Corte costituzionale

Sentenza n. 181/1976

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/07/1976 · relatore Luigi Oggioni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, n. 2,

lett. b, della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (disciplina dei casi di

scioglimento del matrimonio), promosso con ordinanza emessa il 29

gennaio 1974 dalla Corte d'appello di Roma nel procedimento civile

vertente tra Di Tommaso Myriam e Macchi Egisto, iscritta al n. 104 del

registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 119 dell'8 maggio 1974.

Visti gli atti di costituzione di Di Tommaso Myriam e di Macchi

Egisto, nonché l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 12 febbraio 1976 il Giudice

relatore Luigi Oggioni;

uditi l'avv. Franco Ligi, per la Di Tommaso, l'avv. Mauro Mellini,

per Macchi, ed il vice avvocato generale dello Stato Vito Cavalli, per

il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel procedimento in grado di appello concernente la dichiarazione

della cessazione degli effetti civili del matrimonio di Macchi Egisto e

Di Tommaso Myriam, separati di fatto, non consensualmente, dal 1964,

pronunziata a norma degli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b, legge 1 dicembre

1970, n. 898, con sentenza del tribunale di Roma in data 7 luglio 1972,

impugnata dalla Di Tommaso, la difesa dell'appellante sollevava

questione di legittimità costituzionale dell'intera suddetta legge n.

898 del 1970 e, comunque, del citato art. 3, n. 2, lett. b, per pretesa

violazione degli artt. 29 e 31 della Costituzione.

La difesa osservava al riguardo che la legge nel suo complesso,

attraverso la casistica di ipotesi di scioglimento del matrimonio ivi

previste in collegamento con un pregresso periodo di separazione (due

anni prima dell'entrata in vigore della legge) ed in particolare

attraverso il collegamento con un periodo di almeno cinque anni di

separazione di fatto come previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b,

contrasterebbe con il principio della stabilità della famiglia

garantito dalle invocate norme costituzionali, in quanto

condizionerebbe la permanenza del matrimonio unicamente alla volontà

anche di uno solo dei coniugi, con il conseguente possibile

moltiplicarsi di matrimoni irresponsabili, facilitati dalla prospettiva

di ottenere il divorzio alla scadenza dei termini di legge. Con ciò,

affermava sempre la difesa della Di Tommaso, si favorirebbe la

disgregazione dell'istituto familiare, a tutto danno delle parti più

deboli, cioè della moglie e dei figli, che nulla potrebbero opporre

alla pronunzia di scioglimento in presenza dei requisiti della

separazione protratta per il tempo richiesto, il quale tempo, in ogni

caso, non sarebbe in pratica sufficiente per fare ragionevolmente

ritenere preclusa ogni possibilità di riconciliazione coniugale.

Inoltre, l'art. 3, n. 2, lett. b, citato, col richiedere il

requisito della separazione di fatto protrattasi per almeno cinque

anni, purché però a far tempo da non meno di due anni prima

dell'entrata in vigore della legge in esame porrebbe una

discriminazione irrazionale, a carico dei coniugi separati di fatto

prima del detto termine, ai quali soltanto, senza plausibile motivo, si

applicherebbe la disciplina del divorzio automatico sopra censurata.

La Corte di appello di Roma, con ordinanza 29 gennaio 1974, faceva

riferimento alle eccezioni come sopra formulate e ritenutele rilevanti

perché concernenti la possibilità di dichiarare la cessazione degli

effetti civili del matrimonio nel caso di specie, osservava, quanto

alla non manifesta infondatezza che, in effetti, la subordinazione

della pronunzia dello scioglimento alla sola separazione di fatto

prevista dalla norma specificamente denunziata, collegherebbe

automaticamente la possibilità dello scioglimento del matrimonio ad

una decisione unilaterale di uno dei coniugi. Il che apparirebbe in

contrasto non solo con le norme invocate dalla difesa della Di Tommaso

(artt. 29 e 31 Cost.), ma anche con l'art. 2 Cost. che garantisce la

tutela dei diritti inviolabili dell'uomo e l'adempimento dei doveri di

solidarietà sociale.

Inoltre, la disciplina delle separazioni di fatto verificatesi

almeno due anni prima dell'entrata in vigore della legge in esame

concreterebbe anche la denunziata violazione del principio di

eguaglianza (art. 3 Cost.) poiché solo in relazione ad esse si

applicherebbe la disciplina dello scioglimento o della cessazione

automatica degli effetti civili del matrimonio, mentre, solo per

ragioni temporali, sfuggirebbero a tale conseguenza le identiche

situazioni verificatesi dopo il termine di legge.

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 119 del 1974.

Avanti alla Corte costituzionale si è costituita la Di Tommaso,

rappresentata e difesa dall'avv. Franco Ligi, che ha tempestivamente

depositato le proprie deduzioni.

La difesa sviluppa le considerazioni svolte a suo tempo e quelle

contenute nell'ordinanza di rinvio, ed in particolare pone in rilievo,

quanto alla pretesa violazione dell'art. 2 Cost., il grave danno morale

e materiale che per effetto della norma impugnata subirebbe, senza

adeguata giustificazione, il coniuge dissenziente, il quale, senza sua

colpa e senza potersi opporre, si trovi a perdere lo stato di

coniugato, con tutte le relative conseguenze di ordine giuridico e

sociale, incidenti sulla dignità della sua persona.

Insiste poi nel prospettare la pretesa violazione dei principi

della unità familiare e della tutela della funzione familiare che

deriverebbero dalla disciplina impugnata, affermando, in sostanza, che

la legge avrebbe trasformato il matrimonio da istituto giuridico

stabile e permanente in un rapporto precario, anche senza il consenso

di entrambe le parti.

Con riguardo al profilo di illegittimità sollevato in relazione

all'art. 3 Cost. la difesa della Di Tommaso insiste nel prospettarne la

violazione per motivi sostanzialmente corrispondenti a quelli enunciati

nell'ordinanza di rinvio.

Si è altresì costituito il Macchi, rappresentato e difeso

dall'avv. Biagio Sorrentino, che ha tempestivamente depositato le

proprie deduzioni.

La difesa del Macchi contesta la fondatezza delle questioni

sollevate affermando che la separazione di fatto, prolungatasi per

anni, farebbe ragionevolmente presumere la impossibilità morale e

materiale di una ripresa della vita in comune, sicché giustamente in

questi casi il vincolo sarebbe da considerarsi non più esistente e

dovrebbe ritenersi legittima la facoltà di recedere dal rapporto

matrimoniale anche di uno solo dei contraenti, tanto più che la legge

impugnata prevede l'obbligo alimentare a carico del coniuge che chiede

lo scioglimento del matrimonio.

Si è infine anche costituito il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

che ha depositato nei termini le proprie deduzioni difensive.

L'Avvocatura osserva, anzitutto, che nell'ordinanza non si darebbe

alcuna ragione in ordine alla rilevanza della questione di legittimità

dell'intera legge n. 898 del 1970, rilevanza che, comunque, non

sussisterebbe se non in riferimento alla specifica questione sollevata

nei confronti dell'art. 3, n. 2, lett. b, della legge stessa.

Nel merito l'Avvocatura osserva che la separazione di fatto sarebbe

stata assunta come causa possibile di divorzio in una disposizione di

carattere transitorio, in vista del notevole numero di separazioni di

tal natura in atto al momento della entrata in vigore della legge

istitutiva del divorzio, e della opportunità quindi di una norma

diretta a sanare tale temporanea situazione. Non sarebbe, in dette

circostanze, ravvisabile un contrasto della norma col principio della

solidarietà sociale sancito dall'art. 2 Cost., tenuto anche conto che

tale dovere viene ampiamente realizzato dopo lo scioglimento del

matrimonio, attraverso la corresponsione al coniuge, avente diritto,

dell'assegno previsto dagli artt. 5 e 6 della legge n. 898 del 1970.

Neppure fondato sarebbe il profilo di illegittimità delineato in

relazione all'art. 29 della Costituzione. Invero, mentre il

riconoscimento dei diritti della famiglia, sancito dal primo comma di

tale articolo, avrebbe solo il significato di un impegno per lo Stato

di garantire il funzionamento dell'istituto familiare, finché ne

sussistano le condizioni di coesione interna indispensabili, i principi

dell'eguaglianza fra i coniugi e dell'unità della famiglia, sanciti

dal secondo comma, varrebbero solo nel caso di effettiva funzionalità

dell'istituto, trovando invece la sua crisi adeguata regolamentazione

nelle norme concernenti la separazione legale e lo scioglimento del

vincolo.

