Legge sul divorzio

Art. 3 divorzio

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 marzo 1987 al 11 novembre 2014. Leggi il testo vigente →

Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio puo' essere domandato da uno dei coniugi:

  • 1)quando, dopo la celebrazione del matrimonio, l'altro coniuge e' stato condannato, con sentenza passata in giudicato, anche per fatti commessi in precedenza:
  • a)all'ergastolo ovvero ad una pena superiore ad anni quindici, anche con piu' sentenze, per uno o piu' delitti non colposi, esclusi i reati politici e quelli commessi per motivi di particolare valore morale e sociale; ((b) a qualsiasi pena detentiva per il delitto di cui all'articolo 564 del codice penale e per uno dei delitti di cui agli articoli 519, 521, 523 e 524 del codice penale, ovvero per induzione, costrizione, sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione)); ((c) a qualsiasi pena per omicidio volontario di un figlio ovvero per tentato omicidio a danno del coniuge o di un figlio));
  • d)a qualsiasi pena detentiva, con due o piu' condanne, per i delitti di cui all'articolo 582, quando ricorra la circostanza aggravante di cui al secondo comma dell'articolo 583, e agli articoli 570, 572 e 643 del codice penale, in danno del coniuge o di un figlio ((...)). Nelle ipotesi previste alla lettera d) il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta, anche in considerazione del comportamento successivo del convenuto, la di lui inidoneita' a mantenere o ricostituire la convivenza familiare. Per tutte le ipotesi previste nel numero 1) del presente articolo la domanda non e' proponibile dal coniuge che sia stato condannato per concorso nel reato ovvero quando la convivenza coniugale e' ripresa;
  • 2)nei casi in cui:
  • a)l'altro coniuge e' stato assolto per vizio totale di mente da uno dei delitti previsti nelle lettere b) e c) del numero 1) del presente articolo, quando il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta l'inidoneita' del convenuto a mantenere o ricostituire la convivenza familiare;
  • b)e' stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero e' stata omologata la separazione consensuale ovvero e' intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa e' iniziata ((almeno due anni prima del 18 dicembre 1970)). ((In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta)); nella separazione di fatto iniziatasi ai sensi del comma precedente, i cinque anni decorrono dalla cessazione effettiva della convivenza. ((...)).
  • c)il procedimento penale promosso per i delitti previsti dalle lettere b) e c) del numero 1) del presente articolo si e' concluso con sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, quando il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ritiene che nei fatti commessi sussistano gli elementi costitutivi e le condizioni di punibilita' dei delitti stessi;
  • d)il procedimento penale per incesto si e' concluso con sentenza di proscioglimento o di assoluzione che dichiari non punibile il fatto per mancanza di pubblico scandalo;
  • e)l'altro coniuge, cittadino straniero, ha ottenuto all'estero l'annullamento o lo scioglimento del matrimonio o ha contratto all'estero nuovo matrimonio;
  • f)il matrimonio non e' stato consumato; (( g) e' passata in giudicato sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso a norma della legge 14 aprile 1982, n. 164)).

Testo in vigore dal 12 marzo 1987 al 11 novembre 2014

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 3 divorzio, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 25556/2025

    18 settembre 2025

    L'assegno di mantenimento e l'assegno divorzile hanno un'autonomia non solo processuale ma anche sostanziale, in quanto il primo risponde all'esigenza di garantire, in sede di separazione personale, un contributo al coniuge economicamente più debole, nella permanenza del vincolo matrimoniale e dei doveri che ne discendono, mentre il secondo ha natura assistenziale e compensativo-perequativa, in un contesto di cessazione definitiva del vincolo, e si fonda su differenti presupposti valutativi; ne consegue che non può ritenersi sussistente un conflitto di giudicati ex art. 2909 c.c. tra le determinazioni assunte, al riguardo, nella sentenza di separazione e le statuizioni della sentenza di divorzio, posto che la preclusione del giudicato opera esclusivamente nell'ambito di giudizi identici quanto a soggetti, petitum e causa petendi.

    Art. 3 divorzio · Art. 151 c.c. · Art. 156 c.c. · Art. 2909 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 181/1976

    Questione infondata
    22 luglio 1976

    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'intera legge 1 dicembre 1970, n. 898 (disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), sollevata con l'ordinanza in epigrafe dalla Corte d'appello di Roma, in riferimento agli artt. 2, 3, 29 e 31 della Costituzione; dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituz…

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 29 cost. · Art. 31 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 12 marzo 1987

Confronto con la versione in vigore dal 3 dicembre 1970 al 12 marzo 1987. 106 parole tolte, 57 parole aggiunte in 5 capoversi.

b) a qualsiasi pena detentiva per il delitto di cui all'articolo 564 del codice penale e per tolto: i aggiunto: uno dei delitti di cui agli articoli 519, 521, 523 e 524 del codice penale tolto: commessi in danno di un discendente o figlio adottivo, ovvero per induzione tolto: o costrizione del coniuge o di un figlio anche adottivo alla prostituzione, nonche' peraggiunto: , costrizione, sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione tolto: di un discendente o di un figlio adottivo;

aggiunto: ; c) a qualsiasi pena per omicidio volontario tolto: in danno di un discendente o figlio adottivo aggiunto: di un figlio ovvero per tentato omicidio tolto: in aggiunto: a danno del coniuge o di un tolto: discendente o figlio adottivo aggiunto: figlio;

… 572 e 643 del codice penale, in danno del coniuge o di un figlio tolto: anche adottivoaggiunto: .... Nelle ipotesi previste alla lettera d) il giudice competente a pronunciare lo scioglimento …

… ovvero e' intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa e' iniziata tolto: anteriormente all'entrata in vigore della presente legge da almeno due anni aggiunto: prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono tolto: protrarsi aggiunto: essersi protratte ininterrottamente da almeno tolto: cinque aggiunto: tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale aggiunto: anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta; nella separazione di fatto iniziatasi ai sensi del comma precedente, i cinque anni decorrono dalla cessazione effettiva della convivenza. tolto: Quando vi sia opposizione del coniuge convenuto il termine di cui sopra e' elevato: ad anni sette, nel caso di separazione pronunciata per colpa esclusiva dell'attore; ad anni sei, nel caso di separazione consensuale omologata in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge o di separazione di fatto;aggiunto: ....

f) il matrimonio non e' stato consumatoaggiunto: ; g) e' passata in giudicato sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso a norma della legge 14 aprile 1982, n. 164.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1970-12-01;898~art3 · fonte del testo

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