I magistrati collocati fuori ruolo per esercitare funzioni diverse da quelle di istituto, non possono far parte delle sezioni costituite, ai termini del precedente articolo 14, in seno al Consiglio di presidenza. In caso di assenza o di impedimento, il presidente della Corte puo' essere sostituito, nella presidenza di ciascuna sezione, dal presidente di sezione che preceda nell'ordine di ruolo tra, quelli componenti la sezione medesima. I presidenti di sezione, i consiglieri ed il vice procuratore generale, componenti le due sezioni del Consiglio di presidenza, in caso di assenza o di impedimento sono sostituiti dai magistrati di pari funzione che immediatamente seguano in ordine di ruolo. Per la validita' delle deliberazioni e' necessaria la presenza di almeno sei dei suoi membri, oltre il presidente, per la prima sezione; di almeno cinque dei suoi membri, oltre il presidente ed il segretario generale, per la seconda sezione. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza assoluta; a parita' di voti prevale quello del presidente.

Testo vigente dal 2 gennaio 1962

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 230/1987

    Questione inammissibile
    17 giugno 1987

    In relazione alla pluralita` di soluzioni prospettate o prospettabili, comportanti valutazioni e scelte discrezionali, non alla Corte costituzionale, ma al Parlamento compete assicurare, con idonea normativa, l'indipendenza dei magistrati della Corte dei conti, che le disposizioni vigenti solo in parte garantiscono pur dopo l'intervenuta abolizione dell'autodichia del giudice contabile ('ex legè n. 425/1984). (Inammissibilita` delle questioni di legittimita` costituzionale degli artt. 14, quarto e secondo comma, 15, secondo e terzo comma, l. 20 dicembre 1961, n. 1345, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 108 Cost.; dell'art. 8, terzo comma, r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, 97, primo e secondo comma, 100, terzo comma, 108, secondo comma; dell'art. 2, secondo comma, l. 21 marzo 1953, n. 161).

    Art. 14 Istituzione di una quarta e una quinta Sezione speciale per i giudizi su ricorsi in materia di pensioni di guerra ed altre disposizioni relative alla Corte dei conti · Art. 3 cost. · Art. 108 cost. · Art. 15 Istituzione di una quarta e una quinta Sezione speciale per i giudizi su ricorsi in materia di pensioni di guerra ed altre disposizioni relative alla Corte dei conti

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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Versioni nel tempo

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urn:nir:stato:legge:1961-12-20;1345~art15 · fonte del testo

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