Corte costituzionale

Ordinanza n. 63/1999

Altra decisione · depositata il 05/03/1999 · relatore Fernando Santosuosso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma 2,

della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione

della finanza pubblica), così come modificato dall'art. 5, commi 6 e

7, del d.-l. 2 ottobre 1995, n. 415, convertito in legge, con

modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 29 novembre 1995, n.

507 promosso con ordinanza emessa il 30 settembre 1997 dal pretore di

Roma nel procedimento civile vertente tra Amati Tullia e il Ministero

delle finanze iscritta al n. 859 del registro ordinanze 1997 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52, prima

serie speciale, dell'anno 1997;

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1999 il giudice

relatore Fernando Santosuosso;

Ritenuto che nel corso del giudizio civile promosso da Amati Tullia

nei confronti del Ministero delle finanze il pretore di Roma ha

sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 32, comma 2, della legge 23

dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza

pubblica), così come modificato dall'art. 5, commi 6 e 7, del d.-l.

2 ottobre 1995, n. 415, convertito in legge, con modificazioni,

dall'art. 1, comma 1, della legge 29 novembre 1995, n. 507;

che la norma impugnata dispone, a decorrere dal 1 gennaio 1995,

un aumento dei canoni dei beni immobili dello Stato (demaniali e

patrimoniali), destinati ad uso abitativo, concessi o locati a

privati, nella misura del doppio o del quintuplo a seconda che il

reddito annuo del nucleo familiare cui appartiene il conduttore sia

superiore od inferiore ad ottanta milioni di lire;

che, secondo il giudice rimettente, siffatta previsione, benché

parzialmente modificata dall'art. 5, commi 6 e 7, del d.-l. 2 ottobre

1995, n. 415 sopra richiamato, crea una serie di ingiustificate

discriminazioni, poiché da un lato assoggetta all'aumento soltanto

gli immobili appartenenti allo Stato e non anche quelli degli enti

territoriali minori, e dall'altro fissa tale incremento sulla base di

due sole fasce di reddito, il che implica grandi differenze tra

soggetti che godono di redditi di poche lire superiori o inferiori ad

ottanta milioni;

che il testo della norma impugnata lascia intendere senza

possibilità di dubbio che l'aumento va applicato in costanza di

rapporto contrattuale (dal 1 gennaio 1995), il che si traduce, anche

per i beni dati in locazione dallo Stato iure privatorum in una

ingiustificata posizione di forza del locatore, che potrebbe essere

accettabile soltanto in presenza di una concessione amministrativa;

che il pretore sostiene la rilevanza della questione poiché il

giudizio verte sul riconoscimento, chiesto dalla parte privata, che

il canone è quello fissato secondo gli articoli 12-24 della legge n.

392 del 1978.

Considerato che, successivamente all'ordinanza istruttoria emessa

da questa Corte in data 9 marzo 1998, la materia in oggetto è stata

regolata diversamente dall'art. 23 della legge 8 maggio 1998, n.

146;

che tale norma ha stabilito, con efficacia retroattiva decorrente

dal 1 gennaio 1994, che "il rapporto di locazione avente ad oggetto

gli immobili del demanio e del patrimonio dello Stato destinati ad

uso abitativo dei dipendenti pubblici è disciplinato dalla legge 27

luglio 1978, n. 392, e successive modifiche";

che la normativa sul cosiddetto "equo canone" è stata

profondamente modificata dalla successiva legge 9 dicembre 1998, n.

431, senza peraltro che le nuove norme si applichino ai giudizi in

corso (art. 14, comma 5, della legge ora citata);

che dalla documentazione pervenuta a questa Corte in ossequio

alle richieste istruttorie formulate risulta che nel giudizio a quo

la conduttrice dell'immobile è anche una dipendente pubblica;

che pertanto, alla luce delle intervenute modifiche che

costituiscono ius superveniens è opportuno restituire gli atti al

pretore di Roma, affinché valuti la permanenza del requisito della

rilevanza.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al pretore di Roma.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 5 marzo 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:63 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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