Art. 6 fallimento — Iniziativa per la dichiarazione di fallimento

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Il fallimento e' dichiarato su richiesta del debitore, su ricorso di uno o piu' creditori, su istanza del pubblico ministero, oppure d'ufficio.

Testo in vigore dal 6 aprile 1942 al 17 luglio 2006

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 222/2017

    Questione infondata
    25 ottobre 2017

    1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 137 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nel testo sostituito dall'art. 9, comma 10, del decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169 (Disposizioni integrative e corr…

    Art. 137 fallimento · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 · Art. 35 cost. · Art. 38 cost.

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  • Sentenza n. 240/2003

    Questione infondata
    15 luglio 2003

    La norma di cui all'art. 6 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 – censurata, in riferimento all'art. 111, secondo comma, della Costituzione nella parte in cui prevede che il fallimento possa essere dichiarato d'ufficio dal tribunale – non confligge con la denunciata norma della Costituzione, rientrando nella discrezionalità del legislatore riconoscere al giudice il previsto potere di iniziativa officiosa per la dichiarazione di fallimento ovvero disporre che il giudice riferisca in ogni caso dell'insolvenza, perché si attivi, al pubblico ministero. L'iniziativa officiosa, infatti, prevista in ragione di peculiari esigenze di effettività della tutela giurisdizionale, non lede, di per sé, il principio di imparzialità-terzietà del giudice, quando il procedimento è strutturato in modo che, ad onta dell'officiosità dell'iniziativa, il giudice conservi – come nella specie – il fondamentale requisito di soggetto 'super partes' ed equidistante rispetto agli interessi coinvolti. Così come, dunque, si sottrae alla censura di illegittimità costituzionale ogni ipotesi in cui la dichiarazione di fallimento intervenga a conclusione di un procedimento comunque avviato da soggetto diverso dal giudice decidente, così anche non può dubitarsi che il tribunale, procedendo d'ufficio, agisca non come attore, ma nella sua veste giurisdizionale e che solo all'esito della successiva attività istruttoria, da espletarsi nel pieno rispetto delle garanzie difensive e del principio del contraddittorio, possa pervenirsi all'accertamento dei presupposti del fallimento. Non è, pertanto, fondata la relativa questione di legittimità costituzionale. - Sull'orientamento secondo cui eccezioni alla "regola 'ne procedat iudex ex officiò non importano lesione del principio della imparzialità del giudice", citate le sentenze n. 17/1965; n. 123/1970; n. 148/1996. - Sulla legittimità costituzionale e sul ripristino di iniziative officiose, citate, rispettivamente, la sentenza n. 133/1993; e le sentenze n. 41/1985 e n. 46/1995. - Relativamente al ripetuto riferimento al principio di imparzialità-terzietà come connaturale alla funzione giurisdizionale, menzionate le sentenze n. 93/1965; n. 41/1985; n. 148/1996; n. 351/1997; n. 363/1998. - Sul novellato art. 111 della Costituzione come non introduttivo di alcuna sostanziale innovazione o accentuazione del principio di imparzialità-terzietà del giudice, menzionate le ordinanze n. 75 e n. 168/2002. - Sull'applicabilità del principio di imparzialità-terzietà a qualunque tipo di procedimento, con le peculiarità proprie di ciascuno, citata la sentenza n. 387/1999. - Sul giudice che non necessariamente agisca e appaia come l'attore del procedimento sul quale giudica, mantenendo la propria veste giurisdizionale e quindi 'super partes', citata la sentenza n. 148/1996. - Sulle prevalenti finalità pubblicistiche della procedura fallimentare, ricordate le sentenze n. 141 e n. 142/1970; n. 110/1972; n. 148/1996. - In tema di periodica trasmissione dell'elenco dei protesti, di cui all'art. 13 della legge fallimentare, come acquisizione di un elemento istruttorio, citata l'ordinanza n. 411/2002.

    Art. 6 fallimento · Art. 8 fallimento · Art. 111 cost.

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  • Ordinanza n. 411/2002

    Questione inammissibile
    26 luglio 2002

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 6, limitatamente all'espressione "oppure d'ufficio", e 8 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 (legge fallimentare), per violazione dell'art. 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevedono che il fallimento possa essere dichiarato d'ufficio dal tribunale e che il giudice debba riferire dell'insolvenza di un imprenditore emersa nel corso di un giudizio civile al tribunale competente, anziché al pubblico ministero presso quest'ultimo. Infatti la questione di legittimità costituzionale non è stata sollevata "nel corso di un giudizio", ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, essendo stata sollevata in sede di camera di consiglio convocata dal Presidente per la relazione del giudice da lui nominato, quindi in una fase antecedente l’atto con il quale il Tribunale dispone la comparizione dell'imprenditore. - Sulla preventiva necessaria convocazione dell’imprenditore v. sentenza citata n. 141/1970.

    Art. 6 fallimento · Art. 111 cost. · Art. 8 fallimento · Art. 99 c.p.c.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art6 · fonte del testo

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