Corte costituzionale

Sentenza n. 15/1980

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 15/02/1980 · relatore Alberto Malagugini

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma

secondo, della legge 22 novembre 1962, n. 1646 (modifiche agli

ordinamenti degli istituti di previdenza presso il Ministero del

tesoro) promosso con due ordinanze emesse il 13 giugno 1975 dalla Corte

dei conti - Sezione III giurisdizionale, sui ricorsi di Cianfrocca

Angela ved. Bosmani e Ravagli Maria Angela rispettivamente iscritte ai

nn. 569 e 726 del registro ordinanze 1976 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 260 del 29 settembre 1976 e n. 10 del 12

gennaio 1977.

Udito nella camera di consiglio dell'11 ottobre 1979 il Giudice

relatore Alberto Malagugini.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con decreto n. 11041 in data 17 giugno 1971, il Direttore

generale degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro

respinse la domanda di pensione di riversibilità di Cianfrocca Angela,

vedova di un dipendente del Comune di Roma, motivando che "il

matrimonio dal quale non è nata prole, è stato contratto dall'ex

pensionato dopo il compimento del 72 anno di età, venendo così a

mancare una delle condizioni di cui all'art. 6 della legge 22 novembre

1962, n. 1646 ".

La Corte dei conti - Sez. III giurisdizionale - investita del

ricorso della Cianfrocca, con ordinanza in data 13 giugno 1975 ha

osservato che mentre il nuovo Testo Unico sulle pensioni dei dipendenti

statali, d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, ha disposto all'art. 81,

terzo comma, che nessun limite di età fosse lasciato a carico del

pensionato statale che avesse contratto tardivo matrimonio, il limite

del 72 anno di età è rimasto invece in vigore per i pensionati degli

Istituti di previdenza in quanto gli Istituti stessi, almeno a

tutt'oggi, non hanno ancora recepito nel loro ordinamento la

corrispondente innovazione in favore dei propri iscritti. Ne risulta

una diversificazione di situazioni (quella dei pensionati statali e

quella dei pensionati di Enti locali) che, rese parallele in virtù

delle leggi n. 46 del 1958 e n. 1646 del 1962, si sono successivamente

trovate differenziate senza alcuna razionale giustificazione. Al

giudice a quo sembra infatti chiaro che, in ordine alle condizioni di

rilevanza del matrimonio a fini pensionistici, non possono avere

rilievo le differenze fra sistemi pensionistici, posto che la questione

in esame riconduce a criteri "di carattere sociale e naturalistico"

ugualmente riferibili a qualsiasi sistema pensionistico. L'apposizione

di condizioni alla rilevanza del matrimonio intendeva garantire

l'erario nelle non infrequenti ipotesi dei cosiddetti matrimoni tardivi

o di comodo, in cui la tarda età tra i coniugi e la troppo breve

distanza di tempo fra la celebrazione e la morte del pensionato, davano

adito a legittimi sospetti, autorizzanti a ravvisare, nelle particolari

situazioni del vincolo così contratto, una deviazione della funzione

tipica dell'istituto matrimoniale, derivante dall'intendimento del

pensionato di assicurare con malizia in limine vitae la riversibilità

della pensione in favore di altra persona, cui con tale precipuo fine

egli si univa. Successivamente, col mutare dei tempi e l'evoluzione

sociale, con la sempre più consapevole valutazione dei diritti

dell'uomo da parte dei pubblici poteri, il legislatore ha avvertito

l'esigenza di rinunciare a certe cautele in sé stesse mortificanti

specie se riguardate sotto il profilo di più umanizzati rapporti fra

lo Stato e i dipendenti. Con il Testo Unico sul trattamento di

quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con

d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, il limite di età, previsto per gli

anziani pensionati che contraevano tardo coniugio, è stato ritenuto

superato e abrogato per i dipendenti statali. Da ciò l'ingiustificata

discriminazione del perpetuarsi delle precedenti restrizioni a carico

di altre categorie, come quella dei pensionati degli Istituti di

previdenza, e quindi la censura d'illegittimità costituzionale della

norma nella specie applicabile (il citato art. 6, secondo comma, della

legge 22 novembre 1962, n. 1646) per violazione del principio di

uguaglianza.

2. - Analoghe considerazioni e conclusioni sono state prospettate

dalla medesima Corte dei conti - Sez. III giurisdizionale - con

ordinanza in pari data su ricorso di Ravagli Maria Angela, in relazione

ad altre condizioni di rilevanza del matrimonio tardivo dei pensionati

degli Istituti di previdenza, previste dal medesimo art. 6 sopra citato

in funzione della differenza di età fra i coniugi.

Le ordinanze sono state ritualmente comunicate, notificate e

pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale.

Nei giudizi davanti alla Corte costituzionale non vi è stata

costituzione di parti. Considerato in diritto :

1. - Le questioni sottoposte dalla Corte dei conti, Sez. III

giurisdizionale, con due distinte ordinanze in pari data, hanno per

oggetto l'identica disposizione di legge due giudizi possono, perciò,

essere riuniti e decisi con unica sentenza.

2. - Il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale

dell'art. 6, secondo comma, della legge 22 novembre 1962, n. 1646,

nella parte in cui, ai fini del trattamento di quiescenza di

riversibilità delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di

previdenza presso il Ministero del tesoro, il matrimonio (dal quale non

sia nata prole anche se postuma) si considera rilevante a condizione

che sia stato contratto dal pensionato prima del compimento del

settantaduesimo anno di età, sia durato almeno due anni e la

differenza di età tra i coniugi non superi gli anni venti.

Il dubbio di costituzionalità sollevato dalla Corte dei conti non

investe le condizioni di rilevanza ai fini anzidetti del matrimonio del

pensionato delle Casse pensioni, facenti parte degli Istituti di

previdenza presso il Ministero del tesoro, in sé considerate, ma nasce

dalla comparazione di esse con le condizioni di rilevanza del

matrimonio del pensionato statale, che sono fissate, ai medesimi fini,

dall'art. 1 della legge 14 maggio 1969, n. 252, e dall'art. 81, secondo

e terzo comma, T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei

dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con d.P.R.. 29

dicembre 1973, n. 1092.

Si avrebbe, cioè, una disciplina legislativa irrazionalmente

diversificata per i due settori pensionistici dal momento che:

a) mentre il matrimonio contratto dal pensionato statale prima del

compimento del sessantacinquesimo anno di età è rilevante ai fini del

trattamento di quiescenza di riversibilità, prescindendosi, in tale

ipotesi, da ogni altro requisito, uguale condizione non è prevista per

la rilevanza del matrimonio del pensionato dalle Casse pensioni;

b) si richiede per la rilevanza del matrimonio, dal quale non sia

nata prole anche postuma, del pensionato delle Casse pensioni (e non

del matrimonio del pensionato statale) che il pensionato lo abbia

contratto prima del compimento del settantaduesimo anno di età;

c) si richiede per la rilevanza del matrimonio, dal quale non sia

nata prole anche postuma, del pensionato delle Casse pensioni che la

differenza di età tra i coniugi non superi gli anni venti, mentre per

l'uguale rilevanza del matrimonio del pensionato statale che l'abbia

contratto dopo il sessantacinquesimo anno di età la differenza di età

tra i coniugi non deve superare gli anni venticinque.

Le questioni sono fondate.

3. - In effetti, con la legge 15 febbraio 1958, n. 46, recante

norme sulle pensioni a carico dello Stato (art. 11), e con la legge 22

novembre 1962, n. 1646, portante modifiche agli ordinamenti degli

Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro (art. 6, secondo

comma), era stata dettata una disciplina uniforme per le due categorie

di pubblici dipendenti delle condizioni di rilevanza, ai fini del

trattamento di quiescenza di riversibilità, del matrimonio del

pensionato.

Il matrimonio cioè rilevava sempre quando da esso fosse nata

prole, anche postuma, mentre non verificandosi tale ipotesi, era

necessario che il matrimonio fosse stato contratto dal pensionato prima

del compimento del settantaduesimo anno di età, fosse durato almeno

due anni e la differenza di età tra i coniugi non superasse gli anni

venti.

In questa scelta si esprimeva la diffidenza del legislatore verso i

matrimoni cosiddetti tardivi, presumendosi che la avanzata età (tale

considerata secondo i dati all'epoca emergenti) del pensionato al

momento del matrimonio, una notevole differenza di età fra i coniugi e

la durata men che biennale del matrimonio stesso, in mancanza di prole

anche postuma, fossero indici di una volontà diretta più ad

assicurare il diritto a pensione di riversibilità in favore di un

determinato soggetto che ad assumere gli obblighi ed esercitare i

diritti coniugali nei suoi confronti.

