Corte costituzionale

Sentenza n. 202/1972

Questione dichiarata infondata · depositata il 29/12/1972 · relatore Vincenzo Trimarchi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittmità costituzionale dell'art. 6, terzo

comma, della legge 22 novembre 1962, n. 1646 (modifiche agli

ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del

tesoro), promosso con ordinanza emessa il 27 febbraio 1971 dalla Corte

dei conti - sezione III pensioni civili - sul ricorso di Ravenna

Alfredo, iscritta al n. 446 del registro ordinanze 1971 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16 del 19 gennaio 1972.

Udito nella camera di consiglio del 23 novembre 1972 il Giudice

relatore Vincenzo Michele Trimarchi.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Alfredo Ravenna, coniuge superstite di Elena Scazzocchio,

pensionata della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di

scuole elementari parificate, facente parte degli Istituti di

previdenza presso il Ministero del tesoro, e deceduta il 14 agosto

1967, ricorreva davanti alla Corte dei conti avverso il provvedimento

del 28 luglio 1969 del Direttore generale degli Istituti di previdenza

con cui gli era stato negato, perché non a carico della moglie alla

data della di lei morte, il trattamento pensionistico di

riversibilità.

La Corte dei conti, in accoglimento dell'eccezione proposta dal

pubblico ministero, considerava rilevante e non manifestamente

infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6,

comma terzo, ultima parte, della legge 22 novembre 1962, n. 1646, che

"per il conferimento della pensione di riversibilità al vedovo di ex

amministrata dagli Istituti di previdenza, pone, fra l'altro, la

condizione dell'a carico della dante causa, all'epoca della morte di

quest'ultima", in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

A proposito della rilevanza, la Corte dei conti accertava che il

ricorrente, alla data di morte della moglie, era in una situazione

economica tale da escludere che potesse essere considerato a di lei

carico.

E circa la non manifesta infondatezza, osservava che la detta

condizione non era richiesta per la vedova dagli artt. 37 e 38 del

r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680, e dalle successive disposizioni

intervenute in merito, e che perciò la norma denunciata sanciva, ai

fini della pensione di riversibilità, una palese disparità di

trattamento fra il vedovo e la vedova, basandola unicamente sulla

differenza di sesso; e, concludendo, metteva in rilievo che, in pratica

da tale disparità poteva discendere il riconoscimento del diritto alla

pensione di riversibilità in favore di una vedova anche se fornita di

cospicui redditi.

L'ordinanza veniva regolarmente notificata, comunicata e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 19 gennaio 1972.

Davanti a questa Corte non si costituiva alcuna delle parti, né

spiegava intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

La causa, pertanto, ai sensi dell'art. 26, comma secondo, della

legge 11 marzo 1953, n. 87, viene decisa con la procedura di camera di

consiglio. Considerato in diritto :

1. - Secondo la Corte dei conti, che ha sollevato la questione con

l'ordinanza indicata in epigrafe, sarebbe in contrasto con l'art. 3

della Costituzione, l'art. 6, comma terzo, ultima parte, della legge 22

novembre 1962, n. 1646 (modifiche agli ordinamenti degli Istituti di

previdenza presso il Ministero del tesoro), che "per il conferimento

della pensione di riversibilità al vedovo di ex amministrata dagli

Istituti di previdenza, pone, fra l'altro, la condizione dell'a carico

della dante causa, all'epoca della morte di quest'ultima".

2. - La questione non è fondata.

In effetti, dalle norme relative al trattamento pensionistico del

coniuge superstite di un amministrato dai detti Istituti di previdenza,

risulta che codesto trattamento è differente a seconda che si tratti

di vedovo o di vedova. Come ha esattamente osservato la Corte dei

conti, per la vedova, dagli artt. 37 e 38 del r.d.l. 3 marzo 1938, n.

680, e dalle successive disposizioni intervenute in merito, non è

richiesta, perché essa possa conseguire il ripetuto trattamento, la

condizione che, alla data della morte del marito, risulti a suo carico;

e la norma denunciata, invece, dispone espressamente, che al vedovo

spetti la pensione indiretta e di riversibilità solo se esso risulti

essere stato, alla data di morte della moglie, a di lei carico.

Ma ciò evidentemente non basta perché la norma de qua possa dirsi

in contrasto con l'art. 3 della Costituzione. Non si ha, infatti, una

disciplina differente di situazioni eguali o ritenute tali, in modo

razionale, dal legislatore. E quindi non si può dedurre che il

differenziato trattamento del coniuge superstite, nell'ipotesi in

esame, sia da ricollegare unicamente alla distinzione di sesso.

Va al riguardo considerato quel che questa Corte ha già avuto

occasione e modo di rilevare con la sentenza n. 119 del corrente anno,

e cioè che, nonostante l'esistenza di un'ampia e articolata normativa

(soprattutto costituzionale) diretta a rendere possibile e realizzare

la eguaglianza, morale e giuridica dei cittadini, senza distinzione di

sesso, è avvertita nella realtà sociale la minore probabilità che

sia il marito anziché la moglie a dipendere economicamente dal

coniuge.

Non può perciò ritenersi che il legislatore, nel dettare le

disposizioni sopra richiamate, si sia trovato a dover disciplinare

un'unica situazione di fatto e di diritto o situazioni suscettibili

d'essere considerate eguali o equivalenti.

E appare del tutto razionale che l'accertamento in concreto dello

stato di bisogno sia richiesto solo per il vedovo e non anche per la

vedova.

La norma in esame, di conseguenza, trova nella notata peculiarità

la sua logica ragione di essere.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 6, comma terzo, della legge 22 novembre 1962, n. 1646

(modifica agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il

Ministero del tesoro), nella parte in cui dispone che nel caso di

decesso di un'amministrata dalle Casse pensioni facenti parte dei detti

Istituti, la pensione indiretta e di riversibilità spetta al marito

quando risulti che questi, alla data di morte della moglie, fosse a di

lei carico.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1972.

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1972:202 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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