Art. 7 — Trattamento minimo delle pensioni a carico delle gestioni speciali per gli artigiani, gli esercenti attività commerciali e i coltivatori diretti, coloni e mezzadri

A decorrere dalla data che sara' stabilita con la legge di riforma del sistema previdenziale, e comunque a decorrere dal 1 gennaio 1988, l'importo mensile del trattamento minimo delle pensioni a carico delle gestioni speciali per gli artigiani, per gli esercenti attivita' commerciali e per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri sara' pari a quello del trattamento minimo a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e si applichera' alle gestioni stesse la disciplina della perequazione automatica prevista per quest'ultimo. Qualora il riordino del sistema pensionistico non sia approvato entro il 30 settembre 1985, con successive norme sara' stabilita la misura di aumento dei trattamenti minimi, sentite le categorie interessate.

Testo vigente dal 19 aprile 1985

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1985-04-15;140~art7 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari