Corte costituzionale

Sentenza n. 230/1987

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 17/06/1987 · relatore Virgilio Andrioli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 14 commi

secondo e quarto, 15 commi secondo e terzo della legge 20 dicembre

1961, n. 1345 (Istituzione di una quarta e una quinta sezione

speciale per i giudizi su ricorsi in materia di pensioni di guerra e

altre disposizioni relative della Corte dei Conti), dell'art. 8 comma

terzo del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 (Approvazione del t.u. delle

leggi sulla Corte dei Conti) e dell'art. 2 comma secondo della legge

21 marzo 1953, n. 161 (Modificazioni al testo unico delle leggi sulla

Corte dei Conti) promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 19 ottobre 1983 dalla Corte dei Conti -

Sezioni riunite - sul ricorso proposto da Andreucci Edoardo ed altri

iscritta al n. 165 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 183 dell'anno 1984;

2) ordinanza emessa il 19 ottobre 1983 dalla Corte dei Conti -

Sezioni riunite - sul ricorso proposto da Pisana Sergio Maria

iscritta al n. 166 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 183 dell'anno 1984;

3) ordinanza emessa il 19 ottobre 1983 dalla Corte dei Conti -

Sezioni riunite - sui ricorsi riuniti proposti da Pisciotta Francesco

ed altro iscritta al n. 341 del registro ordinanze 1984 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 252 dell'anno 1984;

4) ordinanza emessa il 18 aprile 1984 dalla Corte dei Conti -

Sezioni riunite - sul ricorso proposto da Amabilino Giulio iscritta

al n. 1218 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 80 bis dell'anno 1985;

5) ordinanza emessa il 27 marzo 1985 dal T.A.R. del Lazio sul

ricorso proposto da Sciarretta Antonio contro la Corte dei Conti ed

altra iscritta al n. 355 del registro ordinanze 1986 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38/l_ s.s. dell'anno

1986.

Visti gli atti di costituzione di Buscema Salvatore e Amabilino

Giulio;

udito nell'udienza pubblica del 3 giugno 1987 il Giudice relatore

Virgilio Andrioli;

udito l'avv. Vittorio Rossi per Amabilino Giulio.

Motivazione

Ritenuto in fatto .

1.1. - Con ricorso depositato nella segreteria delle Sezioni

Riunite della Corte dei Conti il 17 marzo 1978, Edoardo Andreucci e

altri tre impugnarono il d.P.R. 8 marzo 1977, con il quale alcuni

referendari della Corte dei Conti erano stati promossi alla qualifica

di primo referendario a scelta e altri, tra i quali i ricorrenti,

erano stati promossi secondo il turno di anzianità; a sostegno del

ricorso dedussero otto motivi d'illegittimità e nel contempo

denunciarono l'incostituzionalità dell'art. 14 comma quarto l. 20

dicembre 1961, n. 1345 (Istituzione di una quarta e una quinta

sezione speciale per i giudizi su ricorsi in materia di pensioni di

guerra e altre disposizioni relative della Corte dei Conti) per

contrasto con gli artt. 3, 97, 101 e 108 Cost. sul rilievo che la

composizione del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti

comprometteva l'indipendenza dei magistrati aspiranti alla Corte dei

Conti e violava il principio di eguaglianza, e l'incostituzionalità

degli artt. 29 r.d. 12 ottobre 1933, n. 1364 (Regolamento carriera e

disciplina del personale della Corte dei Conti) e 4 l. 13 ottobre

1969, n. 691 (Norme integrative della l. 20 dicembre 1961, n. 1345)

per contrasto con gli artt. 3, 24, 101 comma secondo, 107 comma terzo

e 108 comma secondo Cost. sul rilievo che la formulazione dei c.d.

rapporti informativi nei confronti dei referendari e primi

referendari viola il diritto di difesa e il principio di indipendenza

dei magistrati della Corte dei Conti.

1.2. - Con ordinanza emessa il 19 ottobre 1983 (notificata il 19

dicembre successivo e comunicata il 2 gennaio 1984; pubblicata nella

G.U. n. 183 del 4 luglio 1984 e iscritta al n. 165 reg. ord. 1984),

premesso che il giudizio era stato ritualmente introdotto da Edoardo

Andreucci e da due altri, le Sezioni Riunite della Corte dei Conti

dichiararono rilevante e, in riferimento agli artt. 3 e 108 comma

secondo Cost., non manifestamente infondata la questione

d'illegittimità costituzionale dell'art. 14 comma quarto l. 20

dicembre 1961, n. 1345, che disciplina la composizione della sezione

seconda del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti.

