Al codice di procedura civile, libro secondo, sono apportate le seguenti modificazioni: ((0a) all'articolo 342, il primo comma e' sostituito dal seguente: "L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'articolo 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilita':

  • 1)l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
  • 2)l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata"; 0b) all'articolo 345, terzo comma, le parole: "che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero" sono soppresse));
  • a)dopo l'articolo 348 sono inseriti i seguenti: «Art. 348-bis ((Inammissibilita' dell'appello)). - Fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l'inammissibilita' o l'improcedibilita' dell'appello, l'impugnazione e' dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilita' di essere accolta. Il primo comma non si applica quando:
  • a)l'appello e' proposto relativamente a una delle cause di cui all'articolo 70, primo comma;
  • b)l'appello e' proposto a norma dell'articolo 702-quater. Art. 348-ter (Pronuncia sull'inammissibilita' dell'appello). - All'udienza di cui all'articolo 350 il giudice, prima di procedere alla trattazione ((, sentite le parti)), dichiara inammissibile l'appello, a norma dell'articolo 348-bis, primo comma, con ordinanza succintamente motivata, anche mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o piu' atti di causa e il riferimento a precedenti conformi. Il giudice provvede sulle spese a norma dell'articolo 91. L'ordinanza di inammissibilita' e' pronunciata solo quando sia per l'impugnazione principale che per quella incidentale di cui all'articolo 333 ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell'articolo 348-bis. In mancanza, il giudice procede alla trattazione di tutte le impugnazioni comunque proposte contro la sentenza. Quando e' pronunciata l'inammissibilita', contro il provvedimento di primo grado puo' essere proposto, a norma dell'articolo 360, ricorso per cassazione ((...)). In tal caso il termine per il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado decorre dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, dell'ordinanza che dichiara l'inammissibilita'. Si applica l'articolo 327, in quanto compatibile. Quando l'inammissibilita' e' fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione di cui al comma precedente puo' essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) ((del primo comma)) dell'articolo 360. La disposizione di cui al quarto comma si applica, fuori dei casi di cui all'articolo 348-bis, secondo comma, lettera a), anche al ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che conferma la decisione di primo grado.»;
  • b)all'articolo 360, primo comma, e' apportata la seguente modificazione: il numero 5) e' sostituito dal seguente: «5) per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e' stato oggetto di discussione tra le parti.»;
  • c)all'articolo 383 e' aggiunto il seguente comma: «Nelle ipotesi di cui all'articolo 348-ter, commi terzo e quarto, la Corte, se accoglie il ricorso per motivi diversi da quelli indicati dall'articolo 382, rinvia la causa al giudice che avrebbe dovuto pronunciare sull'appello e si applicano le disposizioni del libro secondo, titolo terzo, capo terzo, sezione terza.»;
  • d)dopo l'articolo 436 e' inserito il seguente: «Art. 436-bis (Inammissibilita' dell'appello e pronuncia). - All'udienza di discussione si applicano gli articoli 348-bis e 348-ter»;
  • e)all'articolo 447-bis, primo comma, e' apportata la seguente modificazione: le parole «e secondo comma, 430, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441,» sono sostituite dalle seguenti «e secondo comma, 430, 433, 434, 435, 436, 436-bis, 437, 438, 439, 440, 441,». ((1-bis. All'articolo 702-quater, primo comma, del codice di procedura civile, la parola: "rilevanti" e' sostituita dalla seguente: "indispensabili")) Le disposizioni di cui al comma 1, ((lettere 0a), a), c), c-bis), d) ed e),)) si applicano ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La disposizione di cui al comma 1, lettera b), si applica alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ((3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al processo tributario di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546))

Testo vigente dal 12 agosto 2012

Corte di cassazione

4 pronunce che riguardano l’art. 54, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 5017/2026

    6 marzo 2026

    La mancata pronuncia su un motivo d'appello integra la violazione dell'art. 112 c.p.c. e non già l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in quanto il motivo di gravame non costituisce un fatto storico, principale o secondario, bensì la specifica domanda sottesa alla proposizione dell'appello, sicché, qualora il vizio sia dedotto come violazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (nel testo riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012), anziché a norma del n. 4 della stessa disposizione, la censura dev'essere dichiarata inammissibile.