Anche insussistente sarebbe poi il lamentato contrasto della

disposizione impugnata con l'art. 31 Cost., il quale avrebbe egualmente

ad oggetto l'istituto familiare a condizione che persistano i legami

affettivi che hanno dato luogo al matrimonio, mentre, in caso

contrario, dovrebbero soccorrere altri strumenti giuridici, quali

appunto, lo scioglimento disciplinato dalla legge n. 898 del 1970.

Infine, secondo l'Avvocatura, la norma impugnata non contrasterebbe

neppure con l'art. 3 Cost., poiché la scelta del termine di almeno due

anni dall'inizio della separazione di fatto anteriormente all'entrata

in vigore della legge, apparirebbe pienamente giustificata, riflettendo

l'esigenza, non irrazionale né arbitraria, di regolare in via

transitoria quelle situazioni che, per l'effettiva cessazione della

convivenza, e la presumibile serietà del proposito di spezzare i

legami matrimoniali, richiedessero il riconoscimento della loro

rilevanza giuridica ai fini perseguiti dalla legge istitutiva del

divorzio.

La difesa della Di Tommaso ha depositato nei termini una memoria

illustrativa con cui, dopo avere riconosciuto fondata la

puntualizzazione della questione sostenuta dall'Avvocatura e dopo avere

quindi ammesso che la questione stessa andrebbe circoscritta alla

pretesa illegittimità della sola norma di cui all'art. 3, n. 2, lett.

b, della legge n. 898 del 1970, e non investire quindi l'intero testo

legislativo, riafferma le tesi già svolte circa l'automatismo dello

scioglimento del matrimonio in caso di separazione di fatto ed insiste

nell'evidenziare nella disciplina impugnata le carenze di tutela che

pregiudicherebbero le parti più deboli. In particolare, poi, rileva

che la persistenza dei legami affettivi e spirituali, cui, secondo

l'Avvocatura, dovrebbe essere subordinata la tutela della famiglia

apprestata dagli artt. 29 e 31 Cost., sarebbe sostanzialmente rimessa

alla volontà di una sola delle parti del rapporto matrimoniale,

mentre, in occasione della pronunzia di scioglimento del matrimonio,

dovrebbero essere considerati tutti i portatori di interessi nel

rapporto familiare con l'attribuzione di maggiori poteri di intervento

del pubblico ministero e del giudice.

Per quanto riguarda il profilo di illegittimità prospettato in

ordine alla pretesa violazione dell'art. 3 Cost., la difesa della Di

Tommaso insiste sulle precedenti argomentazioni ed afferma che la

posizione dei separati di fatto durante il biennio precedente

all'entrata in vigore della legge n. 898 del 1970 sarebbe stata

regolata in modo anomalo e discriminante sia rispetto alla legislazione

precedente in materia matrimoniale, sia rispetto alla nuova disciplina

dello scioglimento, senza che tale anomalia possa trovare

legittimazione nella temporaneità della norma. D'altra parte, il lungo

iter della legge sul divorzio avrebbe dato concretamente il modo di

ottenere la separazione legale a chi intendesse valersene ai fini del

divorzio, per cui l'adozione della disciplina transitoria in esame

apparirebbe comunque ingiustificata.

Anche la difesa del Macchi ha depositato nei termini una memoria

illustrativa con cui insiste nelle tesi precedentemente svolte per

respingere le censure di illegittimità e svolge in particolare

argomentazioni analoghe a quelle a suo tempo già svolte

dall'Avvocatura generale dello Stato, anche per quanto specificamente

riguarda la pretesa violazione dell'art. 3 della Costituzione.

