[1](Art. 7, Legge 14 agosto 1862, n. 800; art. 14 - 1° e 3° comma - Legge 3 aprile 1933, n. 255).

[2]La Corte a Sezioni riunite delibera nei casi determinati da leggi o da regolamenti e quando il presidente lo reputa opportuno; decide in grado di appello nei giudizi di cui all'art. 67 ed in prima ed ultima istanza sui reclami del personale della Corte stessa. 21

[3]La Sezione di controllo delibera nei casi previsti dall'articolo 24.

[4]Delle due Sezioni giurisdizionali una decide sui ricorsi in materia di pensioni di cui all'art. 62, l'altra decide in prima istanza o in grado di appello nelle materie del contenzioso contabile e in tutte le rimanenti che le leggi attribuiscono al giudizio della Corte dei conti.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 6 agosto 1984, n. 425

21

La L. 6 agosto 1984, n. 425 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) l'abrogazione del comma 1 del presente articolo nella parte in cui attribuisce alla Corte dei conti a sezioni riunite in sede giurisdizionale la competenza a decidere i ricorsi in materia di rapporti di impiego dei dipendenti della Corte stessa. Ha inoltre disposto (con l'art. 12, comma 3) che "I ricorsi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono devoluti alla giurisdizione dei tribunali amministrativi regionali".

Testo vigente dal 9 agosto 1984

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 52/1984

    Illegittimità dichiarata
    7 marzo 1984

    La mancata previsione per il processo pensionistico innanzi alla Corte dei conti del doppio grado di giurisdizione o del ricorso per violazione di legge alle Sezioni Riunite della Corte medesima, avverso le decisioni rese in prima istanza dalle Sezioni giurisdizionali centrali, non da' luogo ad una ingiustificata disparità di trattamento per i dipendenti statali rispetto ai dipendenti pubblici assistiti dall'INPS, soggetti, in materia, ad altra normativa. È, infatti, diversa la situazione dei dipendenti statali che percepiscono il trattamento pensionistico dallo Stato da quella dei dipendenti pubblici assistiti dall'INPS, nonché di altri che possono ricongiungere la propria posizione pensionistica presso l'INPS.

    Art. 3 Testo unico Corte dei conti

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 135/1975

    Questione infondata
    11 giugno 1975

    È inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, primo comma, ultima parte, e 65 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti 12 luglio 1934, n. 1214, e dell'art. 29, primo comma, del R.D. 26 giugno 1924, n. 1054, recante "Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato" limitatamente all'inciso "quando non si tratti di materia spettante alla giurisdizione della Corte dei conti", sollevata dal Consiglio di Stato dopo che era stata proposta dalla parte resistente istanza alle sezioni unite della Corte di cassazione per regolamento preventivo di giurisdizione.

    Art. 3 cost. · Art. 108 cost. · Art. 3 Testo unico sul Consiglio di Stato · Art. 29 Testo unico sul Consiglio di Stato

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 agosto 1984

Confronto con la versione in vigore dal 1 agosto 1934 al 9 agosto 1984.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 6 agosto 1984, n. 425

    La L. 6 agosto 1984, n. 425 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) l'abrogazione del comma 1 del presente articolo nella parte in cui attribuisce alla Corte dei conti a sezioni riunite in sede giurisdizionale la competenza a decidere i ricorsi in materia di rapporti di impiego dei dipendenti della Corte stessa. Ha inoltre disposto (con l'art. 12, comma 3) che "I ricorsi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono devoluti alla giurisdizione dei tribunali amministrativi regionali".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;1214~art3 · fonte del testo

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