Corte costituzionale

Sentenza n. 196/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 25/05/1987 · relatore Giuseppe Borzellino

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 9 e 12 della

legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della

maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza), promosso

con ordinanza emessa il 24 settembre 1984 dal giudice tutelare di

Napoli, sulla richiesta proposta da Mangiapia Silvia, iscritta al n.

1236 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 71- bis dell'anno 1985.

Udito nella camera di consiglio del 25 marzo 1987 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino.

Motivazione

Ritenuto in fatto Con ordinanza emessa il 24 settembre 1984 (R.O. n. 1236 del 1984)

il giudice tutelare di Napoli, nel procedimento promosso da Mangiapia

Silvia, ha proposto, in riferimento agli artt. 2, 3, 19 e 21 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 9

e 12 della l. 22 maggio 1978 n. 194 (Norme per la tutela sociale

della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza) nei

limiti in cui tali disposizioni non consentono al giudice tutelare

medesimo di sollevare obiezione di coscienza relativamente alle

procedure di cui all'art. 12 ed in particolare in relazione al potere

di autorizzare la minore a decidere l'interruzione della gravidanza.

Il giudice a quo, dato atto che nella specie appaiono espletati i

compiti e le procedure di cui all'art. 5 della legge medesima e

rilevato che - in considerazione della volontà della minore, delle

ragioni da essa addotte, nonché delle risultanze della relazione

della struttura socio-sanitaria - sussistono gli estremi per

autorizzare l'interruzione della gravidanza, osserva che la legge in

questione consente l'esercizio dell'obiezione di coscienza solo al

personale sanitario od esercente le attività ausiliarie e non al

giudice tutelare che pur è chiamato dalla legge a svolgere

un'attività rilevante nella procedura abortiva.

Espresso "il proprio profondo e radicato convincimento, fondato su

motivi scientifici, filosofici e religiosi che con l'aborto viene

soppressa volontariamente la vita di un essere umano, tale dovendo

essere ritenuto il concepito, riconosciuto peraltro destinatario

della tutela costituzionale nella nota sentenza della Corte

costituzionale n. 27 del 1975", il giudice remittente afferma che "i

propri convincimenti trovano ampia tutela negli articoli 21 e 19

della Costituzione, che garantiscono i diritti di libertà di

coscienza e manifestazione del pensiero nonché il diritto di

libertà religiosa, indubbiamente da annoverarsi tra i diritti

inviolabili di cui all'art. 2 della Costituzione".

Anche a far rientrare l'attività in questione fra quelle tipiche

della funzione giudiziaria, secondo il remittente le libertà

sopramenzionate devono essergli riconosciute al pari di qualsiasi

altro cittadino; né è dato esigere dal giudice tutelare che, per

converso, rassegni le dimissioni e rinunci alle funzioni di

magistrato, con conseguente compressione della libera espressione

della sua personalità. Considerato in diritto

1. - L'art. 12, secondo comma, della legge 22 maggio 1978 n. 194

(Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione

volontaria della gravidanza) prevede che la richiesta di

interruzione, se fatta da minore, debba ottenere l'assenso di chi

esercita la patria potestà o la tutela. Tuttavia, nei casi che

impediscano o sconsiglino la consultazione dei predetti soggetti,

ovvero se questi rifiutino l'assenso ovvero esprimano pareri tra loro

difformi, il giudice tutelare competente può autorizzare la

richiedente a decidere l'interruzione medesima.

Il giudice tutelare di Napoli ravvisa, in presenza di tale

normativa, che ove sussista, per convincimento profondo e radicato in

lui contro l'aborto, "conflitto insanabile tra la propria coscienza e

gli obblighi derivantigli dalle funzioni" debba essergli accordata

facoltà di sollevare obiezione di coscienza; ma tanto non è

positivamente previsto, all'incontro di quanto disposto (art. 9) per

il personale sanitario (od esercente le attività ausiliarie) che

intervenga nelle procedure abortive.