2. - Avanti la Corte non si è costituita alcuna delle parti né ha

spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

3.1. - Con ricorso depositato nella Segreteria delle Sezioni

Riunite l'11 dicembre 1978, Sergio Maria Pisana impugnò il d.P.R. 26

luglio 1978 con il quale alcuni referendari della Corte dei Conti

erano stati promossi primi referendari a scelta ed altri, tra i quali

il ricorrente, secondo il turno di anzianità, e in via subordinata

denunciò l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 comma primo l.

20 dicembre 1961, n. 1345 per contrasto con gli artt. 24, 97 e 113

Cost..

3.2. - Con ordinanza 19 ottobre 1983 (notificata il 19 dicembre

successivo e comunicata il 2 gennaio 1983; pubblicata nella G.U. n.

183 del 4 luglio 1984 e iscritta al n. 166 reg. ord. 1984) le Sezioni

Riunite della Corte dei Conti ordinarono la trasmissione degli atti

alla Corte costituzionale per la soluzione delle questioni di

illegittimità costituzionale dell'art. 14 comma quarto l. 20

dicembre 1961, n. 1345, in riferimento agli artt. 3 e 108 Cost..

4.1. - Avanti la Corte non si è costituita alcuna delle parti né

ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

4.2. - Nella imminenza della pubblica udienza del 3 giugno 1987, è

intervenuta l'Associazione Magistrati della Corte dei Conti con atto

depositato il 21 maggio 1987, in calce al quale ha delegato a

difenderla l'avv. Paolo Barile, argomentando e concludendo per la

fondatezza della proposta questione.

5. - Con ordinanza emessa il 19 ottobre 1983 (comunicata il 6

febbraio 1984 e notificata il 2 marzo 1984; pubblicata nella G.U. n.

252 del 2 settembre 1984 e iscritta al n. 341 reg. ord. 1984) sui

ricorsi proposti da Francesco Pisciotta e Salvatore Buscema avverso

il d.P.R. 8 maggio 1982 con il quale era stata disposta la promozione

a scelta alle qualifiche di consiglieri e vice procuratori generali

di 128 primi referendari della Corte dei Conti (tra i quali i due

ricorrenti) nell'ordine della graduatoria formata dalla prima Sezione

del Consiglio di Presidenza della Corte nella quale il Pisciotta

veniva posposto ad otto colleghi che lo seguivano nel ruolo della

qualifica di provenienza ed il Buscema veniva anteposto in

graduatoria a 18 colleghi che lo precedevano nel ruolo della

qualifica di provenienza, le Sezioni Riunite della Corte dei Conti

ordinarono la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per

la decisione della questione di legittimità costituzionale dell'art.

14 comma secondo l. 20 dicembre 1961, n. 1345, d'ufficio sollevata in

riferimento agli artt. 3 e 108 comma secondo Cost..

6. - Avanti la Corte si è costituito per Salvatore Buscema l'avv.

Gastone Pasini giusta delega in calce alle deduzioni depositate il 3

marzo 1984, con le quali ha argomentato e concluso per la

inammissibilità della proposta questione, richiamando l'art. 7 l. 28

ottobre 1970, n. 75 (rectius 775).

Non ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei

ministri.

7.1. - Con ricorso 5 febbraio 1982, il Presidente di Sezione della

Corte dei Conti Giulio Amabilino chiese alla Corte dei Conti in sede

giurisdizionale annullarsi i due dd.P.R. 6 agosto 1981, concernenti

la promozione a presidente di sezione della Corte dei Conti dei dott.

Sebastiano Pace e Mario Ansalone, e del d.P.R. 23 aprile 1981 per la

parte concernente analoga promozione del dott. Giuseppe Gerardi.

7.2. - Con ordinanza emessa il 18 aprile 1984 (notificata il 2 e

comunicata il 19 del successivo ottobre; pubblicata nella G.U. n. 80

bis del 3 aprile 1985 e iscritta al n. 1218 reg. ord. 1984), le

Sezioni Riunite della Corte dei Conti ordinarono la rimessione degli

atti alla Corte costituzionale per la definizione delle questioni di

legittimità costituzionale relative agli artt. 14 comma secondo, 15

comma secondo e terzo l. 20 dicembre 1961, n. 1345, visti in rapporto

agli artt. 3 e 108 comma secondo Cost., nonché dell'art. 8 comma

terzo r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, messo in relazione con gli artt.

100 comma terzo, 108 comma secondo, 97 comma primo e secondo, 24

comma secondo e terzo Cost..

8. - Avanti la Corte si è costituito per Giulio Amabilino l'avv.

Vittorio Rossi giusta delega in margine alle deduzioni depositate il

21 marzo 1985, con le quali ha argomentato e concluso per

l'inammissibilità delle proposte questioni sul riflesso che le norme

che prevedono la giurisdizione delle Sezioni Riunite della Corte dei

Conti sui ricorsi in materia d'impiego del personale della Corte sono

state abrogate dall'art. 12 l. 6 agosto 1984 n. 625 (rectius 425) che

ha inoltre disposto la devoluzione ai T.A.R. dei ricorsi pendenti

avanti le stesse Sezioni Riunite alla data (23 (rectius 9) agosto

1984) di entrata in vigore della legge.

