Corte costituzionale

Sentenza n. 236/1987

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 23/06/1987 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 13, quinto

comma, lett. b della legge 27 luglio 1978, n. 392 "Disciplina delle

locazioni di immobili urbani", promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa l'8 luglio 1980 dal Pretore di Bologna nel

procedimento civile vertente tra Opera Pia Asili Infantili e Zaccaria

Renato iscritta al n. 654 del registro ordinanze 1980 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 311 dell'anno 1980;

2) ordinanza emessa il 31 luglio 1980 dal Giudice conciliatore di

Grugliasco nel procedimento civile vertente tra Soc. San Giorgio e

Santini Antonio ed altra iscritta al n. 792 del registro ordinanze

1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20

dell'anno 1981;

3) ordinanza emessa il 16 marzo 1982 dal Pretore di Bologna nel

procedimento civile vertente tra Nanetti Igino e Serra Lino iscritta

al n. 313 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 283 dell'anno 1982;

Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1987 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello.

Motivazione

Ritenuto in fatto Con tre ordinanze, il Pretore di Bologna (Reg. ord. nn. 654 del

1980 e 313 del 1982) e il giudice conciliatore di Grugliasco (Reg.

ord. n. 792 del 1980) sollevavano, nel corso di altrettanti

procedimenti promossi ex art. 45 della legge 27 luglio 1978, n. 392,

questione incidentale di legittimità costituzionale del quinto comma

dell'art. 13 della legge n. 392 del 1978, laddove vengono previsti i

coefficienti di maggiorazione per gli immobili di piccole dimensioni

ad uso di abitazione ai fini della determinazione dell'equo canone.

Nei procedimenti sottoposti all'esame del Pretore di Bologna (nn.

654/80 e 313/82) si era dibattuto della determinazione del canone di

appartamenti rispettivamente di mq 68,60 e di mq 69,870; poiché,

applicando il coefficiente previsto dalla lett. b) della norma

denunciata (1,10), risulta un canone superiore a quello previsto per

immobile della estensione di mq 70,01, i giudici a quo ravvisano una

penalizzazione in danno di chi conduce in locazione un appartamento

di più ridotte dimensioni, lamentando in particolare l'applicazione

del coefficiente correttivo anche a casi in cui la superficie

convenzionale oltrepassa il limite massimo al di là del quale non vi

sarebbe nessuna correzione maggiorativa.

Per contro, nel procedimento sottoposto all'esame del giudice

conciliatore di Grugliasco, si lamenta che un immobile di mq 71,350,

sia soggetto ad un canone inferiore a quello che, in virtù del

criterio di cui alla lett. e) della stessa norma, è previsto per gli

immobili di mq 70.

Tutti i giudici remittenti ravvisano una violazione dell'art. 3

Cost., in quanto verrebbe leso il principio di ragionevolezza,

ravvisandosi nelle diverse fattispecie una disparità di trattamento

in casi analoghi, non giustificata.

Il Pretore di Bologna (ord. n. 654/80) stimola anche la Corte, ex

art. 27 legge 11 marzo 1953, n. 87, in caso di accoglimento, ad

estendere la pronuncia di incostituzionalità all'art. 13, comma

quinto, lett. c), ben potendosi ravvisare i medesimi incovenienti in

relazione agli immobili compresi tra quelli aventi superficie

inferiore a mq 46, rispetto a quelli che superano di poco tali

dimensioni.

L'ordinanza veniva ritualmente notificata, comunicata e

pubblicata; non si aveva costituzione di parti né intervento del

Presidente del Consiglio dei Ministri. Considerato in diritto

1. - Le tre ordinanze del Pretore di Bologna, (nn. 654 del 1980 e

313 del 1982 Reg. ord.) e del giudice conciliatore di Grugliasco (n.

792 del 1980 Reg. ord.) concernono tutte l'art. 13 della legge 27

luglio 1978, n. 392; i relativi giudizi possono pertanto essere

riuniti e decisi con unica sentenza.

2. - Il Pretore di Bologna lamenta che, in ragione

dell'applicazione del coefficiente maggiorativo previsto dalla lett.

b) della norma denunciata e applicabile agli immobili compresi tra mq

46 e mq 70 (1,10), appartamenti compresi nella fascia immediatamente

inferiore a mq 70,01 siano soggetti ad un canone superiore rispetto a

quelli compresi nella fascia immediatamente superiore ai mq 70. Si

ravvisa in ciò una irrazionale penalizzazione in danno di chi

conduce in locazione un appartamento di più ridotte dimensioni, in

particolare evidenziando ipotesi di applicazione del coefficiente

correttivo anche a casi in cui la superficie convenzionale oltrepassa

il limite massimo al di là del quale non vi sarebbe nessuna

correzione maggiorativa, con violazione dell'art. 3 Cost.

3. - La questione è fondata nei limiti di cui appresso.

In proposito questa Corte premette che in sé e per sé la

previsione legislativa di applicazione di coefficienti correttivi,

per rendere più omogeneo il computo del canone di locazione per le

piccole unità immobiliari, non è irragionevole in quanto risponde

alla esigenza, evidentemente ritenuta valida dal legislatore nel

proprio discrezionale apprezzamento, di perequare fra loro unità

immobiliari aventi caratteristiche economiche similari nonostante

modeste differenze di estensione.

L'applicazione di tali coefficienti diviene irragionevole le volte

in cui in base a tale applicazione accada che unità di consistenza

minore risultino soggette ad un canone più alto rispetto ad unità

abitative di dimensioni superiori.

Così avviene nel caso denunciato ove, tra le unità abitative

comprese tra i 46 ed i 70 mq, quelle a ridosso della superfice

massima di riferimento dei 70 mq, finiscono, per effetto

dell'applicazione del coefficiente, con il superare importo del

canone di locazione delle abitazioni a partire da mq 70,01.

Il sistema adottato diventa illogico a partire dalla superfice di

mq 63, 65 che, applicato il coefficiente di 1,10, dà luogo ad una

superfice convenzionale di 70,01, venendo assoggettata a un canone

superiore a quello di mq. 70.

Di conseguenza, per restituire razionalità al sistema dei

coefficienti, basta dichiarare l'illegittimità costituzionale della

lettera b), del comma quinto, dell'art. 13 della legge 27 luglio

1978, n. 392 nella parte in cui consente, mediante l'applicazione dei

coefficienti maggiorativi, che il canone relativo ad immobili di

dimensioni inferiori ai 70,01 mq possa essere maggiore di quello

previsto per gli immobili compresi nella fascia superiore anziché

equiparato a quello per immobili di mq 70.

4. - Poiché peraltro lo stesso inconveniente può verificarsi

anche in applicazione del coefficiente previsto dalla lett. c), del

quinto comma, art. 13 della legge n. 392 del 1978 per gli

appartamenti di dimensioni inferiori a mq 46 (1,20), la Corte ritiene

ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, estendere la

pronuncia di illegittimità costituzionale anche a tale norma nella

parte in cui consente, mediante l'applicazione dei coefficienti

maggiorativi, che il canone relativo ad immobili di dimensioni

inferiori ai 46 mq possa essere maggiore di quello previsto per

immobili compresi nella fascia superiore, anziché equiparato a

quello previsto per immobili di mq 46.

5. - È opportuno chiarire che il riferimento alle superfici reali

formulato differenziatamente nella dichiarazione di

incostituzionalità afferente alla lett. b) rispetto a quella

concernente la lett. c) della stessa norma è reso necessario dalla

differente formulazione che il legislatore ha adottato relativamente

alle lettere b) e c) dell'articolo in esame, riferendosi la lett. b)

a "unità immobiliare di superficie compresa tra mq 46 e mq 70", e la

lett. c) a "unità immobiliare di superficie inferiore a mq 46".

6. - Il giudice conciliatore di Grugliasco, dal canto suo,

evidenzia l'ipotesi in cui un immobile di dimensioni di poco

superiore a mq 70,01 è soggetto ad un canone che risulta inferiore a

quello che, in virtù del criterio di cui alla lett. b) dello stesso

art. 13, è previsto per gli immobili di mq 70.

In ragione della pronunciata illegittimità costituzionale in

parte qua, di cui più sopra, l'inconveniente in questione non potrà

però più verificarsi.

Di conseguenza la questione di legittimità costituzionale

sollevata dal giudice conciliatore di Grugliasco deve essere

dichiarata non fondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) Dichiara l'illegittimità costituzionale della lett. b),

dell'art. 13, quinto comma, della l. 27 luglio 1978, n. 392,

"Disciplina delle locazioni di immobili urbani", nella parte in cui,

mediante l'applicazione dei coefficienti maggiorativi, consente che

il canone relativo ad immobili di dimensioni inferiori ai 70,01 mq

possa essere maggiore di quello previsto per immobili compresi nella

fascia superiore, anziché equiparato a quello previsto per immobili

di mq 70.

b) Dichiara, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n.

87, la illegittimità costituzionale della lett. c), dell'art. 13,

quinto comma, della l. 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui,

mediante l'applicazione dei coefficienti

maggiorativi, consente che il canone relativo ad immobili di

dimensioni inferiori ai 46 mq possa essere maggiore di quello

previsto per immobili compresi nella fascia superiore anziché

equiparato a quello previsto per immobili di mq 46.

c) Dichiara conseguentemente non fondata, nei sensi di cui in

motivazione, la questione di legittimità costituzionale della lett.

b), dell'art. 13, quinto comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392,

sollevata dal giudice conciliatore di Grugliasco con l'ordinanza n.

792 Reg. 1980.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 giugno 1987.

Il Presidente: ANDRIOLI

Il Redattore: CAIANIELLO

Depositata in cancelleria il 23 giugno 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

ECLI:IT:COST:1987:236 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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