Art. 6 — Benefici per gli ex-combattenti
A decorrere dal 1› gennaio 1989, i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, titolari delle pensioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 6 aventi decorrenza anteriore al 7 marzo 1968 hanno diritto, a domanda, ad una maggiorazione riversibile del rispettivo trattamento di pensione, determinato secondo le norme ordinarie, nella misura di lire 30 mila mensili. Per la corresponsione della maggiorazione di cui al comma precedente si applicano le modalita' di cui ai commi 3, 5, 6, 7, 7-bis e 7-ter dell'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140.
Testo vigente dal 30 dicembre 1988