Non ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei

ministri.

9. - Con ordinanza emessa il 27 marzo 1985 (pervenuta alla Corte il

2 maggio 1986; notificata il 22 febbraio e comunicata il 3 marzo

1986; pubblicata nella G.U. n. 38/l.a s.s. del primo agosto 1986 e

iscritta al n. 355 reg. ord. 1986) il Tribunale amministrativo

regionale del Lazio, sez. l.a, provvedendo su ricorso avente per

oggetto la ordinanza n. 20/1977 con la quale il Presidente della

Corte dei Conti aveva disposto l'assegnazione di Antonio Sciarretta,

referendario della stessa Corte, alla II sezione giurisdizionale a

far tempo dal primo marzo 1977, dichiarò rilevante e non

manifestamente infondata, nei termini di cui in motivazione, la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 comma secondo l.

21 marzo 1953, n. 161, in riferimento agli artt. 3 comma primo, 97 e

108 comma primo e secondo Cost..

10.1. - Avanti la Corte non si è costituita alcuna delle parti del

giudizio a quo né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio

dei ministri.

10.2. - Nella pubblica udienza del 3 giugno 1987, nella quale il

giudice Andrioli ha svolto congiunta relazione sui cinque incidenti,

la difesa dell'Amabilino si è rimessa allo scritto. Considerato in diritto .

11.1. - L'identità di questioni tra alcuni e la connessione tra

altri incidenti ne giustificano la riunione ai fini di contestuale

deliberazione.

11.2. - L'intervento della Associazione Magistrati della Corte dei

Conti, effettuato con riferimento all'incidente iscritto al n. 166

reg. ord. 1984, va dichiarato inammissibile perché l'Associazione

non era intervenuta nel giudizio di merito mentre l'intervento può

essere spiegato per la prima volta avanti la Corte soltanto dal

Presidente del Consiglio dei ministri e dal Presidente della Giunta

regionale nei giudizi aventi per oggetto questioni di legittimità

costituzionale (artt. 25 comma terzo l. 11 marzo 1953, n. 87 e 4

delle norme integrative 16 marzo 1956 per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale).

11.3. - Né merita accoglimento l'eccezione di inammissibilità

dell'incidente iscritto al n. 1218 reg. ord. 1984, sollevata dalla

difesa dell'Amabilino, perché la l. 6 agosto 1984 n. 425 è entrata

in vigore, ai sensi dell'art. 14 della stessa, sotto la data del 9

agosto 1984, posteriore alla data del 13 aprile 1984 di emissione

della ordinanza.

12.1. - Oggetto d'impugnazione sono gli artt. 14 (Sezioni del

Consiglio di Presidenza) comma secondo "La prima sezione è composta:

a) del presidente della Corte che la presiede; b) del procuratore

generale; c) dei primi nove presidenti di sezione secondo l'ordine di

ruolo"), quarto ("La seconda sezione è composta: a) del Presidente

della Corte che la presiede; b) dei primi quattro presidenti di

sezione che seguono nell'ordine di ruolo quelli chiamati a comporre

la prima sezione; c) dei primi due consiglieri secondo l'ordine di

ruolo, componenti le sezioni di controllo; d) dei primi due

consiglieri, secondo l'ordine del ruolo, componenti le sezioni

giurisdizionali; e) del primo vice procuratore generale secondo

l'ordine del ruolo; f) del segretario generale, con funzione di

relatore"), 15 (Norme sulla composizione e sul funzionamento delle

Sezioni) comma secondo ("in caso di assenza o di impedimento, il

presidente della Corte può essere sostituito, nella presidenza di

ciascuna sezione, dal presidente di sezione che preceda nell'ordine

di ruolo tra quelli componenti le sezioni medesime") e terzo ("I

presidenti di sezione, i consiglieri ed il vice procuratore generale,

componenti le due Sezioni del Consiglio di presidenza, in caso di

assenza o di impedimento sono sostituiti dai magistrati di pari

funzioni che immediatamente seguono in ordine di ruolo") l. 20

dicembre 1961, n. 1345 (Istituzione e funzionamento di una quarta e

di una quinta Sezione speciale per i giudizi su ricorsi in materia di

pensioni di guerra ed altre disposizioni relative della Corte dei

Conti) in riferimento agli artt. 3 e 108 comma secondo Cost.;