    Art. 54 · Art. 112 c.p.c. · Art. 360 c.p.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 335 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 32094/2025

    10 dicembre 2025

    La consulenza tecnica d'ufficio che non si limiti a svolgere una funzione di ausilio al giudice nella valutazione degli elementi di fatto acquisiti (consulenza cd. deducente) ma assurga a fonte di prova dell'accertamento dei fatti (consulenza cd. percipiente) costituisce atto processuale ed elemento istruttorio dal quale è possibile trarre il "fatto storico", inteso come accadimento fenomenico esterno alla dinamica processuale, il cui omesso esame può essere censurato in cassazione nei casi e con le forme di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., fermo restando che la c.t.u. non integra di per sé il "fatto storico" suddetto, ma il "dato" dal quale esso può essere ricavato e che la parte è tenuta a indicare specificamente. (Nella specie, la S.C., in relazione ad un avviso di rettifica e liquidazione di imposta di registro, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata per omesso esame della c.t.u., dalla quale emergeva, quale fatto storico decisivo, il diverso valore di mercato dei terreni in rapporto alla loro destinazione non edificabile).

    Art. 54 · Art. 360 c.p.c. · Art. 62 c.p.c. · Art. 194 c.p.c.

    Rassegna di dicembre 2025, p. 170 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 30837/2025

    25 novembre 2025

    (come modificato dal d.l. n. 83 del 2012) - Presupposti - Omesso esame di elementi istruttori o cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali - Riconducibilità - Esclusione. Il novellato art. 360, n. 5, c.p.c. configura un vizio specifico relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, risultante dalla sentenza o dagli atti processuali, che sia decisivo e sia stato oggetto di discussione tra le parti, di modo che, ove il fatto storico rilevante sia stato comunque considerato dal giudice, non è riconducibile a tale paradigma l'omesso esame di singoli elementi istruttori - ancorché la sentenza non dia conto di tutte le risultanze probatorie -, né il cattivo esercizio, da parte del giudice di merito, del potere di valutazione delle prove non aventi natura legale.

    Art. 54 · Art. 360 c.p.c. · Art. 116 c.p.c. · Art. 2697 c.c.

    Rassegna di novembre 2025, p. 131 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 15756/2025

    12 giugno 2025

    La violazione del divieto di produzione di nuovi documenti in appello è rilevabile d'ufficio e può essere eccepita dalla parte per tutta la durata del giudizio di appello, ma, se non rilevata né eccepita in tale fase, non può essere prospettata quale motivo di ricorso per cassazione, dovendosi ritenere consumato il potere di far valere la relativa questione in ragione della mancata previsione della sua rilevabilità in ogni stato e grado del processo.

    Art. 54 · Art. 345 c.p.c.

    Rassegna di giugno 2025, p. 82 ↗

Tutte le 4 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di giugno 2025 ↗, novembre 2025 ↗, dicembre 2025 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 agosto 2012

Confronto con la versione in vigore dal 26 giugno 2012 al 12 agosto 2012. 12 parole tolte, 159 parole aggiunte in 6 capoversi.

Al codice di procedura civile, libro secondo, sono apportate le seguenti modificazioni: aggiunto: 0a) all'articolo 342, il primo comma e' sostituito dal seguente: "L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'articolo 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilita':

aggiunto: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;

aggiunto: 2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata"; 0b) all'articolo 345, terzo comma, le parole: "che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero" sono soppresse;

a) dopo l'articolo 348 sono inseriti i seguenti: «Art. 348-bis tolto: ( Inammissibilita' all'appello) aggiunto: Inammissibilita' dell'appello. - Fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l'inammissibilita' o …

b) l'appello e' proposto a norma dell'articolo 702-quater. Art. 348-ter (Pronuncia sull'inammissibilita' dell'appello). - All'udienza di cui all'articolo 350 il giudice, prima di procedere alla trattazione, aggiunto: sentite le parti, dichiara inammissibile l'appello, a norma dell'articolo 348-bis, primo comma, con ordinanza succintamente motivata, … provvedimento di primo grado puo' essere proposto, a norma dell'articolo 360, ricorso per cassazione tolto: nei limiti dei motivi specifici esposti con l'atto di appelloaggiunto: .... In tal caso il termine per il ricorso per cassazione avverso il provvedimento … proposto esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) aggiunto: del primo comma dell'articolo 360. La disposizione di cui al quarto comma si applica, fuori dei …

… «e secondo comma, 430, 433, 434, 435, 436, 436-bis, 437, 438, 439, 440, 441,». aggiunto: 1-bis. All'articolo 702-quater, primo comma, del codice di procedura civile, la parola: "rilevanti" e' sostituita dalla seguente: "indispensabili" Le disposizioni di cui al comma 1, lettere aggiunto: 0a), a), c), aggiunto: c-bis), d) ed e)aggiunto: , si applicano ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione … successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. aggiunto: 3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al processo tributario di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2012-06-22;83~art54 · fonte del testo

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