L'Avvocatura generale ha, infine, anche depositato tempestivamente

una memoria illustrativa, con cui ripropone, svolgendoli ampiamente,

gli argomenti già addotti per contestare la ammissibilità e

fondatezza delle questioni di legittimità sollevate con l'ordinanza in

esame. Considerato in diritto :

1. - Con la suindicata ordinanza di rimessione, la Corte d'appello

di Roma solleva questione di legittimità dell'intera legge 1 dicembre

1970, n. 898, sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio

e, in particolare, dell'art. 3, n. 2, lett. b), della legge stessa

nella parte in cui è previsto che lo scioglimento o la cessazione

degli effetti civili del matrimonio possano essere domandati da uno dei

coniugi quando sia intervenuta, a far tempo da almeno due anni prima

dell'entrata in vigore della legge stessa, una separazione di fatto tra

i coniugi protrattasi ininterrottamente per almeno cinque anni a

decorrere dalla cessazione effettiva della convivenza: ovvero sei anni

quando vi sia opposizione da parte del coniuge convenuto.

Si assume che la disposizione in esame, potendo dar luogo, una

volta accertato il decorso dei termini di durata della separazione di

fatto, ad uno scioglimento automatico del matrimonio, anche nel caso di

separazione di fatto avvenuta col dissenso dell'uno dei coniugi,

costituirebbe violazione dei seguenti articoli della Costituzione: art.

2 (pel venir meno della garanzia di protezione di diritti inviolabili):

art. 3 (pel venir meno della garanzia di parità di trattamento, in

quanto le conseguenze giuridiche della separazione vengono limitate a

quelle verificatesi entro il periodo di tempo come sopra circoscritto):

art. 29 (violazione dei diritti della famiglia e dell'uguaglianza tra i

coniugi): art. 31 (violazione dei principi sulla formazione della

famiglia e sull'adempimento dei relativi compiti).

2. - La Corte osserva, anzitutto, che la questione sollevata in

ordine all'"intero testo legislativo" n. 898 del 1970 va dichiarata

inammissibile per difetto di rilevanza.

È giurisprudenza costante che la questione di legittimità

costituzionale di un intero testo legislativo è configurabile solo se

le relative censure siano tali da investire tutte le disposizioni

denunziate, o se, comunque, le disposizioni stesse siano così

intimamente collegate, da dover essere valutate necessariamente nel

loro insieme, ai fini del giudizio di legittimità, in relazione al

sistema da esse delineato ed attuato (sentt. nn. 19 del 1956; 38 del

1960; 53 del 1962; 46 del 1963; 61 del 1970).

La legge qui impugnata consta di disposizioni, le quali, pur

essendo fra loro collegate dal comune presupposto della sussistenza di

circostanze obbiettive dalle quali sia desumibile che la comunione

spirituale e materiale fra i coniugi non possa essere mantenuta o

ricostituita (art. 1), sono, tuttavia, articolate in funzione di una

casistica obbiettivamente precisata dalla stessa legge (art. 3) che

investe una serie di situazioni diverse fra loro. D'altra parte, la

motivazione svolta nell'ordinanza di rinvio non investe direttamente il

suddetto principio generale dello scioglimento del matrimonio per

accertata impossibilità di mantenere o ricostituire la comunione

spirituale e materiale tra i coniugi, ma fa riferimento ad una asserita

automaticità della dichiarazione di scioglimento del matrimonio,

conseguente ad una separazione di fatto protratta per un determinato

periodo, prevista specificamente dall'art. 3, n. 2, lett. b), come

causa possibile di scioglimento del matrimonio.

La legge impugnata, nel suo complesso, consta di disposizioni che,

pur collegate nel senso sopra illustrato, conservano tuttavia una

propria autonomia, tale da escludere che esse debbano essere valutate

necessariamente nel loro insieme, ai fini del presente giudizio di

legittimità, il quale concerne, nei termini in cui è stato sollevato,

un ben preciso delimitato aspetto della complessa normativa dettata

dalla legge a proposito delle possibili cause di scioglimento del

matrimonio.

Di conseguenza, la questione deve essere ricondotta al controllo

della legittimità dell'art. 3, n. 2, lett. b), della legge in esame,

e, solo così individuata, risulta ammissibile.

3. - Nonostante che la denuncia di illegittimità costituzionale

sia articolata, e formalmente autonomi appaiano i vari motivi

dell'asserita contrarietà dell'art. 3, n. 2, lett. b, in parte qua,

nei confronti degli artt. 2, 3, 29 e 31 della Costituzione, su due

punti si incentra il dubbio avanzato dalla Corte d'appello e su di

essi, quindi, si deve rivolgere l'esame di questa Corte.

