Art. 13 — Superficie convenzionale

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La superficie convenzionale e' data dalla somma dei seguenti elementi:

  • a)l'intera superficie dell'unita' immobiliare;
  • b)il 50 per cento della superficie delle autorimesse singole;
  • c)il 20 per cento della superficie del posto macchina in autorimesse di uso comune;
  • d)il 25 per cento della superficie di balconi, terrazze, cantine ed altri accessori simili;
  • e)il 15 per cento della superficie scoperta di pertinenza dell'immobile in godimento esclusivo del conduttore;
  • f)il 10 per cento della superficie condominiale a verde nella misura corrispondente alla quota millesimale dell'unita' immobiliare. E' detratto il 30 per cento dalla superficie dei vani con altezza utile inferiore a metri 1,70. Le superfici di cui alle lettere a), b) e d) si misurano al netto dei muri perimetrali e di quelli interni. L'elemento di cui alla lettera e) entra nel computo della superficie convenzionale fino ad un massimo non eccedente la superficie di cui alla lettera a). Alla superficie di cui alla lettera a) si applicano i seguenti coefficienti:
  • a)1,00 per l'unita' immobiliare di superficie superiore a metri quadrati 70;
  • b)1,10 per l'unita' immobiliare di superficie compresa fra metri quadrati 46 e metri quadrati 70;
  • c)1,20 per l'unita' immobiliare inferiore a metri quadrati 46. I coefficienti di cui alle lettere b) e c) del quinto comma non si applicano agli immobili il cui stato di conservazione e manutenzione e' scadente ai sensi dell'articolo 21.

Testo in vigore dal 29 luglio 1978 al 25 giugno 1987

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 236/1987

    Ha colpito questo articolo
    23 giugno 1987

    L'applicazione del coefficiente maggiorativo (1,20) previsto per le unita` di dimensioni inferiori a mq. 46 puo` determinare l'assoggettamento di esse ad un canone piu` alto rispetto ad unita` abitative di dimensioni superiori. Pertanto, va dichiarata costituzionalmente illegittima - ai sensi dell'art. 27 della L.n. 87 del 1953 - la lett. c) dell'art. 13, comma quinto, della L. 27 luglio 1978 n. 392, nella parte in cui, mediante l'applicazione dei coefficienti maggiorativi, consente che il canone relativo ad immobili di dimensioni inferiori ai 46 mq. possa essere maggiore di quello previsto per immobili compresi nella fascia superiore anziche` equiparato a quello previsto per immobili di mq. 46.

    Art. 13 Legge sull’equo canone · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 298/2003

    Questione infondata
    26 settembre 2003

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 79, commi 1 e 2, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 53 della Costituzione, nella parte in cui prevedono che la disciplina sull'equo canone che prevede la nullità dei patti contrari alla legge e il diritto del locatario di ripetere le somme indebitamente versate, sia modificata prevedendo di porre a carico dell'erario la differenza tra canone equo e canone contrattuale. Infatti la modifica auspicata dal rimettente non solo non è costituzionalmente obbligata, ma potrebbe proprio essa presentare profili di irragionevolezza.

    Art. 79 Legge sull’equo canone · Art. 12 Legge sull’equo canone · Art. 13 Legge sull’equo canone · Art. 14 Legge sull’equo canone

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 287/2002

    Questione inammissibile
    26 giugno 2002

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 79, primo e secondo comma, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 53 della Costituzione, nella parte in cui i citati articoli non prevedono che la differenza tra il canone equo e quello pattizio sia a carico dell'erario. Infatti l'ordinanza di rimessione è gravemente carente sia in ordine alla motivazione sulla rilevanza (omessa descrizione degli elementi della fattispecie all'esame del giudice 'a quò), sia con riguardo alla motivazione sulla non manifesta infondatezza (difetto dei necessari requisiti di chiarezza, risultando confusamente prospettate plurime censure di incostituzionalità che investirebbero numerose norme della legge sull'equo canone).

    Art. 79 Legge sull’equo canone · Art. 12 Legge sull’equo canone · Art. 2 cost. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

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Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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