Corte costituzionale

Ordinanza n. 321/1992

Questione dichiarata infondata · depositata il 08/07/1992 · relatore Ugo Spagnoli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge

29 dicembre 1988, n. 544 (Elevazione dei livelli dei trattamenti

sociali e miglioramenti delle pensioni), promosso con ordinanza

emessa il 14 novembre 1991 dal Pretore di Prato nel procedimento

civile vertente tra Cosci Emilio ed I.N.P.S., iscritta al n. 64 del

registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di costituzione di Cosci Emilio nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 maggio 1992 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che nel corso di un procedimento civile vertente tra

Cosci Emilio e l'I.N.P.S., il Pretore di Prato, con ordinanza del 14

novembre 1991 (r.o. n. 64/1992), ha sollevato, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 544,

nella parte in cui agli ex-combattenti titolari di pensione con

decorrenza anteriore al 7 marzo 1968, attribuisce la maggiorazione

pensionistica a partire dal 1° gennaio 1989, anziché dal 1° gennaio

1985, come invece è previsto per gli ex-combattenti titolari di

pensione con decorrenza posteriore al 7 marzo 1968;

che nel giudizio davanti a questa Corte si è costituito Cosci

Emilio ed ha chiesto che la norma denunciata sia dichiarata

costituzionalmente illegittima sollecitando una considerazione dei

rapporti tra l'art. 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140 e l'art. 6

della successiva legge 29 dicembre 1988, n. 544, diversa da quella

posta a base della sentenza n. 101 del 2 marzo 1990;

che nello stesso giudizio è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, a mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato,

chiedendo che la questione, a seguito della pronunzia di infondatezza

n. 101 del 1990, sia dichiarata inammissibile o infondata;

Considerato che questioni sostanzialmente identiche alla presente

sono state dichiarate infondate con sentenza n. 101 del 1990 e

manifestamente infondate con ordinanze nn. 414 e 501 del 1990, 28 e

127 del 1991 e 223 del 1992;

che pertanto la questione, non essendo stati prospettati

argomenti nuovi, deve ritenersi manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 544

(Elevazione dei livelli dei trattamenti sociali e miglioramenti delle

pensioni), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

dal Pretore di Prato con ordinanza del 14 novembre 1991.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 29 giugno 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'8 luglio 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:321 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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