Il primo capoverso della lettera b) del numero 2 dell'articolo 3 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e' sostituito dal seguente: "In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta".

Testo vigente dal 11 marzo 1987

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 131/2000

    Questione inammissibile
    10 maggio 2000

    Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, numero 2, lettera b), della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 29 della Costituzione, dal tribunale di Udine con l'ordinanza di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte co…

    Art. 3 divorzio · Art. 3 cost. · Art. 29 cost. · Art. 5 Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1987-03-06;74~art5 · fonte del testo

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