Corte costituzionale

Ordinanza n. 393/1989

Altra decisione · depositata il 11/07/1989 · relatore Ugo Spagnoli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma

secondo, della legge 15 aprile 1985, n. 140 (Miglioramento e

perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione

sociale), promosso con ordinanza emessa il 19 dicembre 1988 dal

Pretore di Bologna nel procedimento civile vertente tra Peschieri

Bruno e l'I.N.P.S., iscritta al n. 143 del registro ordinanze 1989 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima

serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1989 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che nel corso di un procedimento civile tra Peschieri

Bruno e I.N.P.S., il Pretore di Bologna, con ordinanza del 19

dicembre 1988 (r.o. n. 143/1989), ha sollevato, in riferimento agli

artt. 3, primo comma e 38, secondo comma, Cost., una questione di

legittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge

15 aprile 1985, n. 140, nella parte in cui esclude dal beneficio

della maggiorazione pensionistica ivi prevista gli ex combattenti

titolari di pensione con decorrenza anteriore al 7 marzo 1968, con

ciò determinando una irragionevole disparità di trattamento in

danno di costoro, sulla base di un mero dato di carattere temporale;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in

giudizio per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, chiede

che la questione sia dichiarata infondata, osservando, da un lato,

che il trattamento di tali soggetti sarebbe identico a quello dei

pensionati statali che si trovino nelle medesime condizioni;

dall'altro, che l'attribuzione del beneficio a favore dei soli

titolari di pensione con decorrenza successiva a quella data non

sarebbe suscettibile di censura sotto il profilo della legittimità

costituzionale, rientrando nella discrezionalità del legislatore

stabilire trattamenti pensionistici differenziati in relazione alla

data di inizio dei medesimi (cfr. Corte cost. sentenza n. 173 del

1986 e ordinanza n. 120 del 1989);

Considerato che in relazione a questioni identiche alla presente,

questa Corte, con ordinanza n. 286 del 1989, ha restituito gli atti

ai giudici a quibus per nuovo esame della rilevanza, in ragione della

sopravvenuta legge 29 dicembre 1988, n. 544, che ha riconosciuto

(art. 6) il diritto ad una maggiorazione del trattamento

pensionistico a favore degli ex combattenti contemplati nell'art. 6,

comma primo, legge n. 140 del 1985, titolari di pensioni con

decorrenza anteriore al 7 marzo 1968;

che per lo stesso motivo, identico provvedimento si rende

necessario anche nel caso oggetto di questo giudizio;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Bologna.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria l'11 luglio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:393 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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