Si assume, in sostanza, che ad integrare la separazione di fatto

quale situazione necessaria e sufficiente per chiedere lo scioglimento

del matrimonio, sia indifferente, secondo la normativa in esame, che la

stessa abbia avuto luogo anche con il dissenso di uno dei coniugi, e

che dal decorso degli anzidetti termini di durata della separazione di

fatto consegua lo scioglimento automatico del matrimonio.

Ma tale assunto non può essere condiviso.

Con la legge n. 898 del 1970, e sempre ai fini della pronuncia di

scioglimento del matrimonio, la separazione tra i coniugi è

considerata rilevante. Ma si distingue tra separazione giudiziale

pronunciata con sentenza passata in giudicato, separazione consensuale

omologata e separazione di mero fatto. Ed è evidente che le tre

ipotesi, oltre che distinte, sono diverse, perché, mentre nelle prime

due vi è un momento in cui, sia pure nell'esercizio di funzioni

differenti e con atti di corrispondente natura, interviene il giudice

ad accertare o a prendere e dare atto che rispettivamente, in concreto,

ricorrano cause di separazione personale o il solo consenso di entrambi

i coniugi, nella terza ipotesi, quella della separazione di fatto,

manca l'intervento del giudice.

Ai fini che qui interessano, ad integrare codesta terza ipotesi,

non basta il mero fatto della separazione tra i coniugi.

Non si richiede, invero, che tale fatto si sia verificato e

mantenuto per accordo o con il consenso dei coniugi ovvero ad

iniziativa di uno solo di essi e senza l'adesione o con l'opposizione

dell'altro, perché esso, nella logica della legge n. 898 del 1970, ha

valore solo sul terreno probatorio come dato da cui possa desumersi,

secondo l'id quod plerumque accidit, che tra i coniugi separati di

fatto, sia venuta meno, in un dato momento e per un dato periodo, la

comunione spirituale e materiale.

Ed allora occorre che al mero fatto della separazione in concreto

si accompagni ogni altro elemento che la cessazione (con la mancata

ricostituzione) di detta comunione faccia apparire effettivamente

avvenuta.

Così intesa la fattispecie de qua, si ha, poi, che nelle tre

ipotesi sopraddette, vengono ad essere riconosciuti come essenziali,

elementi che ne rendono possibile una complessiva considerazione in

termini di omogeneità e di razionale assimilabilità, in funzione

dell'eguaglianza di trattamento.

Ed a ciò non è di ostacolo il disposto dell'ultima parte del

primo capoverso dell'art. 3, n. 2, lett. b, là ove si dice che per la

proposizione della domanda di scioglimento del matrimonio, nella

separazione di fatto iniziatasi anteriormente all'entrata in vigore

della legge (e da almeno due anni) "i cinque anni decorrono dalla

cessazione effettiva della convivenza".

Tale norma, infatti, ha una sua particolare ragione di essere,

giacché per la determinazione del momento finale del termine, da

calcolarsi a ritroso, ai fini della proposizione della domanda, non si

sarebbe potuto non fare riferimento ad un elemento concreto ed esterno

e facilmente dimostrabile. Ed in tal senso esaurisce la sua portata.

Separazione di fatto e cessazione effettiva della convivenza non

possono assumersi come fatti equivalenti: altrimenti, oltre tutto,

potrebbe apparire irrazionale (e invece non lo è) il fatto che nelle

due altre ipotesi il legislatore non si riferisce, e sempre allo scopo

della determinazione del dies ad quem, al momento di perfezionamento (o

di passaggio in giudicato) della sentenza, sibbene a quello in cui è

avvenuta la "comparizione dei coniugi innanzi al presidente del

tribunale nella procedura di separazione personale".

4. - Riguardate alla luce delle considerazioni che precedono, le

dedotte censure non sono fondate.

Escluso che il mero fatto della separazione integri ed esaurisca la

fattispecie in ordine alla quale si ragiona, è, del pari, da escludere

che dall'accertamento del fatto derivi automaticamente lo scioglimento

del matrimonio.