dell'art. 8 (Art. 4 l. 14 agosto 1962, n. 800) comma terzo ("Il

parere delle Commissioni può essere provocato dal Presidente della

Corte o dal Governo") r.d. 12 luglio 1934 n. 1214 (Approvazione del

t.u. delle leggi sulla Corte dei Conti) in riferimento agli artt. 100

comma terzo, 108 comma secondo, 97 comma primo e secondo, 24 comma

secondo e terzo Cost.; dell'art. 2 comma secondo ("Al principio di

ogni anno il Presidente della Corte, sentito il Consiglio di

Presidenza, assegna un congruo numero di magistrati a ciascuna delle

Sezioni giurisdizionali e alle Sezioni riunite per i giudizi di cui

al comma precedente") l. 21 marzo 1953, n. 161 (Modificazioni al

testo unico delle leggi sulla Corte dei Conti) in riferimento agli

artt. 3 comma primo, 97 e 108 comma primo e secondo Cost..

12.2. - La menzione di alcuni degli articoli riportati va integrata

con le disposizioni che gli articoli medesimi richiamano:

- gli adempimenti, per i quali sono, ai sensi dell'art. 14 comma

primo, istituite due sezioni in seno al Consiglio di Presidenza della

Corte dei Conti, sono descritti nell'art. 13 (Promozioni a primo

referendario, a consigliere e vice procuratore generale, a presidente

di Sezione e procuratore generale), a tenor del quale "Le promozioni

da referendario a primo referendario sono disposte con decreto del

Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio

dei ministri. Il giudizio di promovibilità, a scelta o secondo il

turno di anzianità, è dato dalla seconda sezione del Consiglio di

Presidenza della Corte dei Conti. // Le promozioni a primo

referendario e Consigliere e Vice Procuratore generale e Presidente

di Sezione e Procuratore generale sono disposte con decreto del

Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio

dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, previo parere di

promovibilità dato dalla prima sezione del Consiglio di presidenza

della Corte dei Conti";

- per l'art. 8 comma primo e secondo r.d. 1214/1934 la commissione,

il cui parere conforme è provocato dal Presidente della Corte o dal

Governo, è composta dai Presidenti e vice Presidenti del Senato e

della Camera dei deputati, ed è il presupposto del decreto del

Presidente della Repubblica (olim decreto reale) con il quale

presidenti e consiglieri della Corte dei Conti possono essere

revocati o collocati d'ufficio a riposo o allontanati in qualsiasi

modo.

13. - La lettura delle disposizioni impugnate, inquadrate nelle

normative in cui sono inserite, dimostra che non è sotto alcun

aspetto garantita la indipendenza dei magistrati della Corte dei

Conti, che l'art. 12 l. 6 agosto 1984 n. 425 giova sol in parte ad

assicurare cancellando l'autodichiarazione di cui le sezioni

giurisdizionali della Corte dei Conti si fregiavano: si pensi al

potere di proposta riconosciuto al Presidente del Consiglio dei

ministri previsto dall'art. 13 l. 1345/1961, alla composizione della

commissione di cui all'art. 8 r.d. 1214/1934 e al potere di

provocarne il parere conforme attribuito al Governo.

Tanto più data la pluralità delle soluzioni prospettate dai

giudizi a quibus, il magistero inteso a ricondurre la Corte dei Conti

nell'area della Costituzione compete non alla Corte costituzionale,

che è giudice delle norme sottordinate e non produttore di queste,

ma al Parlamento che non ha mancato di dar vita a leggi per le

giurisdizioni ordinaria e amministrativa, e vi si dedica anche per la

Corte dei Conti da non poco tempo seppure senza attingere concrete

mete.

A ciascuno il suo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 165, 166, 341 e 1218/1984, e

355/1986,

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale

I) dell'art. 14 comma quarto l. 20 dicembre 1961, n. 1345 in

riferimento agli artt. 3 e 108 comma secondo Cost. sollevata dalle

Sezioni riunite della Corte dei Conti con ordinanze iscritte ai nn.

165, 166 e 341/1984,

II) a) degli artt. 14 comma secondo, 15 comma secondo e terzo l. 20

dicembre 1961, n. 1345 in riferimento agli artt. 3 e 108 comma

secondo Cost. e b) dell'art. 8 comma terzo r.d. 12 luglio 1934, n.

1214, in riferimento agli artt. 3 e 24 comma secondo, 97 comma primo

e secondo, 100 comma terzo e 108 comma secondo, sollevate dalle

Sezioni riunite della Corte dei Conti con ordinanza iscritta al n.

1218/1984,

III) dell'art. 2 comma secondo l. 21 marzo 1953, n. 161 sollevata

in riferimento agli artt. 3 comma primo, 97 e 108 Cost. dal T.A.R.

Lazio, sez. l.a, con ordinanza iscritta al n. 355/1986.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: ANDRIOLI

ECLI:IT:COST:1987:230 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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