In conseguenza, ha sollevato d'ufficio questione di legittimità

costituzionale dei predetti artt. 9 e 12 legge n. 194 del 1978, in

riferimento - oltre che all'art. 3 Cost. per disparità di

trattamento col personale sanitario e paramedico - agli artt. 2, 19 e

21, ritenuti complessivamente inerenti alla garanzia di tutela dei

propri diritti inviolabili, sia di professione di fede religiosa che

di libertà di manifestazione del pensiero.

2. - La questione non è fondata.

Occorre ricordare che la normativa dettata dalla legge in discorso

conferisce rilievo alla salute psico-fisica della gestante, essendo

la condizione di questa del tutto particolare (sent. n. 27 del 1975).

In presenza perciò, entro i primi novanta giorni, di "serio

pericolo" (art. 4) maggiore o minore di età che la donna sia,

secondo parametri ben individuati e circoscritti nella legge (stato

di salute, condizioni economiche, o sociali o familiari, circostanze

del concepimento, ovvero previsioni di anomalie nel concepito) viene

accordata facoltà alla richiedente di adire le esistenti strutture

socio-sanitarie (art. 5). Gli accertamenti necessari si concludono

col rilascio di un documento, di cui la gestante è resa

compartecipe, abilitante alla interruzione volontaria presso una

delle sedi all'uopo autorizzate.

Stante i richiamati scopi del contesto di legge, nessuna differenza

v'è nelle procedure suddette - né può ovviamente esservi - tra

donna maggiore o minore degli anni diciotto; tant'è che in caso di

urgenza, rivelandosi cioè "grave" pericolo per la salute

(connotazione ben più specifica ed incisiva del "serio" pericolo di

cui già si è detto) la posizione della minorenne viene parificata

in toto (art. 12, penultimo comma) con quella della gestante maggiore

d'età, nel senso che non è più richiesto assenso di sorta.

In ogni altro caso occorre per la donna minore l'assenso degli

aventi titolo: sostituibile da quella "autorizzazione a decidere",

disposta dal giudice tutelare e di cui si è più sopra riferito.

Ancorché sui generis sia perché fatto salvo da reclamo, così

come di regola previsto, invece, per effetto dell'art. 739 c.p.c.,

sia perché non decisorio bensì meramente attributivo della facoltà

di decidere, il menzionato provvedimento rientra pur sempre

nell'ambito degli schemi autorizzatori adversus volentem: unicamente

di integrazione, cioè, della volontà della minorenne, per i vincoli

gravanti sulla sua capacità d'agire (sent. n. 109 del 1981).

Dunque, esso rimane esterno alla procedura di riscontro, nel

concreto, dei parametri previsti dal legislatore per potersi

procedere all'interruzione gravidica. Ed una volta che i disposti

accertamenti siansi identificati quale antefatto specifico e

presupposto di carattere tecnico, al magistrato non sarebbe possibile

discostarsene; intervenendo egli, come si è chiarito, nella sola

generica sfera della capacità (o incapacità) del soggetto, tal

quale viene a verificarsi per altre consimili fattispecie (per gli

interdicendi, ad es., a sensi dell'art. 414 cod. civ.). Né potrebbe,

peraltro, indurre a diversa considerazione la dizione della norma

secondo cui il giudice "può" autorizzare la donna, poiché il

termine è piuttosto da riferire, in particolare, alla attività

sostitutiva, anche in presenza di rifiuto da parte della patria

potestà.

Tali essendo i ben circoscritti e non cospicui margini di

intervento del giudice tutelare (ed integre restando, comunque, le

successive valutazioni della gestante abilitata essa sola a decidere)

non sussiste disparità col personale sanitario, al quale soltanto -

come riconosce la stessa ordinanza di remissione - competono gli

accertamenti intesi alla previsione d'aborto: nessuna lesione,

perciò, per difetto di omogeneità nei differenti stadi della

procedura, ricorre nei confronti dell'art. 3 Cost.