Il giudice, adito al fine dell'accoglimento di quest'ultima

domanda, deve procedere agli accertamenti occorrenti perché possa

formare il proprio convincimento. E, posto che, in concreto, ricorra la

condizione di ammissibilità dell'azione, cioè che la cessazione

effettiva della convivenza abbia avuto inizio nel tempo richiesto, il

giudice ricerca gli elementi probatori necessari e sufficienti al detto

fine, non limitandosi a constatare l'esistenza del mero fatto della

separazione, ma valutando quegli elementi in funzione della ricerca e

determinazione in concreto della cessazione della comunione materiale e

spirituale, come fatto permanente ed anche attuale: ciò attraverso

successive fasi istruttorie e decisorie (artt. 4 e 5 della legge).

5. - Gli artt. 2, 29 e 31 della Costituzione non sono violati dalla

norma oggetto di denuncia.

I diritti inviolabili dell'uomo che la Repubblica riconosce e

garantisce (art. 2) sono qui oggetto di specifica e particolare

considerazione nei successivi artt. 29 e 31, per cui la Repubblica da

un canto riconosce i diritti della famiglia e garantisce l'unità

familiare e dall'altro agevola la formazione della famiglia. L'art. 3,

n. 2, lett. b, in parte qua, della citata legge, come sopra inteso, non

si pone contro i diritti della famiglia né incide o compromette

l'unità familiare. La famiglia come società naturale fondata sul

matrimonio è una realtà sociale e giuridica che presuppone, richiede

e comporta che tra i soggetti che ne costituiscono il nucleo

essenziale, e cioè tra i coniugi, esista e permanga la più volte

ricordata comunione spirituale e materiale. E, del pari, l'unità

familiare viene a costituire il fine e il segno di tendenza di un

comportamento che di quella comunione sia l'espressione.

La norma denunziata, come sopra intesa, non può dirsi che sia un

precetto che neghi o comprima alcuno di quei diritti ovvero impedisca o

ostacoli il perseguimento od il conseguimento dell'unità familiare.

Come nelle altre due ipotesi di separazione giudiziale e di

separazione consensuale omologata, il legislatore vuole che il giudice

accerti la cessazione e la non ricostituibilità della comunione

spirituale e materiale, così, sul terreno di una ragionevole parità

di trattamento, lo stesso giudice deve uniformarsi nella ipotesi di

separazione di fatto. E da ciò consegue che la norma denunciata non

solo non viola le richiamate disposizioni di raffronto, ma addirittura

ne costituisce specifica e giustificata applicazione.

Come non sussiste tale contrarietà ai precetti costituzionali ora

richiamati, così nemmeno ricorre l'ulteriore motivo di denunzia,

addotto dal giudice a quo.

6. - Rientra evidentemente nei limiti del ragionevole esercizio

della discrezionalità spettante al legislatore che questi, in sede di

determinazione del periodo di separazione di fatto e della connessa

mancanza della comunione spirituale e materiale tra i coniugi, si

riporti a quello specificamente indicato. Trattasi, infatti, di uno

spazio di tempo sufficientemente ampio e convenientemente localizzato,

perché da esso, in concorso con tutti gli altri elementi necessari ai

fini dell'accertamento di cui si è detto, il giudice possa trarre il

proprio convincimento.

Che dalla norma così congegnata alcuni cittadini possano essere

ammessi a fruirne ed altri no, in relazione allo scioglimento o alla

cessazione degli effetti civili del matrimonio, è inevitabile, ma ciò

consegue, in fatto, ad ogni norma che colleghi elementi della

previsione nel tempo e ciò faccia, siccome nella specie è avvenuto,

in modo razionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'intera legge 1 dicembre 1970, n. 898 (disciplina dei casi di

scioglimento del matrimonio), sollevata con l'ordinanza in epigrafe

dalla Corte d'appello di Roma, in riferimento agli artt. 2, 3, 29 e 31

della Costituzione;

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 3, n. 2, lett. b, della

predetta legge, nella parte concernente la separazione di fatto

iniziata anteriormente alla entrata in vigore della legge stessa:

questione sollevata con l'ordinanza in epigrafe dalla Corte d'appello

di Roma, in riferimento agli artt. 2, 3, 29 e 31 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE

STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:181 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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