Corte costituzionale

Ordinanza n. 486/1987

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/12/1987 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, quinto

comma, lett. b), della legge 27 luglio 1978, n. 392 ('Disciplina

delle locazioni di immobili urbani'), promosso con ordinanza emessa

il 22 gennaio 1987 dal Pretore di Roma nel procedimento civile

vertente tra Vergari Bruno e l'Enasarco, iscritta al n. 95 del

registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che nel corso di un giudizio promosso ex art. 45 della

legge 27 luglio 1978, n. 392 il Pretore di Roma con ordinanza in data

22 gennaio 1987 (reg. ord. n. 95 del 1987) ha sollevato, in

riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità

costituzionale della lettera b) quinto comma dell'art. 13 della legge

n. 392 del 1978, nella parte in cui, per effetto dell'applicazione

del coefficiente correttivo, consente che unità immobiliari con

superficie reale compresa tra mq. 46,01 e 70 siano soggette ad un

canone più alto di quello previsto per unità immobiliari comprese

nella fascia superiore e cioè con superficie reale eccedente i mq.

70, con conseguente ed ingiustificata disparità di trattamento;

Considerato che questa Corte con sentenza n. 236 del 1987 ha già

deciso identica questione dichiarando l'illegittimità costituzionale

della lettera b) dell'art. 13, quinto comma, della legge 27 luglio

1987, n. 392, nella parte in cui, mediante l'applicazione dei

coefficienti maggiorativi, consente che il canone relativo ad

immobili di dimensioni inferiori ai 70,01 mq. possa essere maggiore

di quello previsto per immobili compresi nella fascia superiore,

anziché equiparato a quello previsto per immobili di mq. 70;

che la questione in quanto già decisa va dichiarata

manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26 comma secondo legge 11 marzo 1953 n. 87, e 9,

comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi a questa

Corte;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale della lettera b), quinto comma dell'art. 13 legge 27

luglio 1978, n. 291, "Disciplina delle locazioni di immobili urbani",

sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore

di Roma con ordinanza in data 22 gennaio 1987 (reg. ord. n. 95 del

1987).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: CAIANIELLO

Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:486 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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