Corte costituzionale

Sentenza n. 185/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 12/04/1990 · relatore Ugo Spagnoli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge

15 aprile 1985, n.140 (Miglioramento e perequazione di trattamenti

pensionistici e aumento della pensione sociale), promosso con

ordinanza emessa il 7 marzo 1989 dal Pretore di Torino nei

procedimenti civili riuniti vertenti tra Prosdocimo Rosa ed altre e

l'I.N.P.S., iscritta al n. 415 del registro ordinanze 1989 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima

serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di costituzione di Prosdocimo Rosa ed altre nonché

l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 20 febbraio 1990 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Uditi l'avv. Salvatore Cabibbo per Prosdocimo Rosa ed altre e

l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del Consiglio

dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso dei procedimenti civili riuniti vertenti tra

Prosdocimo Rosa ed altre e l'I.N.P.S., le ricorrenti, quali vedove di

soggetti appartenenti alle categorie di cui alla legge 24 maggio

1970, n. 336 (ex-combattenti e assimilati), hanno chiesto che fosse

loro corrisposta la maggiorazione pensionistica, espressamente

prevista come "reversibile", di cui all'art. 6 della legge 15 aprile

1985, n. 140.

All'accoglimento della domanda però, secondo il giudice a quo,

osterebbe la circostanza che i rispettivi coniugi erano deceduti

prima dell'entrata in vigore di tale legge e non avevano pertanto

potuto presentare la domanda richiesta dallo stesso art. 6 (comma

primo) per potere usufruire del trattamento. Di conseguenza il

Pretore solleva una questione di legittimità costituzionale di tale

ultima disposizione in riferimento all'art. 3 Cost., perché

illegittimamente discriminerebbe tra i superstiti di ex-combattenti

morti dopo l'entrata in vigore della legge (e che perciò hanno

potuto richiedere il beneficio), e i superstiti di ex-combattenti

deceduti prima dell'avvento della stessa legge, ammettendo solo i

primi ma non i secondi al godimento della maggiorazione.

2. - Nel giudizio davanti a questa Corte è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei ministri per il tramite dell'Avvocatura

Generale dello Stato, che - premesso un richiamo, in punto di

rilevanza, allo ius superveniens rappresentato dall'art. 6 della

legge n. 544 del 1988 - chiede che la questione sia dichiarata

inammissibile o infondata, per due ordini di ragioni: innanzi tutto

perché sarebbe riservato alla discrezionalità del legislatore

stabilire trattamenti pensionistici differenziati in relazione alla

data di decorrenza del singolo beneficio (Corte cost. ordinanza n.

120 del 1989 e sentenza n. 173 del 1986); in secondo luogo, perché

la lamentata disparità di trattamento non discenderebbe

necessariamente dalla sola norma impugnata: infatti risulterebbe

escluso dal godimento della maggiorazione anche il superstite

dell'ex-combattente deceduto dopo la sua entrata in vigore e che non

abbia presentato la relativa domanda.

3. - In giudizio si sono costituite pure le parti private, che,

nell'imminenza della trattazione della causa hanno presentato anche

una memoria illustrativa.

Esse essenzialmente contestano l'interpretazione della

disposizione impugnata che il Pretore ha fatto oggetto della

questione di costituzionalità. A loro avviso infatti tale

disposizione, contemplerebbe - data la sua lata dizione e il suo

generico richiamo alla legge n. 336 del 1970 - anche i superstiti

quali autonomi e diretti beneficiari della maggiorazione in

discussione, ricomprendendoli implicitamente tra gli "interessati"

legittimati a presentare la relativa domanda.

Questa interpretazione troverebbe inoltre conferma nella

giurisprudenza della Corte di cassazione sulla spettanza al

superstite della pensione supplementare di riversibilità,

indipendentemente dalla data del decesso del titolare del trattamento

diretto (sentenze 3 aprile 1971, n. 960; 8 aprile 1972, n. 1083; 25

novembre 1974, n. 3847; 22 aprile 1976, n. 1438).

Concludono chiedendo alla Corte una decisione interpretativa; in

via gradata, una dichiarazione di incostituzionalità della norma

impugnata; in linea ancora più gradata, l'assegnazione della causa

in udienza pubblica data la particolare rilevanza della questione.

4. - L'esame della questione, prima assegnato alla camera di

consiglio del 13 dicembre 1989, è stato poi rinviato all'udienza

pubblica del 20 febbraio 1990. Considerato in diritto Il Pretore di Torino dubita che l'art. 6 della legge n. 140 del

1985, nel prevedere la corresponsione, a domanda, di una

maggiorazione pensionistica reversibile a favore degli excombattenti

(e assimilati) del settore privato, violi l'art. 3 Cost., per

introdurre una illegittima disparità di trattamento tra i superstiti

di ex-combattenti morti dopo l'entrata in vigore della legge (e che

perciò hanno potuto richiedere il beneficio), e i superstiti di ex-combattenti deceduti prima dell'avvento della stessa legge,

ammettendo solo i primi ma non i secondi al godimento della

maggiorazione.

La questione non è fondata.

Il Pretore infatti parte dal presupposto che la maggiorazione in

oggetto possa essere richiesta esclusivamente dai soggetti dotati

della qualifica di ex-combattente (o assimilato) di cui alla legge n.

336 del 1970.

Tale assunto, condiviso peraltro da qualche giudice di merito e in

sede amministrativa, è però rigettato dalla Corte di cassazione la

quale recentemente (Sez. lav. n. 2631 del 1990), enunciando il

principio di diritto cui il giudice di rinvio deve uniformarsi, ha

affermato in contrario che anche ai titolari della pensione di

riversibilità deve essere riconosciuto il diritto di chiedere

l'applicazione del beneficio in esame, ove il titolare della pensione

diretta sia deceduto prima dell'entrata in vigore della legge n. 140

del 1985.

Tale conclusione è tratta da una attenta e coordinata lettura

della legislazione premiale, anche in connessione, da un lato, con la

tendenza legislativa diretta ad eliminare la disparità di

trattamento tra soggetti parimenti accomunati nei sacrifici e nelle

privazioni cagionati dalla partecipazione alle operazioni belliche o

dallo stato di guerra; dall'altro con il riconoscimento, nella

giurisprudenza dello stesso Supremo Collegio - in materia di pensione

supplementare indiretta - di una sempre più lata estensione del

diritto accordato ai superstiti, anche con riguardo alle posizioni

giuridiche di assicurati deceduti in epoca remota.

In questo quadro, a ricomprendere tra gli "interessati" a

presentare la richiesta di maggiorazione (v. art. 6, secondo comma,

legge n. 140 del 1985) anche i titolari di pensioni di

riversibilità, superstiti di assicurati deceduti prima dell'entrata

in vigore della legge, convergono principalmente due concorrenti

elementi. Innanzi tutto il riferimento, operato dallo stesso art. 6,

quarto comma, della legge impugnata, a tutti i trattamenti di

pensione in attualità di godimento che, proprio per la sua

generalità non può non ricomprendere, in assenza di specifiche

indicazioni in contrario, anche quelli di riversibilità. In secondo

luogo, il richiamo da parte della norma impugnata ai destinatari

della precedente legge n. 336 del 1970: questi debbono considerarsi

anche gli eredi aventi diritto a pensione di riversibilità, per

espresso riconoscimento dell'art. 2, secondo comma, della medesima

legge, che pone nella specifica materia qui in considerazione un

principio di carattere generale per cui la qualifica di

ex-combattente (o equiparato) non ha effetti limitati al titolare

della pensione diretta, esaurendosi con la morte di costui, ma

proietta i suoi effetti anche sul trattamento di riversibilità.

Così interpretata, la norma denunziata si sottrae alle censure

prospettate dal giudice a quo, giacché non esclude dal godimento

della maggiorazione pensionistica i superstiti che si trovino nelle

condizioni delle parti del giudizio a quo. Pertanto, nei termini

chiariti, la questione deve ritenersi non fondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge

15 aprile 1985, n. 140 (Miglioramento e perequazione di trattamenti

pensionistici e aumento della pensione sociale), in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Torino con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:185 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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