Corte costituzionale

Sentenza n. 234/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 21/04/1989 · relatore Luigi Mengoni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 del decreto

legge 4 marzo 1948, n. 137 (Norme per la concessione dei benefici ai

combattenti della seconda guerra mondiale), dell'art. 2 della legge

23 febbraio 1952, n. 93 (Ratifica, con modificazioni, del Decreto

legislativo 4 marzo 1948, n. 137, recante norme per la concessione

dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale) e

dell'art. 6, n. 1, della legge 15 aprile 1985, n. 140 (Miglioramento

e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione

sociale), promosso con ordinanza emessa il 1° luglio 1987 dal Pretore

di Roma nel procedimento civile vertente tra Biagetti Lanfranco e

l'INPDAI, iscritta al n. 562 del registro ordinanze 1988 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie

speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di costituzione di Biagetti Lanfranco nonché l'atto

di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 7 marzo 1989 il Giudice relatore

Luigi Mengoni;

Uditi l'avv. Guido Conti per Biagetti Lanfranco e l'Avvocato dello

Stato Antonio Bruno per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio promosso dall'avv. Lanfranco Biagetti

contro l'I.N.P.D.A.I. per ottenere la maggiorazione del trattamento

pensionistico concessa agli ex combattenti dall'art. 6 della legge 15

aprile 1985, n. 140, il Pretore di Roma, con ordinanza del 1° luglio

1987, pervenuta alla Corte costituzionale il 24 settembre 1988, ha

sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione,

questione di legittimità degli artt. 11 del d. lgs. 4 marzo 1948, n.

137, e 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93, nonché dello stesso

art. 6, n. 1 della legge n. 140 del 1985, nella parte in cui

"escludono dal beneficio combattentistico relativo al servizio

militare prestato nell'Esercito italiano coloro che successivamente

hanno aderito alla Repubblica sociale italiana".

Ad avviso del giudice remittente non è "compatibile con

l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica,

economica e sociale" (art. 2 Cost.) e con la pari dignità sociale di

tutti i cittadini senza distinzione di opinioni politiche (art. 3

Cost.) l'esclusione di alcuni di essi, che in un momento drammatico

della storia nazionale hanno operato una scelta ideale che già da

allora appariva irrimediabilmente perdente".

Inoltre la normativa denunciata violerebbe l'obbligo dello Stato

di assicurare a tutti i lavoratori mezzi adeguati alle loro esigenze

di vita in caso di invalidità e vecchiaia (art. 38, secondo comma,

Cost.).

2. - Nel giudizio davanti alla Corte si è costituito il ricorrente

contestando, in linea principale, l'interpretazione accolta dal

giudice a quo e domandando che la questione sia dichiarata infondata

alla stregua di una diversa e più corretta interpretazione, secondo

la quale la discriminazione disposta dal decreto del 1948 e dalla

legge del 1952 contro coloro che avessero aderito alla R.S.I. non

sarebbe applicabile ai benefici previsti in favore degli ex

combattenti da leggi successive.

In subordine, il ricorrente domanda l'accoglimento della questione

per i motivi svolti nell'ordinanza di rimessione.

3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, domandando che la

questione sia dichiarata inammissibile e comunque infondata, sul

riflesso che "in materia di concessione di benefici a particolari

categorie di cittadini il legislatore gode di ampia

discrezionalità", e che l'esclusione dai benefici in esame degli

aderenti alla R.S.I. non può dirsi un modo irrazionale di esercizio

del relativo potere. Né appare pertinente il richiamo all'art. 38

Cost., posto che la maggiorazione prevista dall'art. 6 della legge n.

140 del 1985 non ha la funzione di adeguare la pensione alle esigenze

di vita del titolare, bensì una funzione di riconoscimento di

benemerenze acquisite in passato verso il Paese. Considerato in diritto

1. - Il Pretore di Roma interpreta restrittivamente l'art. 6 della

legge n. 140 del 1985 nel senso che il beneficio ivi disposto in

favore degli ex combattenti (maggiorazione del trattamento

pensionistico nella misura di lire 30.000 mensili) è applicabile nei

limiti delle cause di esclusione previste dagli artt. 11 del d.lgs.

n. 137 del 1948 e 2 della legge n. 93 del 1952, restandone esclusi in

particolare coloro che abbiano riportato sanzioni disciplinari per

avere aderito alla sedicente repubblica sociale italiana. Alla

stregua di questa interpretazione egli dubita della legittimità

costituzionale della normativa risultante dalle tre disposizioni

citate, in riferimento agli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione.

