Corte costituzionale

Ordinanza n. 258/1976

Questione dichiarata infondata · depositata il 20/12/1976 · relatore Ercole Rocchetti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, sesto

comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46, recante nuove norme sulle

pensioni ordinarie a carico dello Stato, promosso con ordinanza emessa

il 7 febbraio 1973 dalla Corte dei conti - Sezione terza - nel

procedimento relativo al ricorso proposto da Turani Pellegrino,

iscritta al n. 605 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38 dell'11 febbraio 1976.

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1976 il Giudice

relatore Ercole Rocchetti.

Ritenuto che, con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte dei

conti - III sezione giurisdizionale - ha sollevato la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 11, sesto comma, della legge 15

febbraio 1958, n. 46, nella parte in cui stabilisce, ai fini del

riconoscimento del diritto alla pensione di riversibilità del vedovo

della dipendente o pensionata statale, il requisito che la moglie abbia

contratto matrimonio in età inferiore ai 50 anni, in riferimento agli

artt. 3, 29, primo comma, 36 e 38 della Costituzione;

che nel giudizio dinanzi a questa Corte non v'è stata costituzione

di parti né è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 3 del 9 gennaio 1975,

ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale

dell'art. 6; secondo comma, della legge 22 novembre 1962, n. 1646, e

degli artt. 11, secondo comma, e 19 della legge 15 febbraio 1958, n.

46 (modificati dall'art. 1 della legge 14 maggio 1969, n. 252), e

dell'articolo unico della legge 29 aprile 1967, n. 264;

che tali questioni proposte dalla stessa Corte dei conti in

riferimento agli artt. 3, 29, primo comma, 31, primo comma, 36 e 38

della Costituzione, e relative alla legittimità dei criteri limitativi

per le pensioni di riversibilità, sono state disattese sotto tutti i

profili dedotti, in quanto tali criteri, dettati in via generale dal

legislatore, sono volti "a garantire la genuinità e la serietà del

tardivo coniugio" e "si risolvono anche nella tutela del pubblico

erario contro maliziose e fraudolente iniziative";

che le stesse ragioni valgono anche per la censura prospettata nel

giudizio in esame, che investe una condizione specifica per il

riconoscimento della pensione di riversibilità del vedovo della

dipendente o della pensionata statale, condizione "che si adegua al

sistema generale e costituisce remora per i casi di matrimoni contratti

al solo scopo di far conseguire la pensione";

che non sussistono motivi per discostarsi dal predetto

orientamento.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti a

questa Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 11, sesto comma, della legge 15 febbraio 1958,

n. 46, recante nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello

Stato, questione proposta, con l'ordinanza indicata in epigrafe, in

riferimento agli artt. 3, 29, primo comma, 36 e 38 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 dicembre 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:258 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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