Ove una Sezione giurisdizionale della Corte dei conti rilevi che il punto di diritto sottoposto al suo esame ha dato luogo a contrasti giurisprudenziali puo', con ordinanza emanata su richiesta delle parti o di ufficio, rimettere il giudizio alle Sezioni riunite. Prima della discussione il Presidente della Corte dei conti, su istanza delle parti o di ufficio, puo' rimettere alle Sezioni riunite i giudizi che rendano necessaria, la risoluzione di questioni di massima di particolare importanza. Per i giudizi per i quali e' ammesso l'appello alle Sezioni riunite ai sensi delle vigenti disposizioni, il deferimento alle Sezioni medesime previsto dai comma precedenti e' subordinato al consenso delle parti. Sono abrogate le disposizioni dell'art. 3 del regio decreto-legge 28 giugno 1941, n. 856, e dell'art. 9 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655.

Testo vigente dal 1 aprile 1953

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1953-03-21;161~art4 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari