Art. 523 c.p. — Ratto a fine di libidine
Articolo abrogato dalla l. 15 febbraio 1996, n. 66.
Abrogato dal 6 marzo 1996
Articolo abrogato dalla l. 15 febbraio 1996, n. 66.
Abrogato dal 6 marzo 1996
3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
È manifestamente infondata - in quanto già decisa con precedente sentenza nel senso della non fondatezza in ordine agli stessi profili ora dedotti dal giudice 'a quò, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 523, primo comma, codice penale, denunziato - in riferimento all'art. 3 Cost. - nella parte in cui, relativamente al reato di ratto a fine di libidine, non prevede tra le persone offese dal reato anche il soggetto di sesso maschile maggiore di età. - cfr. 523/1987.
Art. 523 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
L'aggravante di cui al secondo comma dell'art. 523 del cod.pen., per il ratto a fine di libidine se il fatto e` commesso a danno di donna coniugata, non sottende come bene protetto la potestas maritalis, in relazione al dovere di fedelta` nei confronti del marito - l'infedelta` postulando una volontaria violazione dei doveri coniugali non e` certo riferibile ad ipotesi di costrizione della volonta` - mentre in questa sede viene data considerazione alla famiglia e alla sua unita`, oltre alla liberta` sessuale della donna rapita. Il diverso trattamento trova dunque fondamento razionale nel particolare disvalore della violazione, e negli artt. 2 e 29 la sua giustificazione. Ne` puo` considerarsi, sotto il profilo dell'art. 27, l'omesso rilievo alla consapevolezza da parte dell'agente dello stato di donna coniugata del soggetto passivo, l'imputazione delle aggravanti a titolo di responsabilita` obiettiva dipendendo da altre disposizioni (artt. 59, comma primo e 42, comma terzo, cod.pen.) non censurate dal giudice rimettente. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento agli artt. 2, 3, 27 e 29 Cost. - dell'art. 523, comma secondo, cod.pen.).
Art. 523 c.p. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 27 cost.
La questione di legittimità costituzionale, quando non investe la norma richiamata nell'imputazione oggetto del giudizio, ma altra riguardante il fatto non identico a quello della cui cognizione è investito il giudice a quo, non riveste il carattere di pregiudizialità incidentale ed è, pertanto, inammissibile. (Nella specie il Tribunale ha ritenuto di dubbia costituzionalità l'art. 523 c.p., nel corso di un procedimento per ratto a fine di libidine commesso in danno di donna maggiorenne e coniugata in quanto detta norma non è applicabile qualora il fatto venga commesso su di un uomo di maggiore età, ricadendo, invece, tale ipotesi nella più grave disciplina dell'art. 605 c.p.)
Art. 523 c.p. · Art. 3 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1930
Confronto con la versione in vigore dal 26 ottobre 1930 al 6 marzo 1996. 57 parole tolte, 13 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Chiunque, con violenza, minaccia o inganno, sottrae o ritiene, per fine di libidine, un minore, ovvero una donna maggiore di eta', e' punito con la reclusione da tre a cinque anni.aggiunto: Codice Penale-art. 523
tolto: La pena e' aumentata se il fatto e' commesso a danno di persona che non ha ancora compiuto gli anni diciotto ovvero di una donna coniugata.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1996, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art523 · fonte del testo
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