La normativa in questione ha superato il vaglio di

costituzionalità e questa Corte (sent. n. 3 del 1975) l'ha ritenuta

giustificata sul rilievo "che i criteri limitativi per le pensioni di

riversibilità derivanti da matrimoni conclusi da già pensionati sono

dettati, in via generale dal legislatore" anche "a tutela del pubblico

erario contro maliziose e fraudolenti iniziative".

Ad una tale concezione, una prima deroga veniva portata con la

legge 14 maggio 1969, n. 252 che modificava l'art. 11, secondo comma,

della legge 46 del 1958, nel senso di prescindere da ogni altra

condizione di rilevanza quando il matrimonio fosse stato contratto dal

pensionato prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età.

Infine, il T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei

dipendenti civili e militari dello Stato approvato con il D.P.R. n.

1092 del 1973, all'art. 81, ha recepito, nel secondo comma, la

disposizione di cui all'art. 1 della legge n. 252 del 1969, e, nel

terzo comma, ha escluso il limite del settantaduesimo anno di età

elevando quello della differenza massima di età tra i coniugi - da

venti - a venticinque anni, mentre, all'art. 258, primo comma, lettera

f), ha reso tale disposizione applicabile alla vedova, che ne faccia

domanda, del pensionato deceduto anteriormente all'entrata in vigore

del T.U. medesimo.

4. - Proprio il ritenuto fondamento e la portata generale delle

disposizioni limitative del diritto a pensione di riversibilità,

ancorate a criteri naturalistici ed obiettivi, escludono che le stesse

fossero e possano essere rapportate ad elementi specifici di questo o

quel sistema pensionistico: concretamente a quello dettato per i

dipendenti civili e militari dello Stato rispetto a quello vigente per

i dipendenti di Enti locali.

La disparità di trattamento denunziata dalla Corte dei conti deve,

quindi, ritenersi priva di qualsiasi razionale giustificazione e la

disciplina del diritto a pensione di riversibilità del coniuge

superstite del pensionato delle Casse pensioni facenti parte degli

Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, diversa e meno

favorevole rispetto a quella applicabile al coniuge superstite del

pensionato statale - frutto della vischiosità dei processi di

adeguamento legislativo che, pure, andrebbero sollecitati per il

generale riordino e la necessaria sostanziale parificazione dei sistemi

pensionistici - va dichiarata costituzionalmente illegittima per

contrasto con l'articolo 3, primo comma, della Costituzione.

5. - Le medesime considerazioni e conclusioni vanno riferite, in

applicazione dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, all'altra ipotesi

prevista dal medesimo art. 6, secondo comma: quella del titolare di

pensione privilegiata, per il quale il limite del settantaduesimo anno,

ai fini della rilevanza del matrimonio dal quale non sia nata prole, è

innalzato al settantacinquesimo anno, mantenendosi peraltro una

differenziazione di trattamento che in questo come in ogni altro caso

è priva di razionale giustificazione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, secondo

comma, della legge 22 novembre 1962, n. 1646, nella parte in cui, ai

fini del trattamento di quiescenza di riversibilità delle Casse

pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero

del tesoro:

a) non prevede la rilevanza del matrimonio contratto dal pensionato

prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età,

prescindendosi in questa ipotesi da ogni altro requisito;

b) richiede che il matrimonio, dal quale non sia nata prole, anche

postuma, sia stato contratto dal pensionato prima del compimento del

settantaduesimo anno di età, e che la differenza di età tra i coniugi

non superi gli anni venti, anziché venticinque;

dichiara - in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, - l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma,

della legge 22 novembre 1962, n. 1646, nella parte in cui, ai fini del

trattamento di quiescenza di riversibilità delle Casse pensioni

facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del

tesoro, qualora si tratti di titolare di pensione di privilegio, fermi

i restanti requisiti di rilevanza, richiede che il matrimonio, dal

quale non sia nata prole, anche postuma, sia stato contratto dal

pensionato prima del compimento del settantacinquesimo anno di età.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - ANTONINO DE STEFANO -

LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1980:15 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari