Corte costituzionale

Ordinanza n. 414/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/09/1990 · relatore Ugo Spagnoli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 6, secondo

comma, della legge 15 aprile 1985, n. 140 (Miglioramento e

perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione

sociale), e dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 544

(Elevazione dei livelli dei trattamenti sociali e miglioramenti delle

pensioni), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 31 gennaio 1990 dal Pretore di Macerata

nel procedimento civile vertente tra Tabarretti Torindo e l'I.N.P.S.,

iscritta al n. 249 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale,

dell'anno 1990;

2) ordinanza emessa l'8 febbraio 1990 dal Pretore di Bologna nel

procedimento civile vertente tra Peschieri Bruno e l'I.N.P.S.,

iscritta al n. 257 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale,

dell'anno 1990;

Visto l'atto di costituzione di Peschieri Bruno nonché gli atti

di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1990 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che nel corso di due analoghi procedimenti civili

vertenti tra titolari di pensione con decorrenza anteriore al 7 marzo

1968 e I.N.P.S., il Pretore di Macerata, con ordinanza del 31 gennaio

1990 (r.o. n. 249/90), e il Pretore di Bologna, con ordinanza dell'8

febbraio 1990 (r.o. n. 257/90), hanno sollevato una questione di

legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3 e 38 della

Costituzione, della norma (art. 6, primo comma, della legge 29

dicembre 1988, n. 544) che estende anche ai titolari di pensione con

decorrenza anteriore al 7 marzo 1968 la maggiorazione a favore degli

ex-combattenti - prima riconosciuta (art. 6, secondo comma, legge n.

140 del 1985) solo ai titolari di pensione con decorrenza posteriore

a quella data - con effetto dal 1° gennaio 1989 e non già dal 1°

gennaio 1985, come previsto per questi ultimi pensionati: di qui

un'ingiustificata disparità di trattamento dei primi, esclusi dal

godimento della maggiorazione nel periodo dal 1° gennaio 1985 al 31

dicembre 1988, ed ammessi, per il tempo successivo, alla fruizione di

una maggiorazione diversa a causa della differente data di

riferimento per la perequazione automatica. Il Pretore di Macerata

impugna il solo art. 6, primo comma, della legge 29 dicembre 1988, n.

544; il Pretore di Bologna invece impugna il combinato disposto

dell'art. 6, secondo comma, della legge 15 aprile 1985, n. 140 e

dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 544;

Che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in

entrambi i giudizi per il tramite dell'Avvocatura Generale dello

Stato, chiede che la questione sia dichiarata manifestamente

infondata. A tal fine, sottolinea come la questione, per quanto

attiene alla diversa decorrenza del beneficio per le due categorie

poste a raffronto, debba considerarsi risolta dalla sentenza di

rigetto di questa Corte n. 101 del 1990, ed osserva, quanto alla

pretesa differenza dell'importo della maggiorazione fruibile

rispettivamente dalle categorie suddette, che tale maggiorazione è

riconosciuta per entrambe nella identica misura fissa di lire

trentamila mensili e che, comunque, nelle leggi impugnate non risulta

alcuna diversità di trattamento che non sia quella riconnessa alla

data di decorrenza della maggiorazione stessa;

Che nel giudizio instaurato dall'ordinanza del Pretore di Bologna

si è costituito Bruno Peschieri, chiedendo che sia pronunziata

l'illegittimità costituzionale della normativa denunziata.

Considerato che, attesa la sostanziale identità delle questioni, i

giudizi debbono essere riuniti;

Che questa Corte con la sentenza n. 101 del 1990 ha in effetti

ritenuto non fondata una questione del tutto analoga alle presenti,

giudicando non irragionevole né arbitraria la scelta del legislatore

del 1988 di fissare la decorrenza del beneficio a favore della nuova

categoria di pensionati a partire dal 1° gennaio 1989, senza

estenderla retroattivamente;

Che le censure attuali debbono ritenersi manifestamente infondate,

perché gli argomenti ora prospettati sono sostanzialmente identici a

quelli già disattesi dalla suddetta sentenza, mentre il problema

della differente misura del beneficio non si pone, essendo esso

riconosciuto in identico importo fisso mensile ad entrambe le

categorie di pensionati poste a raffronto.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n.87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 6, primo comma, della legge 29 dicembre

1988, n. 544 (Elevazione dei livelli dei trattamenti sociali e

miglioramenti delle pensioni), e del combinato disposto di tale

disposizione e dell'art. 6, secondo comma, della legge 15 aprile

1985, n. 140 (Miglioramento e perequazione di trattamenti

pensionistici e aumento della pensione sociale), sollevate, in

riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, rispettivamente dal

Pretore di Macerata e dal Pretore di Bologna con le ordinanze

indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 settembre 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 27 settembre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:414 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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