3. - La questione si incentra così nell'assunto contrasto

dell'art. 12 della legge n. 194 del 1978 (l'art. 9 reca soltanto,

infatti, gli elementi per il precedente raffronto) con gli artt. 2,

19 e 21 Cost., venendo in rilievo la denunciata contrapposizione,

nella coscienza del remittente, dei suoi convincimenti interni

virtutis et vitiorum rispetto alla esistente doverosità di

satisfacere officio.

Gli invocati parametri indubbiamente rivestono in fattispecie una

connotazione unitaria, poiché se i principi di cui all'art. 2

assumono a valore primario i diritti inviolabili dell'uomo, le

garanzie di libertà della coscienza religiosa (secondo i contenuti

resi già ostensivi da questa Corte con sentenza n. 117 del 1979) e

di altrettanta libertà della manifestazione del pensiero (nei suoi

molteplici aspetti) restano avvinti da una complementarità

d'intenti.

A ben vedere, trattasi di comporre un potenziale conflitto tra

beni parimenti protetti in assoluto: quelli presenti alla realtà

interna dell'individuo, chiamato poi, per avventura, a giudicare, e

quelli relativi alle esigenze essenziali dello jurisdicere (ancorché

intra volentes).

Orbene, a parte i contenuti di doverosità presenti nell'art. 54,

secondo comma, Cost., un indice rimarchevole, sia pure a fronte della

libertà di associazione, emerge dal dettato del successivo art. 98,

terzo comma, là dove tale estrinsecazione di una fondamentale

libertà individuale soffre per il magistrato di limitazioni, avuto

riguardo al dover questi pronunciare, tra l'altro, proprio sulle

questioni familiari. È peraltro, ancora, l'inamovibilità garantita

al magistrato (art. 107) che come lo pone al riparo da qualsivoglia

interferenza ab externo, così comporta - salvi i casi ex artt. 51 e

52 c.p.c. di sopravvenuto difetto nella neutralità propria del

decidere - l'indeclinabile e primaria realizzazione della esigenza di

giustizia, interesse d'ordine generale il cui rilievo costituzionale

questa Corte ha ripetutamente riconosciuto (cfr. sentenza n. 1 del

1981).

Il magistrato è tenuto ad adempiere con coscienza appunto (art. 4

legge 23.12.1946, n. 478) ai doveri inerenti al suo ministero: si

ricompongono in tal modo, nella realtà oggettiva della pronuncia, e

i suoi convincimenti e la norma obiettiva da applicare. È propria

del giudice, invero, la valutazione, secondo il suo "prudente"

apprezzamento: principio questo proceduralmente indicato, che lo

induce a dover discernere - secondo una significazione già semantica

della prudenza - intra virtutes et vitia. Ciò beninteso in quei

moduli d'ampiezza e di limite che nelle singole fattispecie gli

restano obiettivamente consentiti realizzandosi, in tal guisa,

l'equilibrio nel giudicare.

E comunque a che siano evitate abnormi distorsioni all'enunciato

equilibrio, fisiologico al giudice, l'ordinamento appronta,

d'altronde, opportuni rimedi anche sul piano soggettivo

dell'esercizio delle funzioni: alla odierna fattispecie resta

estranea, tuttavia, ogni disamina del genere, interna alla

strutturazione giudiziaria, alla quale pure compete - nei casi di

particolare difficoltà - la possibile adozione di adeguate misure

organizzative (cfr. sentenza n. 57 del 1985).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 9 e 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la

tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della

gravidanza), sollevata, con riferimento agli artt. 2, 3, 19, 21 Cost.

dal giudice tutelare di Napoli con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: BORZELLINO

Depositata in cancelleria il 25 maggio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

ECLI:IT:COST:1987:196 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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