anno di eta', e che la differenza di eta' tra i coniugi non superi gli anni venti, anziche' venticinque; [...] in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, - l'illegittimita' costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge 22 novembre 1962, n. 1646, nella parte in cui, ai fini del trattamento di quiescenza di riversibilita' delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, qualora si tratti di titolare di pensione di privilegio, fermi i restanti requisiti di rilevanza, richiede che il matrimonio, dal quale non sia nata prole, anche postuma, sia stato contratto dal pensionato prima del compimento del settantacinquesimo anno di eta'".

Corte Costituzionale

6

La Corte Costituzionale, con sentenza 25 marzo-14 aprile 1988 n. 439 (in G.U. 1a s.s. 20/04/1988, n. 16) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 6, terzo comma, della legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro), in riferimento agli artt. 3 e 29 Cost.".

Corte Costituzionale

6a

La Corte Costituzionale, con sentenza 21 aprile-5 maggio 1988, n. 502 (in G.U. 1a s.s. 11/05/1988, n. 19), ha dichiarato "a norma dell'art. 27 l. 11 marzo 1953, n. 87, la illegittimita' costituzionale, nella stessa parte e nei medesimi termini, dell'art. 6, secondo comma (modificato per effetto della sentenza di questa Corte 15 febbraio 1980, n. 15), legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro)".

Corte Costituzionale

7

La Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 31 maggio 1988 n. 587 (in G.U. 1a s.s. 08/06/1988, n. 23) ha dichiarato "a norma dell'art. 27 l. 11 marzo 1953, n. 87 - l'illegittimita' costituzionale:[...] b) dell'art. 6, secondo comma, (modificato per effetto della sentenza di questa Corte 15 febbraio 1980, n. 15) legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro) limitatamente alle parole "e la differenza di eta' tra i coniugi non superi i venticinque anni"."

Corte Costituzionale

10

La Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 16 marzo 1990 n. 123 (in G.U. 1a s.s. 21/03/1990, n. 12) ha dichiarato "a norma dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - l'illegittimita' costituzionale: a) dell'art. 6, sesto comma, della legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro) limitatamente alle parole "sia durato almeno due anni"."

Testo vigente dal 22 marzo 1990

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 123/1990

    Ha colpito questo articolo
    16 marzo 1990

    Poiché le limitazioni alla riversibilità delle pensioni non possono essere variamente rapportate a questo o quel sistema pensionistico dettato per i pubblici dipendenti, la declaratoria di incostituzionalità concernente l'ipotesi di matrimonio contratto con pensionato statale ultrasessantacinquenne va estesa a quella di matrimonio con pensionato ultrasessantacinquenne degli enti locali, dichiarando d'ufficio - ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - l'incostituzionalità dell'art. 6, comma secondo, della legge 22 novembre 1962, n. 1646, limitatamente alle parole "sia durato almeno due anni". - v. massima precedente, nonché S. nn. 15/1980 e 587/1988. ____________ N.B.: Massima redatta con riferimento al testo della decisione così come modificato dalla ordinanza di correzione n. 219 del 1992.

    Art. 81 Testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 6 Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro · Art. 10 Disciplina dell'Ente "Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto"

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 502/1988

    Ha colpito questo articolo
    5 maggio 1988

    Ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953 n. 87, va dichiarata l'illegittimità costituzionale conseguenziale dell'art. 6, comma secondo, L. 22 novembre 1962 n. 1646 (concernente le pensioni erogate dagli istituti di previdenza presso il Ministero del Tesoro) nella parte in cui - nei casi di impossibilità a contrarre nuove nozze per l'esistenza di precedente vincolo - non consente, per i matrimoni celebrati entro il 31 dicembre 1975, la deroga al requisito della differenza di età tra i coniugi non superiore ai venticinque anni. - cfr. massima precedente; v. anche S.n. 15/1980 (per effetto della quale, la differenza di età prescritta dall'art. 6 Cost. risulta elevata da venti a venticinque anni).

    Art. 81 Testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 6 Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 439/1988

    Ha colpito questo articolo
    14 aprile 1988

    Il diritto alla pensione di riversibilità del vedovo di pensionata della C.P.D.E.L., subordinato alla condizione che l'interessato sia inabile al lavoro e viva a carico della moglie al momento del decesso di quest'ultima, istituisce ingiustificatamente una disparità di trattamento tra vedovi e vedove iscritti alle Casse pensioni, facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del Tesoro, nonché tra vedovi di pensionate iscritte a tali Casse e vedovi di pensionate statali. È pertanto costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., l'art. 6, terzo comma, L. 22 novembre 1962, n. 1646. - cfr. S.n. 6/1980.

    Art. 6 Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro · Art. 3 cost. · Art. 29 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 22 marzo 1990

Confronto con la versione in vigore dal 9 giugno 1988 al 22 marzo 1990.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 16 marzo 1990 n. 123 (in G.U. 1a s.s. 21/03/1990, n. 12) ha dichiarato "a norma dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - l'illegittimita' costituzionale: a) dell'art. 6, sesto comma, della legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro) limitatamente alle parole "sia durato almeno due anni"."

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urn:nir:stato:legge:1962-11-22;1646~art6 · fonte del testo

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