Art. 6 — Maggiorazione del trattamento pensionistico per gli ex combattenti

I soggetti appartenenti alle categorie previste dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, esclusi quelli che abbiano usufruito o abbiano titolo a fruire, anche in parte, dei benefici previsti dalla legge stessa, e successive modificazioni e integrazioni, hanno diritto, a domanda, ad una maggiorazione reversibile del rispettivo trattamento di pensione determinato secondo le norme ordinarie, nella misura di lire 30.000 mensili. La maggiorazione prevista dal precedente comma, sempre a domanda degli interessati, trova applicazione anche ai fin dei trattamenti di pensione gia' in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che la decorrenza della pensione sia successiva al 7 marzo 1968, ed e' corrisposta nella misura del 50 per cento a decorrere dal 1 gennaio 1985 e per il residuo importo dal 10 gennaio 1987. La maggiorazione prevista dai precedenti commi e' soggetta alla disciplina della perequazione automatica. 2 Le disposizioni di cui al presente articolo operano ai fini di tutti i trattamenti di pensione derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie di lavoratori dipendenti e autonomi o esercenti libere professioni; hanno effetti economici dal 1 gennaio 1985 per le pensioni in godimento e dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della relativa domanda per i futuri pensionati. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo e' a totale carico del bilancio dello Stato. Lo Stato provvedera' a versare agli enti erogatori di pensione interessati, con le modalita' che saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro, il corrispettivo degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo. La maggiorazione di cui al presente articolo e' da considerare parte integrante del trattamento di pensione a tutti gli effetti. Detta maggiorazione, nei casi di titolari di pensioni al minimo, viene aggiunta all'importo complessivo, non viene assorbita dall'integrazione al minimo, ne' trasforma la pensione in superiore al minimo. Ai fini della liquidazione della maggiorazione prevista dal comma 1, e' data facolta' agli aventi diritto di presentare, in luogo della prescritta documentazione, una dichiarazione sostitutiva dei requisiti combattentistici. La presentazione della dichiarazione di cui al comma 7-bis e' sottoposta alle disposizioni contenute nella legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 24 dicembre 2007, n. 244

2

La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 2, comma 505) che "L'articolo 6, comma 3, della legge 15 aprile 1985, n. 140, si interpreta nel senso che la maggiorazione prevista dal comma 1 del medesimo articolo si perequa a partire dal momento della concessione della maggiorazione medesima agli aventi diritto".

Testo vigente dal 1 gennaio 2008

Corte costituzionale

9 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 223/1992

    Questione infondata
    25 maggio 1992

    Questione già dichiarata infondata e successivamente manifestamente infondata. - S. n. 101/1990 e O. nn. 414/1990, 501/1990, 28/1991 e 127/1991.

    Art. 6 Miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale · Art. 3 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 127/1991

    Questione infondata
    26 marzo 1991

    Questione già dichiarata infondata e successivamente manifestamente infondata. - S. n. 101/1990 e ord. nn. 414/1990, 501/1990 e 28/1991.

    Art. 6 Miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale · Art. 3 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 28/1991

    Questione infondata
    24 gennaio 1991

    Manifesta infondatezza della questione - del tutto analoga ad altre già dichiarate infondate, e successivamente manifestamente infondate - in quanto non può giudicarsi irragionevole o arbitraria la scelta del legislatore del 1988 di fissare la decorrenza del beneficio a favore della nuova categoria di pensionati a partire dal 1 gennaio 1989 senza estenderla retroattivamente, e perché i nuovi argomenti prospettati non persuadono a mutare avviso sul fatto che la legge impugnata si configuri come una fase autonoma del graduale processo di perequazione - nel godimento di forme, pur diverse, di benefici premiali - di tutti gli ex-combattenti e delle categorie a questi equiparate o equiparabili. - S. n. 101/1990, O. n. 414/1990.

    Art. 6 Miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale · Art. 6 Elevazione dei livelli dei trattamenti sociali e miglioramenti delle pensioni · Art. 3 cost. · Art. 38 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2008

Confronto con la versione in vigore dal 10 aprile 1987 al 1 gennaio 2008. 2 parole tolte.

… diritto di presentare, in luogo della prescritta documentazione, una dichiarazione sostitutiva dei requisiti combattentistici. tolto: 7-ter. La presentazione della dichiarazione di cui al comma 7-bis e' sottoposta alle disposizioni contenute nella legge 4 gennaio 1968, n. 15aggiunto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 24 dicembre 2007, n. 244

    La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 2, comma 505) che "L'articolo 6, comma 3, della legge 15 aprile 1985, n. 140, si interpreta nel senso che la maggiorazione prevista dal comma 1 del medesimo articolo si perequa a partire dal momento della concessione della maggiorazione medesima agli aventi diritto".

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urn:nir:stato:legge:1985-04-15;140~art6 · fonte del testo

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