Corte costituzionale

Ordinanza n. 127/1991

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/03/1991 · relatore Ugo Spagnoli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge

15 aprile 1985, n. 140 (Miglioramento e perequazione di trattamenti

pensionistici e aumento della pensione sociale), promosso con

ordinanza emessa il 24 luglio 1990 dal Pretore di Milano nel

procedimento civile vertente tra Bergami Gabriele e l'I.N.P.S.,

iscritta al n. 691 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale,

dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 gennaio 1991 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che nel corso di un procedimento civile vertente tra

Bergami Gabriele e l'I.N.P.S., il Pretore di Milano, con ordinanza

del 24 luglio 1990 (r.o. n. 691/90), ha sollevato, in riferimento

all'art. 3 Cost., una questione di legittimità costituzionale

dell'art. 6, secondo comma, della legge 15 aprile 1985, n. 140, nella

parte in cui - letto in connessione con l'art. 6 della successiva

legge n. 544 del 1988 - prevede che il beneficio accordato agli ex-combattenti spetti per il periodo 1° gennaio 1985-31 dicembre 1988 ai

soli titolari di pensione con decorrenza successiva al 7 marzo 1968 e

non anche a quelli (come il ricorrente nel giudizio a quo) titolari

di pensione con decorrenza anteriore a tale ultima data;

che nel giudizio davanti a questa Corte è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei ministri, a mezzo dell'Avvocatura

Generale dello Stato, chiedendo che la questione, a seguito della

pronunzia di infondatezza n. 101 del 1990, sia dichiarata

inammissibile o infondata;

Considerato che questioni sostanzialmente identiche alla presente

sono state dichiarate infondate con sentenza n. 101 del 1990 e

manifestamente infondate con ordinanze nn. 414 e 501 del 1990 e 28

del 1991;

che pertanto la questione, non essendo stati prospettati

argomenti nuovi, deve ritenersi manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge 15 aprile

1985, n. 140 (Miglioramento e perequazione di trattamenti

pensionistici e aumento della pensione sociale), sollevata, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Milano con

ordinanza del 24 luglio 1990.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 marzo 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:127 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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