La Corte dei conti decide in ciascuna delle Sezioni giurisdizionali con un numero invariabile di cinque votanti, e a Sezioni riunite nei giudizi in grado di appello, sui ricorsi del proprio personale e nei casi di cui al successivo art. 4 con un numero invariabile di undici votanti. 4 Al principio di ogni anno il Presidente della Corte, sentito il Consiglio, di presidenza, assegna un congruo numero di magistrati a ciascuna delle Sezioni giurisdizionali e alle Sezioni riunite per i giudizi di cui al comma precedente. Nulla e' innovato a quanto disposto dall'art. 7 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 6 agosto 1984, n. 425

4

La L. 6 agosto 1984, n. 425 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) l'abrogazione del primo comma del presente articolo nella parte in cui attribuisce alla Corte dei conti a sezioni riunite in sede giurisdizionale la competenza a decidere i ricorsi in materia di rapporti di impiego dei dipendenti della Corte stessa.

Testo vigente dal 9 agosto 1984

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 230/1987

    Questione inammissibile
    17 giugno 1987

    In relazione alla pluralita` di soluzioni prospettate o prospettabili, comportanti valutazioni e scelte discrezionali, non alla Corte costituzionale, ma al Parlamento compete assicurare, con idonea normativa, l'indipendenza dei magistrati della Corte dei conti, che le disposizioni vigenti solo in parte garantiscono pur dopo l'intervenuta abolizione dell'autodichia del giudice contabile ('ex legè n. 425/1984). (Inammissibilita` delle questioni di legittimita` costituzionale degli artt. 14, quarto e secondo comma, 15, secondo e terzo comma, l. 20 dicembre 1961, n. 1345, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 108 Cost.; dell'art. 8, terzo comma, r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, 97, primo e secondo comma, 100, terzo comma, 108, secondo comma; dell'art. 2, secondo comma, l. 21 marzo 1953, n. 161).

    Art. 14 Istituzione di una quarta e una quinta Sezione speciale per i giudizi su ricorsi in materia di pensioni di guerra ed altre disposizioni relative alla Corte dei conti · Art. 3 cost. · Art. 108 cost. · Art. 15 Istituzione di una quarta e una quinta Sezione speciale per i giudizi su ricorsi in materia di pensioni di guerra ed altre disposizioni relative alla Corte dei conti

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 9 agosto 1984

Confronto con la versione in vigore dal 1 aprile 1953 al 9 agosto 1984.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 6 agosto 1984, n. 425

    La L. 6 agosto 1984, n. 425 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) l'abrogazione del primo comma del presente articolo nella parte in cui attribuisce alla Corte dei conti a sezioni riunite in sede giurisdizionale la competenza a decidere i ricorsi in materia di rapporti di impiego dei dipendenti della Corte stessa.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1953-03-21;161~art2 · fonte del testo

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