Per gli adempimenti previsti dal precedente articolo 13 sono istituite due sezioni in seno al Consiglio di presidenza della Corte dei conti. La prima sezione e' composta:

  • a)del presidente della Corte, che la presiede;
  • b)del procuratore generale;
  • c)dei primi nove presidenti di sezione secondo lo ordine del ruolo. Le funzioni di segretario della prima sezione sono espletate dal segretario generale della Corte. La seconda sezione e' composta:
  • a)del presidente della Corte, che la presiede;
  • b)dei quattro presidenti di sezione che seguono nell'ordine di ruolo quelli chiamati a comporre la prima sezione;
  • c)dei primi due consiglieri secondo l'ordine del ruolo, componenti le sezioni dei controllo;
  • d)dei primi due consiglieri secondo l'ordine del ruolo, componenti le sezioni giurisdizionali;
  • e)del primo vice procuratore generale secondo lo ordine del ruolo;
  • f)del segretario generale, con funzioni di relatore. Le funzioni di segretario della seconda sezione sono espletate dal primo referendario che preceda nell'ordine di ruolo tra quelli addetti al segretariato generale.

Testo vigente dal 2 gennaio 1962

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 230/1987

    Questione inammissibile
    17 giugno 1987

    In relazione alla pluralita` di soluzioni prospettate o prospettabili, comportanti valutazioni e scelte discrezionali, non alla Corte costituzionale, ma al Parlamento compete assicurare, con idonea normativa, l'indipendenza dei magistrati della Corte dei conti, che le disposizioni vigenti solo in parte garantiscono pur dopo l'intervenuta abolizione dell'autodichia del giudice contabile ('ex legè n. 425/1984). (Inammissibilita` delle questioni di legittimita` costituzionale degli artt. 14, quarto e secondo comma, 15, secondo e terzo comma, l. 20 dicembre 1961, n. 1345, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 108 Cost.; dell'art. 8, terzo comma, r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, 97, primo e secondo comma, 100, terzo comma, 108, secondo comma; dell'art. 2, secondo comma, l. 21 marzo 1953, n. 161).

    Art. 14 Istituzione di una quarta e una quinta Sezione speciale per i giudizi su ricorsi in materia di pensioni di guerra ed altre disposizioni relative alla Corte dei conti · Art. 3 cost. · Art. 108 cost. · Art. 15 Istituzione di una quarta e una quinta Sezione speciale per i giudizi su ricorsi in materia di pensioni di guerra ed altre disposizioni relative alla Corte dei conti

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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urn:nir:stato:legge:1961-12-20;1345~art14 · fonte del testo

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