Codice civile

Art. 149 c.c. — Scioglimento del matrimonio

[1]((Il matrimonio si scioglie con la morte di uno dei coniugi e negli altri casi previsti dalla legge.

[2]Gli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso, ai sensi dell'articolo 82 o dell'articolo 83, e regolarmente trascritto, cessano alla morte di uno dei coniugi e negli altri casi previsti dalla legge)).

Testo vigente dal 20 settembre 1975

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 33/1971

    Altra decisione
    1 marzo 1971

    Quando nel corso del giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale sopravviene una nuova legge nella materia regolata da quella impugnata può rendersi necessaria una nuova valutazione della rilevanza della questione proposta e gli atti vanno restituiti, a tal fine al giudice a quo. (Nella specie, nel corso del giudizio relativo all'art. 149 Cod. civ. era sopravvenuta la legge 1x dicembre 1970, n. 898, contenente norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio).

    Art. 149 c.c. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • A proposito della separazione per condanna è stato proposto di omettere la menzione della pena dell'ergastolo e di far menzione di una «pena non inferiore ai cinque anni di recinsione». Senonchè si è ritenuto che l'accenno all'ergastolo fosse necessario per maggior completezza e precisione, in quanto la reclusione, essendo pena temporanea, non comprende l'ergastolo, che è pena perpetua. Quanto all'altra proposta, non è sembrato opportuno adottare un indirizzo più rigoroso di quello del progetto, coincidente con quello del vecchio codice per realizzare questa coincidenza, si è fatto riferimento alle condanne, che nell'abrogato codice penale avevano carattere di pene criminali.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 105

Che cosa è cambiato dal 20 settembre 1975

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975. 15 parole tolte, 42 parole aggiunte in 2 capoversi.

Il matrimonio tolto: non si scioglie che aggiunto: si scioglie con la morte di uno dei coniugi aggiunto: e negli altri casi previsti dalla legge.

tolto: La moglie, durante lo stato vedovile, conserva il cognome del maritoaggiunto: Gli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso, ai sensi dell'articolo 82 o dell'articolo 83, e regolarmente trascritto, cessano alla morte di uno dei coniugi e negli altri casi previsti dalla legge.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art149 · fonte del testo

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