Corte costituzionale

Sentenza n. 3/1975

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/01/1975 · relatore Luigi Oggioni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 11,

secondo comma, e 19 della legge 15 febbraio 1958, n. 46 (Nuove norme

sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato), e successive

modificazioni, e dell'art. 6, secondo comma, della legge 22 novembre

1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza

presso il Ministero del tesoro), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 22 febbraio 1972 dalla Corte dei conti -

sezione III pensioni civili - sul ricorso di Di Lonardo Cleonice,

iscritta al n. 69 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 112 del 2 maggio 1973;

2) ordinanza emessa il 13 ottobre 1972 dalla Corte dei conti -

sezione IV pensioni militari - sul ricorso di Rotolo Marianna, iscritta

al n. 418 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 326 del 19 dicembre 1973.

Udito nell'udienza pubblica del 6 novembre 1974 il Giudice relatore

Luigi Oggioni.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

La signora Di Lonardo Cleonice, vedova di Vincenzo Navarra, già

pensionato a carico della Cassa dipendenti enti locali, presentava

istanza in data 20 gennaio 1970 agli Istituti di previdenza presso il

Ministero del tesoro per ottenere la pensione di riversibilità, a

seguito del decesso del marito, avvenuto il 6 gennaio 1970.

L'istanza veniva respinta per difetto di condizioni poste dall'art.

6, secondo comma, della legge 22 novembre 1962, n. 1646, sugli

Istituti predetti.

La Di Lonardo ricorreva alla Corte dei conti che, con ordinanza 22

febbraio 1972, sollevava questione di costituzionalità del succitato

art. 6, secondo comma, nella parte in cui esclude il diritto a pensione

delle vedove di pensionati di enti locali, con riguardo all'età del

coniuge dante causa, pensionato all'atto della celebrazione del

matrimonio e con riguardo alla differenza di età fra i coniugi: ciò

in relazione agli artt. 3,29, primo comma, 31, primo comma, 36, primo

comma, e 38 della Costituzione.

Non vi è stata costituzione di parti davanti questa Corte.

Con ordinanza 13 ottobre 1972, provvedendo su ricorso di Rotolo

Marianna vedova di Laudani Giuseppe, pensionato dello Stato, tendente

ad ottenere la pensione di riversibilità, la Corte dei conti sollevava

questione di legittimità costituzionale degli artt. 11 , secondo

comma, e 19 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, sulle pensioni a

carico dello Stato, sostituiti, l'art. 11 con l'art. 1 della legge 14

maggio 1969, n. 252, e l'art. 19 con l'articolo unico della legge 28

aprile 1967, n. 264: ciò per quanto riguarda la condizione della

durata minima (un biennio) del matrimonio contratto in data posteriore

a quella di cessazione dal servizio del dante causa ed in relazione

agli artt. 3,29, primo comma, 31, primo comma, e 38 della Costituzione.

Non vi è stata costituzione di parti davanti questa Corte Considerato in diritto :

1. -due ricorsi, indicati in narrativa, hanno per oggetto, su di un

piano parallelo, le stesse questioni di fondo. Pertanto, reputasi

opportuno disporne la riunione, onde pervenire a contestuale giudizio.

2. - Con la prima ordinanza del 22 febbraio 1972, riguardante la

pensione di riversibilità chiesta dalla vedova di pensionato, già

dipendente di ente locale, la Corte dei conti sottopone la questione se

i requisiti condizionanti il diritto a pensione, costituiti dall'età

del coniuge pensionato non superiore a settantadue anni all'atto del

matrimonio e dalla differenza di età fra i coniugi, non superiore a

venti anni (requisiti richiesti dall'art. 6, comma secondo, legge n.

1646 del 1962), contrastino con gli artt. 3, 29, primo comma, 31, primo

comma, 36, primo comma, e 38 della Costituzione.

3. - Esaminando, in particolare e nell'ordine di loro proposizione,

le dedotte violazioni, si rileva che la prospettata contraddizione con

l'art. 3 Cost. viene fatta consistere nella irrazionale diversità di

trattamento tra le pensioni di riversibilità dovute qualora il

matrimonio avvenga prima della cessazione dal servizio del dante causa

e le pensioni dovute qualora il matrimonio avvenga dopo tale

cessazione. Le condizioni stabilite in questo secondo caso

riguarderebbero situazioni meramente soggettive, estranee all'essenza

ed alla finalità del matrimonio, e, quindi, prive di una loro

plausibile ragion d'essere.

