Corte costituzionale

Sentenza n. 101/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 02/03/1990 · relatore Ugo Spagnoli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, primo comma,

della legge 29 dicembre 1988, n. 544 (Elevazione dei livelli dei

trattamenti sociali e miglioramenti delle pensioni), in relazione

all'art. 6, secondo comma, della legge 15 aprile 1985, n. 140

(Miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento

della pensione sociale), promosso con ordinanza emessa il 14 luglio

1989 dal Pretore di Torino nei procedimenti civili riuniti vertenti

tra Bianchi Vincenzo ed altro e l'I.N.P.S., iscritta al n. 458 del

registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 18 gennaio 1990 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nei procedimenti civili riuniti vertenti tra V. Bianchi e L.

Savio e I.N.P.S., il Pretore di Torino, con ordinanza del 14 luglio

1989, solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 6,

comma primo, della legge 29 dicembre 1988, n. 544, per contrasto

all'art. 3 Cost., in relazione all'art. 6, comma secondo, della legge

15 aprile 1985, n. 140.

Precedentemente, nel corso di due separati procedimenti civili

vertenti tra le medesime parti e l'I.N.P.S., lo stesso Pretore aveva

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma

secondo, della precedente legge n. 140 del 1985, nella parte in cui

non attribuiva il diritto alla maggiorazione pensionistica prevista

per gli ex-combattenti già dipendenti privati, ai titolari di

pensione, come nei casi di specie i ricorrenti, con decorrenza

anteriore al 7 marzo 1968.

Sopravvenuta la legge 29 dicembre 1988, n. 544, che all'art. 6

espressamente estende il beneficio anche ai tali ultimi soggetti,

questa Corte con ordinanza n. 286 del 1989 restituiva gli atti al

giudice a quo perché riesaminasse la rilevanza della questione.

Lo stesso Pretore di Torino, riuniti i procedimenti, solleva ora,

su istanza delle parti, una questione di legittimità costituzionale

avente ad oggetto lo ius superveniens nella parte in cui, nel

riconoscere la maggiorazione anche a favore dei pensionati da data

anteriore al 7 marzo 1968, fa tuttavia decorrere il riconoscimento

dal 1° gennaio 1989 anziché dalla data della domanda, così

ingiustificatamente discriminando tali pensionati rispetto ai

titolari di pensione con decorrenza posteriore al 7 marzo 1968.

2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in

giudizio a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, ribadisce

innanzitutto la legittimità della originaria riserva del beneficio

ai titolari di pensioni successive al 7 marzo 1968 (di cui alla legge

n. 140 del 1985) perché corrispondente a quanto disposto per gli

ex-combattenti già dipendenti pubblici. Di conseguenza, contesta

l'assunto che, a suo parere, è posto a base della nuova ordinanza di

rimessione, essere cioè la legge del 1988 intervenuta per correggere

la illegittimità costituzionale della precedente. L'estensione della

maggiorazione ai titolari di pensioni anteriori a quella data sarebbe

invece una nuova ed autonoma attribuzione di benefici per la quale,

proprio per la sua autonomia, il legislatore non avrebbe ritenuto di

prevedere alcuna retroattività. Considerato in diritto

1. - Il giudice a quo dubita che l'art. 6, primo comma, legge 29

dicembre 1988, n. 544, nell'estendere il diritto alla maggiorazione

pensionistica di cui all'art. 6 della legge n. 140 del 1985 a favore

degli ex combattenti (ed assimilati) titolari di pensione con

decorrenza anteriore al 7 marzo 1968, ingiustificatamente discrimini

costoro rispetto ai titolari di pensione con decorrenza posteriore a

quella data, poiché dispone che gli effetti del beneficio si

producano dal 1° gennaio 1989 anziché dal momento della domanda.

La questione non è fondata.

Il riconoscimento agli ex combattenti (ed assimilati) di

particolari benefici economici e di carriera è stato disposto dalla

legge n. 336 del 1970 a vantaggio dei soli dipendenti pubblici, anche

in connessione con l'avvio della riforma della pubblica

amministrazione (cfr. sentenze nn. 194 del 1976, 92 del 1981).

In un secondo tempo è intervenuta la legge 15 aprile 1985, n.

140, che ha introdotto un trattamento premiale, nella diversa e

peculiare forma della maggiorazione pensionistica, anche a vantaggio

degli ex combattenti esclusi dalla precedente legge e cioè, in

sostanza, dei pensionati del settore privato. Disponendo che tale

beneficio dovesse essere corrisposto anche ai titolari di pensioni

già in corso, purché con decorrenza posteriore al 7 marzo 1968, non

irragionevolmente il legislatore faceva decorrere, retroattivamente,

gli effetti del trattamento dalla stessa data di decorrenza dei

corrispondenti benefici attribuiti agli ex combattenti già

dipendenti pubblici.

Successivamente la disposizione impugnata ha attribuito la

suddetta maggiorazione pensionistica anche ai titolari di pensione

anteriore alla ripetuta data del 7 marzo 1968. Si tratta di un

intervento autonomo rispetto a quello della legge n. 140 del 1985,

con il quale il legislatore ha deciso di ampliare ulteriormente la

categoria dei destinatari della suddetta maggiorazione, nell'ambito

di un processo che, con la inevitabile gradualità e con le

particolari modalità di volta in volta richieste dalle diverse

situazioni, è inteso a raggiungere una tendenziale perequazione, nel

godimento di forme di benefici "premiali", delle posizioni di tutti

gli ex combattenti e di tutte le categorie a questi equiparate in

ragione del loro coinvolgimento nelle vicende belliche.

Proprio perché la disposizione impugnata costituisce una fase di

tale processo, non può apparire irragionevole né arbitraria -

secondo quanto questa Corte ha avuto più volte occasione di

osservare in casi analoghi (v. per es. sentenza n. 173 del 1986 e

ordinanza n. 120 del 1989 - la scelta del legislatore di fissare la

decorrenza del beneficio a favore della nuova categoria di pensionati

a partire dal 1° gennaio 1989, senza estenderla retroattivamente.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 6, primo comma, della legge 29 dicembre 1988, n. 544

(Elevazione dei livelli dei trattamenti sociali e miglioramenti delle

pensioni), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata

dal Pretore di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 marzo 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:101 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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