Occorre precisare che, nel dichiarare la rilevanza della

questione, il giudice remittente si è implicitamente adeguato alla

giurisprudenza del Consiglio di Stato, non sempre condivisa dai

giudici inferiori, secondo la quale il condono delle sanzioni

disciplinari, disposto dalla legge 18 marzo 1968, n. 250, non incide

sul fatto dell'avvenuta irrogazione della sanzione, e quindi non fa

venir meno gli effetti che ne derivano ad altri fini, diversi dalla

sanzionabilità dell'illecito, quali l'esclusione dai benefici

combattentistici prevista dall'art. 11 del decreto legislativo n. 137

citato.

2. - Mentre la Corte non può che prendere atto della valutazione

del giudice a quo da cui dipende la rilevanza della sollevata

questione di costituzionalità, va esaminata preliminarmente la

diversa interpretazione delle norme impugnate prospettata dal

ricorrente per fondare una domanda diretta, in via principale, a

ottenere una sentenza interpretativa di rigetto. A suo avviso le

cause di esclusione sopra richiamate riguarderebbero esclusivamente i

benefici combattentistici stabiliti dalle leggi in vigore al tempo in

cui furono emanati il decreto legislativo del 1948 e la legge del

1952, di guisa che, vertendo il giudizio a quo su un beneficio

concesso da una legge del 1985, la questione non avrebbe ragione

d'essere.

A questa tesi si oppone insuperabilmente il rilievo che il decreto

del 1948, ratificato dalla legge n. 93 del 1952, è la fonte

normativa cui si deve fare riferimento per l'accertamento della

qualifica di "combattente" e degli altri requisiti che definiscono

l'ambito soggettivo di applicazione dei benefici combattentistici.

Nel novero di tali requisiti rientrano pure le cause di esclusione,

le quali, pertanto, hanno una portata generale e si applicano anche

ai benefici concessi da leggi successive al 1952.

Né si può dire - come si legge nella sentenza n. 3008 del 1978

della Cassazione, in contrasto con la giurisprudenza del Consiglio di

Stato - che le disposizioni del decreto legislativo del 1948 sono

state superate dalla legge del 1952, il cui art. 2 avrebbe

circoscritto ai divieti indicati nel secondo comma le conseguenze

delle sanzioni disciplinari riportate dai militari per il loro

comportamento all'atto dell'armistizio o dopo l'8 settembre 1943.

L'art. 2 della legge del 1952 ha soltanto mitigato l'art. 11, primo

comma, del decreto del 1948, sottraendo all'ambito oggettivo di

incidenza delle cause di inapplicabilità i benefici elencati nel

primo comma alle lettere a) e b). Poiché la norma ha carattere

eccezionale, l'elenco deve considerarsi tassativo.

3. - Nelle norme denunciate il giudice remittente ravvisa

anzitutto una contrarietà al principio di solidarietà, di cui agli

artt. 2 e 38 della Costituzione. La censura non è fondata. In

materia previdenziale tale principio presuppone uno stato di bisogno

di coloro in favore dei quali si rende operante. Siffatto presupposto

è estraneo all'aumento della pensione concesso agli ex combattenti

dalla norma impugnata, la quale non ha una funzione adeguatrice della

misura della pensione alle esigenze di vita dei titolari, bensì una

funzione di riconoscimento di benemerenze acquistate verso il Paese.

Nemmeno sussiste l'ipotizzata violazione del principio di

eguaglianza. Come osserva giustamente l'Avvocatura dello Stato, in

materia di concessione di benefici a particolari categorie di

cittadini il legislatore ha un ampio potere discrezionale, non

soggetto a controllo fino a quando non sconfini nell'irrazionalità.

Mentre già la legge del 1952 ha riconosciuto che non sarebbe

ragionevole continuare a negare ai militari in questione, per il solo

fatto dell'adesione alla repubblica di Salò, i benefici di cui

all'art. 2, primo comma, della legge medesima, aventi la funzione di

compensare gli

ex combattenti delle opportunità di lavoro perdute a causa della

partecipazione alle operazioni di guerra dell'esercito italiano, non

appare invece irrazionale il mantenimento dell'esclusione da benefici

di altro tipo, come quello previsto dall'art. 6 della legge n. 140

del 1985, avente una funzione di gratificazione di un merito che non

senza ragione si ritiene non possa essere rivendicato dagli ufficiali

che, pur avendo prestato onorevole servizio nei reparti operanti

dell'esercito italiano, abbiano dopo l'armistizio aderito a una

formazione politico-militare ribelle al potere legittimo dello Stato.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137 (Norme

per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra

mondiale), ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio

1952, n. 93, dell'art. 2 di tale legge e dell'art. 6 della legge 15

aprile 1985, n. 140 (Miglioramento e perequazione di trattamenti

pensionistici e aumento della pensione sociale), sollevata, in

riferimento agli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione, dal Pretore di

Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 aprile 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 aprile 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:234 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari