In relazione alla pluralita` di soluzioni prospettate o prospettabili, comportanti valutazioni e scelte discrezionali, non alla Corte costituzionale, ma al Parlamento compete assicurare, con idonea normativa, l'indipendenza dei magistrati della Corte dei conti, che le disposizioni vigenti solo in parte garantiscono pur dopo l'intervenuta abolizione dell'autodichia del giudice contabile ('ex legè n. 425/1984). (Inammissibilita` delle questioni di legittimita` costituzionale degli artt. 14, quarto e secondo comma, 15, secondo e terzo comma, l. 20 dicembre 1961, n. 1345, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 108 Cost.; dell'art. 8, terzo comma, r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, 97, primo e secondo comma, 100, terzo comma, 108, secondo comma; dell'art. 2, secondo comma, l. 21 marzo 1953, n. 161).
Art. 108 cost. · Art. 14 Istituzione di una quarta e una quinta Sezione speciale per i giudizi su ricorsi in materia di pensioni di guerra ed altre disposizioni relative alla Corte dei conti · Art. 3 Istituzione di una quarta e una quinta Sezione speciale per i giudizi su ricorsi in materia di pensioni di guerra ed altre disposizioni relative alla Corte dei conti · Art. 8 Testo unico Corte dei conti