Art. 65
Articolo abrogato dalla l. 6 agosto 1984, n. 425.
Abrogato dal 9 agosto 1984
Articolo abrogato dalla l. 6 agosto 1984, n. 425.
Abrogato dal 9 agosto 1984
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, primo comma, ultima parte, e 65 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti 12 luglio 1934, n. 1214, e dell'art. 29, primo comma, del R.D. 26 giugno 1924, n. 1054, recante "Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato" limitatamente all'inciso "quando non si tratti di materia spettante alla giurisdizione della Corte dei conti", sollevata dal Consiglio di Stato dopo che era stata proposta dalla parte resistente istanza alle sezioni unite della Corte di cassazione per regolamento preventivo di giurisdizione.
Art. 3 cost. · Art. 108 cost. · Art. 3 Testo unico sul Consiglio di Stato · Art. 29 Testo unico sul Consiglio di Stato
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1934
Confronto con la versione in vigore dal 1 agosto 1934 al 9 agosto 1984. 100 parole tolte, 9 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: (Art. 28 - 2° comma - Legge 25 giugno 1908, n. 290; art. 2, R. D. 5 settembre 1909, n. 652; art. 14 - ultimo comma - R. D. 11 novembre 1923, n. 2395 aggiunto dall'art. 8 del R. D. 30 dicembre 1923, numero 3084; art. 14 - 3° comma - Legge 3 aprile 1933, n. 255).
tolto: Spetta alla Corte a Sezioni riunite la definizione in forma contenziosa di tutti i reclami dei suoi impiegati ed agenti o di chiunque vi abbia interesse relativi alla nomina, promozione e disciplina, o comunque attinenti al rapporto d'impiego, per motivi di incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 6 AGOSTO 1984, N. 425
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
L. 6 agosto 1984, n. 425
La L. 6 agosto 1984, n. 425 ha disposto (con l'art. 12, comma 3) che "I ricorsi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono devoluti alla giurisdizione dei tribunali amministrativi regionali".
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;1214~art65 · fonte del testo
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