La questione non è fondata.

L'apposizione delle due condizioni, indicate al numero precedente

(insieme alla terza, qui non emergente, della durata biennale del

matrimonio) ha, come premessa, il riconoscimento, in via di principio,

che il diritto alla pensione di riversibilità spetti non solo in caso

di matrimonio contratto in costanza di servizio, ma anche nel caso di

matrimonio contratto in data successiva alla sua cessazione. Trattasi

di un principio d'ordine generale, introdotto nella legislazione, qui

in esame, sugli ordinamenti della Cassa pensioni per i dipendenti di

enti locali, dopo che lo stesso principio aveva informato ed informa la

legislazione sulle pensioni a carico dello Stato (legge n. 46 del 1958

e successive).

Tuttavia, una volta ciò ammesso, non ne deriva necessariamente

l'esigenza di un pari trattamento, per entrambe le ipotesi suaccennate.

L'art. 3 Cost. non è informato ad una meccanica uniformità di

trattamento riguardo a situazioni che, pur ricollegandosi ad unica

matrice, assumano, tuttavia, aspetti da considerare particolari.

È l'esame della razionalità o meno della convergenza o della

divergenza di trattamento, che giustifica il richiamo alla garanzia

dettata dall'art. 3 della Costituzione.

Nel caso, la dedotta illegittimità per la non coincidenza di

trattamento pensionistico, non sussiste.

Dai lavori preparatori delle leggi sulle pensioni a carico dello

Stato, si evince (e ciò vale, essendone identici i presupposti, anche

per le pensioni relative a dipendenti di enti locali) che i criteri

limitativi per le pensioni di riversibilità derivanti da matrimoni

conclusi da già pensionati, sono stati dettati in via generale, dal

legislatore. come remora all'ipotesi, non infrequente, di matrimoni

contratti non per naturale affetto, e, quindi, in tal senso

sospettabili, sicché le condizioni restrittive, volte a garantire, in

qualche modo, la genuinità e la serietà del tardivo coniugio, si

risolvono anche nella tutela del pubblico erario contro maliziose e

fraudolenti iniziative.

Così riconosciuta, di conseguenza, la ragionevole giustificazione

della norma, va esclusa la dedotta violazione dell'art. 3 della

Costituzione.

4. - Si assume in secondo luogo, che il restrittivo sistema di

legge sopra delineato ostacolerebbe i diritti della famiglia, garantiti

dall'art. 29, primo comma, Cost. e, invece di agevolare, contrasterebbe

la formazione della famiglia e l'adempimento dei relativi compiti,

violando il dettato del seguente articolo 31, primo comma.

La questione non è fondata.

Invero, la normativa in esame, non riguarda il campo dei diritti e

doveri reciproci tra i membri della famiglia, cui è informato l'art.

29 Cost. Nemmeno detta normativa può riconoscersi come elemento

negativo influente sulla possibilità di contrarre matrimonio. La

libertà di formare una famiglia non può ritenersi concretamente

limitata dal ridimensionamento di una mera aspettativa, futura ed

incerta, come quella di conseguire una pensione di riversibilità.

L'istituto della famiglia, costituzionalmente tutelato, ha contenuti e

risponde a scopi etico-sociali più pregnanti di quello che sarebbe

dato rinvenire in un rapporto istituito con finalità così limitate e

ristrette.

5. - Altro motivo di illegittimità viene sollevato in relazione

all'art. 36 Cost. in quanto, dovendosi ritenere che il trattamento di

quiescenza rivesta per l'impiegato carattere retributivo e costituisca

parte del compenso dovutogli per il lavoro prestato e differito alla

cessazione dell'attività lavorativa, in nessun caso la vedova potrebbe

essere privata dell'esercizio del diritto di subentrare al marito, come

esercizio di un suo diritto autonomo.

Anche questo motivo non è fondato.

Va osservato, con richiamo a quanto questa Corte ebbe a significare

nella sentenza n. 3 del 1966, che la preminenza della tutela della

retribuzione differita non costituisce un principio invalicabile, tale

da non consentire in via assoluta alcuna deroga od eventuali

adattamenti a particolari situazioni.

Infatti, appunto perché, nel caso in esame, il diritto della

vedova alla pensione di riversibilità, è da considerarsi un diritto

spettante come diritto autonomo, sono ammissibili le condizioni poste

dal legislatore, dettate dall'intento cautelativo di ovviare alle frodi

presunte, a difesa del pubblico erario, come si è detto al numero

precedente.

Tale valutazione di contrapposti interessi e del loro

contemperamento o prevalenza appartiene alla competenza discrezionale

del legislatore e non può costituire motivo di illegittimità ove,

come nel caso, siano da escludere motivi arbitrari.

6. - Infine, parimenti infondata deve ritenersi la censura relativa

alla presunta violazione del principio generale dell'assistenza e

previdenza sociale, posto dall'art. 38 della Costituzione. Questo

principio non esclude che la legge disciplini variamente gli

ordinamenti che meglio si adeguino in concreto alle particolarità

delle singole situazioni (sent. n. 22 del 1967) ed in ispecie che, sia

pure in via eccezionale, possano adottarsi misure cautelari, ispirate

alla tutela di interessi generali, adeguatamente valutati dal

legislatore. Invero, la garanzia posta dall'art. 38, secondo comma,

della Costituzione, ispirata ad un fondamentale principio di

solidarietà sociale, costituisce una direttiva di ordine generale,

vincolante per il legislatore ordinario, cui è, peraltro, demandato il

compito di attuarla. Le cautele in esame, sostanziandosi nella

predisposizione di alcune modalità restrittive del diritto alla

riversibilità, non incidono sull'ambito di realizzazione degli

interessi dei lavoratori, che si sono voluti garantire con la norma

costituzionale invocata, ambito nel quale non possono farsi rientrare i

casi che il legislatore ha ritenuto motivatamente di escludere.

7. - Con l'altra ordinanza, datata 13 ottobre 1972, la Corte dei

conti ha sollevato la stessa questione di costituzionalità di che

sopra per quanto riguarda gli artt. 11, secondo comma, e 19 della legge

15 febbraio 1958, n. 46, sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato,

modificati rispettivamente con legge 14 maggio 1969, n. 252, e con

legge 29 aprile 1967, n. 264. La censura, in relazione al caso

specifico, è rapportata a quel punto della normativa che "esclude il

diritto alla pensione di riversibilità delle vedove di pensionati

statali con durata minima (due anni) del matrimonio contratto in data

posteriore a quella di cessazione dal servizio del dante causa".

Questa condizione (mantenuta nel recente testo unico 29 dicembre

1973, n. 1092) non può essere ritenuta illegittima, per gli identici

motivi dianzi esaminati a proposito della normativa concernente le

Casse pensioni sugli Istituti di previdenza. Trattasi di una condizione

specifica, che si adegua al sistema generale e costituisce remora per i

casi di matrimoni contratti al solo scopo di far conseguire la pensione

alla vedova ed è, insieme, indiretta conferma che deve trattarsi di

coniugio ispirato a non contingenti motivi utilitari.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 6, secondo comma, della legge 22 novembre 1962, n. 1646,

sulle modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il

Ministero del tesoro, questione sollevata dalla Corte dei conti -

sezione III pensioni civili - con l'ordinanza 22 febbraio 1972 in

riferimento agli artt. 3,29, primo comma, 31, primo comma, 36, primo

comma, e 38 della Costituzione;

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 11, secondo comma, e 19 della legge 15 febbraio 1958, n. 46

- nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato -

modificati dall'art. 1 della legge 14 maggio 1969, n. 252

(modificazione dell'art. 11, secondo comma, della legge 15 febbraio

1958, n. 46, sulle pensioni a carico dello Stato) e dall'art. unico

della legge 29 aprile 1967, n. 264: questione proposta dalla Corte dei

conti - sezione IV pensioni militari - con l'ordinanza in epigrafe in

riferimento agli artt. 3,29, primo comma, 31, primo comma, e 38 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1975:3 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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