Art. 519 c.p. — Della violenza carnale
Articolo abrogato dalla l. 15 febbraio 1996, n. 66.
Abrogato dal 6 marzo 1996
Articolo abrogato dalla l. 15 febbraio 1996, n. 66.
Abrogato dal 6 marzo 1996
2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Non è fondata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 27, primo comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 519 e 539 cod. pen., sollevata sul presupposto dell'evoluzione del costume sociale nel senso di una maggiore capacità delle giovani generazioni di autodeterminarsi, che ha trovato emanazione nell'art. 12 della l. n. 194 del 1978, che prevede la facoltà della donna minorenne di chiedere personalmente l'interruzione della gravidanza. Invero, da un lato, la volontà della minore deve esser sempre integrata (o dall'assenso dei genitori o dall'autorizzazione del giudice tutelare) e pertanto non si può paragonare con il consenso al congiungimento carnale, che è certamente solo personale; d'altro canto, l'asserito mutamento della situazione sociale deve essere apprezzato, in via primaria dal legislatore e comunque non è da considerare così rilevante da determinare l'accoglimento della questione.
Art. 539 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 519 c.p.
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 544 cod. pen. in relazione all'art. 3 Cost., sollevata coll'ordinanza in epigrafe dal Tribunale di Ravenna sotto il profilo della ragionevolezza Dichiara manifestamente infondata la medesima questione, sollevata colla stessa ordinanza dalla detta autorità giudiziaria, sempre in relazione al…
Art. 544 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 519 c.p. · Art. 2 c.p.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Il primo capo di questo titolo è costituito dai delitti contro la libertà sessuale. Questa designazione dell'oggetto giuridico della classe di delitti, di cui si tratta, non incontrò l'approvazione della Commissione parlamentare, perchè, a suo avviso, una libertà sessuale non esiste, e perchè con quei reati si offende non la libertà, ma beni spirituali della persona (pudore, ecc.) e beni materiali (integrità fisica). La Commissione, quindi, consigliò di sostituire, alla predetta rubrica, l'altra: «delitti sessuali» o «delitti contro i rapporti sessuali», se non si preferisse ritornare a quella del capo I, titolo VIII, libro II del codice del 1889. È tuttavia da osservare che l'espressione: delitti sessuali, è piuttosto, per così dire, letteraria che giuridica, in quanto non accenna al diritto leso, ma soltanto al movente, o al fatto materiale. Se poi si dicesse: delitti contro i rapporti sessuali, si sposterebbe la questione, senza risolverla e senza indicare l'oggetto giuridico di tali reati, presupponendo, inoltre, «rapporti» sessuali, che possono anche non esistere, come nel ratto. Il codice finora vigente elude il problema, perchè non dice quale sia l'obiettività giuridica dei delitti in parola e si limita soltanto ad indicare il nomen juris di ciascuno di essi. I delitti in discorso sono caratterizzati dalla violenza o dalla frode. Ora, tanto l'una quanto l'altra ledono la libertà, e precisamente quella libertà che consiste nella libera disposizione del proprio corpo ai fini sessuali, entro i limiti del diritto e del costume sociale. E invero l'esistenza di tale libertà, tra i beni giuridici delle persone, non può essere negata. Non è esatto, infine, che nei delitti contro la libertà sessuale si offenda la integrità fisica o il pudore. Nel ratto, ad esempio, non si offende, o può non offendersi, nè questo nè quella, mentre si offende la libertà sessuale, in quanto vi è una restrizione della libertà commessa a fini sessuali. L'offesa al pudore è considerata nei delitti compresi nel capo secondo di questo titolo.
Relazione al Codice penale (1930), n. 170
La Commissione parlamentare propose di rendere aggravato il delitto di violenza carnale (art. 519), quando venga commesso da due o più persone. Il codice ammette, di regola, la maggiore pericolosità della delinquenza associata soltanto quando il fatto sia commesso da cinque o più persone (art. 112, n. 1°). Non mancano certamente apprezzabili ragioni a sostegno della proposta della Commissione, la quale muove evidentemente dal concetto della minorata difesa. Non mi sembrò tuttavia opportuno complicare il sistema del codice con una nuova circostanza aggravante, giacchè i limiti di pena stabiliti dalla legge per il delitto di violenza carnale (da tre a dieci anni) consentono in ogni caso al giudice di tener conto, nell'applicazione concreta della pena, della varia gravità dei singoli fatti.
Relazione al Codice penale (1930), n. 171
2 versioni dal 1930
Confronto con la versione in vigore dal 26 ottobre 1930 al 6 marzo 1996. 125 parole tolte, 13 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Chiunque, con violenza o minaccia, costringe taluno a congiunzione carnale e' punito con la reclusione da tre a dieci anni.aggiunto: Codice Penale-art. 519
tolto: Alla stessa pena soggiace chi si congiunge carnalmente con persona la quale al momento del fatto:
tolto: 1° non ha compiuto gli anni quattordici;
tolto: 2° non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole ne e' l'ascendente o il tutore, ovvero e' un'altra persona a cui il minore e' affidato per ragioni di cura, di educazione, d'istruzione, di vigilanza o di custodia;
tolto: 3° e' malata di mente, ovvero non e' in grado di resistergli a cagione delle proprie condizioni d'inferiorita' psichica o fisica, anche se questa e' indipendente dal fatto del colpevole;
tolto: 4° e' stata tratta in inganno, per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1996, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art519 · fonte del testo
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