Corte costituzionale

Ordinanza n. 50/1986

Questione dichiarata infondata · depositata il 12/03/1986 · relatore Giuseppe Borzellino

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, ultimo

comma, legge 22 novembre 1962 n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli

Istituti di previdenza presso il Ministero del Tesoro) promosso con

ordinanza emessa il 9 maggio 1977 dalla Corte dei conti sul ricorso

proposto da Bertolone Eugenio iscritta al n. 885 del registro ordinanze

1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 321

dell'anno 1984.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 22 gennaio 1986 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino.

Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe la Corte dei conti,

Sezione III giurisdizionale, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 6, ultimo comma, della legge 22 novembre 1962

n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso

il Ministero del Tesoro) secondo il quale, ai fini del trattamento di

quiescenza indiretto e di riversibilità delle Casse pensioni facenti

parte degli Istituti di previdenza "nel caso di morte di iscritta o di

titolare di pensione diretta che abbia contratto matrimonio prima del

cinquantesimo anno di età, per le cessazioni dal servizio a partire

dal 1 gennaio 1958 in poi, il vedovo che alla data di morte della

moglie risulti inabile a proficuo lavoro ed a di lei carico è

equiparato alla vedova".

Rilevato che la questione è stata prospettata sotto il profilo

della violazione dell'art. 3, primo comma, della Costituzione in quanto

la norma impugnata equipara alla vedova il coniuge in possesso di

determinati requisiti, senza, peraltro, estendere, anche al vedovo che

abbia contratto matrimonio prima dell'entrata in vigore della legge, le

più favorevoli disposizioni previste per la moglie, che si sia trovata

in identica situazione.

Considerato che analoga questione è stata già dichiarata non

fondata con sentenza 26 maggio 1981, n. 75 essendo stata parificata

(retroattivamente) la posizione dei vedovi a quella delle vedove e

risultando priva, Così, di base normativa.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 6, ultimo comma, della l. 22 novembre 1962 n.

1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il

Ministero del Tesoro), sollevata dalla Corte dei conti con l'ordinanza

in epigrafe, in riferimento all'art. 3, primo comma della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA

PERGOLA - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE

PESCATORE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:50 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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