Corte costituzionale

Sentenza n. 41/1985

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 13/02/1985 · relatore Virgilio Andrioli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 5,

comma secondo, legge 3 aprile 1979, n. 95 (Provvedimenti urgenti per

l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi) e 4,

comma quarto, d.l. 9 dicembre 1981, n. 721 (Cessazione del mandato

conferito all'ENI, ai sensi dell'articolo 2 della legge 28 novembre

1980, n. 784, e norme di attuazione del programma relativo alle

società del gruppo SIR predisposto ai sensi dell'art. 4 della stessa

legge) promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa l'11 novembre 1980 dal Tribunale di Milano sui

ricorsi riuniti proposti dalla S.a.s. Elektropol Cantoni e C. ed altre

contro Sud Italia Resine ed altre, iscritta al n. 268 del registro

ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 214 dell'anno 1981;

2) ordinanza emessa il 6 aprile 1982 dal Tribunale di Massa nel

procedimento civile proposto da S.p.a. Rumianca contro Cervia Nandino

ed altri, iscritta al n. 360 del registro ordinanze 1982 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 303 dell'anno 1982;

3) ordinanza emessa il 10 febbraio 1983 dal Tribunale di Milano nei

procedimenti civili riuniti proposti da s.p.a. SIR ed altro contro

Fallek Chemical Export Corporation ed altri, iscritta al n. 750 del

registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 342 dell'anno 1983;

Visti gli atti di costituzione della Sud Italia Resine, della

S.p.a. Ansaldo nonché gli atti di intervento del Presidente del

Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 12 dicembre 1984 il Giudice

relatore Virgilio Andrioli;

uditi l'avv. Giorgio Tarzia e Lucio De Angelis per la società

Sarda Industria Resine ed altre e l'Avvocato dello Stato Dante Corti

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1.1. - Avverso la sentenza 11 ottobre-4 dicembre 1980 con la quale

il Pretore del lavoro di Carrara aveva riconosciuto il diritto a Cervia

Nandino e altri otto impiegati dipendenti della s.p.a. Rumianca alla

integrazione salariale per il periodo o per i periodi in cui erano

stati posti in Cassa integrazione guadagni con sospensione totale della

attività lavorativa propose avanti il Tribunale di Massa appello la

Società con atto depositato il 28 novembre 1981, con il quale chiese

in totale riforma della pronuncia impugnata dichiararsi essa società

nulla dovere ai ricorrenti per il titolo dedotto in giudizio, revocarsi

la provvisoria esecuzione della impugnata sentenza, condannare ciascuno

dei ricorrenti alla restituzione delle somme percepite, in forza della

pronuncia di primo grado, alla data di decisione della causa. I

dipendenti, costituitisi con memoria depositata il 19 febbraio 1982,

chiesero respingersi l'appello con la condanna della Società nelle

spese.

1.2. - Con ordinanza emessa il 6 aprile 1982 (notificata il 13

dello stesso mese e comunicata il 7 maggio successivo; pubblicata nella

G. U. n. 303 del 3 novembre 1982 e iscritta al n. 360 R.O. 1982), il

Tribunale ha giudicato rilevante e, in riferimento agli artt. 3 e 24

Cost., non manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 4, comma quarto d.l. 9 dicembre 1981, n. 721,

conv. con modificazioni nella l. 5 febbraio 1982, n. 25, nella parte in

cui prevede l'estinzione dei giudizi pendenti nei confronti di aziende

del gruppo SIR senza somministrare altri adeguati mezzi di tutela

giudiziaria, sul riflesso che la norma impugnata apparirebbe

discriminatoria per coloro che abbiano in corso rapporti di carattere

patrimoniale e giudiziale con le società facenti parte, come la s.p.a.

Rumianca, del gruppo SIR rispetto ad altri che vantino crediti,

giudizialmente azionati nei confronti di altre aziende.

2. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita; ha

spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri chiedendo,

con atto depositato il 23 novembre 1982, dichiararsi inammissibile per

difetto di rilevanza la proposta questione e allegando a motivo che la

norma impugnata ha formato oggetto di interpretazione autentica con l.

22 luglio 1982, n. 466, la quale ha chiarito che l'estinzione riguarda

non indiscriminatamente tutti i giudizi ma solo quelli esecutivi

considerati nella prima parte del comma quarto dell'art. 4.

3. - Con ordinanza emessa il 10 febbraio 1983 (comunicata il 9 e

notificata il 13 del successivo maggio; pubblicata nella G. U. n. 342

del 14 dicembre 1983 e iscritta al n. 750 R.O. 1983), il Tribunale di

Milano - premesso che con sent. 3-9 dicembre 1981, su ricorso della

s.p.a. Idromeccanica, Fallek Chemical Export di NeW York e Fallek

Chemical di Ginevra, aveva dichiarato, ai sensi dell'art. 1 l. 3 aprile

1979, n. 95, lo stato d'insolvenza della s.p.a. SIR - Società Italiana

Resine, che, in una con Nino Rovelli, aveva interposto opposizione

anche nei confronti del Ministero Industria e Commercio e Artigianato

per non essere stato nominato il commissario straordinario, assumendo

nel merito l'infondatezza della sentenza dichiarativa dello stato

d'insolvenza e chiedendo in principalità la dichiarazione di

"cessazione di ogni effetto, alla data dell'11 dicembre 1981, della

sentenza dichiarativa dello stato d'insolvenza o in alternativa

l'estinzione a quella data del giudizio per la declaratoria dello stato

d'insolvenza" ai sensi dell'art. 4 comma quarto d.l. 9 dicembre 1981,

n. 721 conv. in l. 5 febbraio 1982, n. 25 ("Sono sospese, fino al 31

dicembre 1983, le azioni esecutive anche concorsuali sul patrimonio del

Gruppo SIR ... I provvedimenti giudiziali non ancora passati in

giudicato restano privi di effetto"), autenticamente interpretato con

l. 22 luglio 1982, n. 468 - ha giudicato non manifestamente infondata

la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma quarto

d.l. 9 dicembre 1981, n. 721, conv. in l. 5 febbraio 1982, n. 25, in

riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. non senza, al fine di verificare

la rilevanza della eccepita questione, negare fondamento alle

argomentazioni svolte nel merito dagli opponenti al fine di dimostrare

che, stante il divieto di cui all'art. 5, l. 784/1980, non poteva

essere dichiarato lo stato d'insolvenza della SIR. In punto alla non

manifesta infondatezza, ha osservato I) che altre imprese

(Liquichimica, Liquigas ecc.), pur facenti parte dello stesso contesto

economico in cui il gruppo SIR aveva operato, erano state sottoposte a

diversa disciplina e, pertanto, veniva meno l'argomento basato sulla

esigenza di regolamentare in modo organico l'intero settore economico

della chimica, II) che la norma impugnata, con lo stabilire la

inefficacia dei provvedimenti giudiziali non ancora passati in

giudicato, determinerebbe per i soli creditori di imprese del gruppo

SIR una ingiustificata limitazione dei propri diritti rispetto ai

creditori di altri gruppi industriali assoggettabili alla vigente

normativa, III) che, sebbene non sia possibile in concreto stabilire se

ai creditori della SIR sia, per effetto dell'art. 4 d.l. 721/1981,

riservato un trattamento economico più o meno favorevole rispetto a

quello assicurato ai creditori di altri gruppi dalla diversa normativa

vigente, la impossibilità di adire l'autorità giudiziaria per la

dichiarazione dello stato d'insolvenza, la sanzione di inefficacia dei

provvedimenti giudiziali non passati in giudicato e la sospensione

delle procedure esecutive anche concorsuali determinerebbero

l'impossibilità del verificarsi di tutti gli effetti conseguenti alla

dichiarazione di insolvenza, con lesione dei diritti dei creditori,

senza corrispondentemente stabilire per questi alcun sistema normativo

equivalente di tutela giurisdizionale, IV) ha poi negato forza

persuasiva all'argomento diretto ad evidenziare che la finalità di

risanamento perseguita dal legislatore con il d.l. 721/1981 mirerebbe a

soddisfare interessi preminenti su quelli dei creditori ai quali

finirebbe con giovare, con il rilievo che la procedura concorsuale

prevista in via generale dal legislatore per tutte le grandi imprese in

crisi provvede a regolare la predisposizione di piani di risanamento

volti alla risoluzione della crisi delle imprese stesse, secondo le

prescrizioni contenute nell'art. 2, comma secondo, l. 95/1979. Di

conseguenza, il Tribunale ha reputato applicabile l'art. 23, l. 11

marzo 1953, n. 87, e ha ritenuto non ravvisabile il pur dedotto

conflitto ex art. 134 Cost. tra poteri legislativo e giudiziario in

riferimento all'art. 4, d.l. 9 dicembre 1981, n. 721 perché rientra

nei poteri del legislatore dettare norme giuridiche incidenti anche su

fatti anteriori in materia in cui l'efficacia retroattiva della legge

non è proibita.

4. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita; ha

spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri con atto

depositato il 27 dicembre 1983, con il quale l'Avvocatura generale

dello Stato ha concluso per la dichiarazione d'irrilevanza e, quanto

meno, d'infondatezza della proposta questione. Ha basato la richiesta

d'irrilevanza su ciò I) che l'art. 5, l. 784/1980 non avrebbe reso del

tutto inoperante per le imprese del gruppo SIR l'art. 5, comma secondo,

l. 95/1979 perché la prima disposizione avrebbe avuto riguardo agli

interessi del consorzio bancario e la seconda avrebbe avuto di mira gli

interessi dell'ENI e del Comitato pubblico di gestione, II) che, avendo

lo stesso giudice a quo dichiarato di aver compiuto l'accertamento

dello stato d'insolvenza in funzione della rilevanza della sollevata

questione d'incostituzionalità, gli errori, da cui l'accertamento

sarebbe viziato in punto alle rinunce dei creditori e alla mancata

accettazione delle stesse da parte della SIR, si risolverebbero in vizi

del giudizio di rilevanza. Ha poi affidato la conclusione

d'infondatezza della questione a ciò I) che in presenza di interessi

generali e sociali, ancorché correlati a vicende di imprese private,

la normativa impugnata ha fatto carico allo Stato e ad eventi cui lo

Stato partecipa di intervenire mediante impiego di denaro pubblico, II)

che a fronte della sospensione dei procedimenti esecutivi in atto

sarebbe stato dato ingresso ad una procedura di liquidazione sotto la

vigilanza dell'Amministrazione e con caratteristiche concorsuali, III)

che la procedura, cui il legislatore ha dato vita, sarebbe in tutto

giustificabile sia per il riflettersi dello stato di crisi del gruppo

SIR in sfere di interesse pubblico sia per l'impegno finanziario

assunto dallo Stato in vista di una soluzione che andrebbe ben oltre la

pura e semplice monetizzazione dei valori patrimoniali della società

in crisi, IV) che, analogamente a quanto avvenuto nel campo delle

liquidazioni coatte amministrative, non sarebbe troncato ogni rapporto

dei creditori con il giudice, cui competono non solo l'accertamento

delle pretese vantate per essere, anche alla luce dei chiarimenti

offerti dalla interpretazione autentica data dalla l. 466/1982, la

sospensione limitata alle sole azioni esecutive, ma anche il controllo

sull'operato dei liquidatori e della stessa Amministrazione vigilante,

V) che, infine, rientrerebbe nella discrezionalità del legislatore

l'assoggettamento a procedure di amministrazione straordinaria di

alcune imprese e non di altre.

5. - Provvedendo sui ricorsi riuniti, proposti dalla Elektropol

Cantoni s.a.s. e altri per la dichiarazione di fallimento o dello stato

di insolvenza della Sud Italia Resine, della Sarda Industria Resine,

della Società Euteco Impianti, della Società SIR-Consorzio

Industriale, della SIRFIN, della Stirosir, della SIR - Società

italiana Resine e della Società Titansir, con ordinanza emessa il 21

novembre 1980 (comunicata il 30 dicembre dello stesso anno e notificata

il 12 gennaio 1981; pubblicata nella G. U. n. 214 del 5 agosto 1981 e

iscritta al n. 268 R.O. 1981) il Tribunale di Milano ha giudicato

rilevante e, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., non manifestamente

infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5,

comma secondo, l. 3 aprile 1979, n. 95, di conversione, con

modificazioni, del d.l. 30 gennaio 1979, n. 26 (Provvedimenti urgenti

per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi)

nella parte in cui non prevede che la dichiarazione dello stato di

insolvenza possa essere pronunciata, oltre che su domanda della

società consortile, anche di ufficio o ad iniziativa dei soggetti

indicati nell'art. 6 r.d. 16 marzo 1942, n. 267, come è invece

consentito nei casi previsti dagli artt. 1 e 3 l. 95/1979. Premesso

che le nozioni dello stato di insolvenza disciplinato dal r.d. 267/1942

e dell'altro disciplinato dalla l. 95/1979 non corrispondono a

situazioni sostanzialmente difformi per non potersi tale difformità

ravvisare nella cosidetta esposizione debitoria qualificata prevista

per la individuazione delle imprese sottoposte ad a.s., ha accertato

l'attuale stato di dissesto delle società di cui si chiedeva la

dichiarazione di fallimento o di insolvenza, così come la

costituzione di una società consortile e l'approvazione di un piano di

risanamento produttivo, la cui disapplicazione ha escluso di poter

disporre, per avere desunto dagli atti che il 25 settembre 1979

istituti ed aziende di credito, negli atti stessi menzionati, avevano

costituito, a seguito dell'autorizzazione del Comitato

interministeriale per il Credito ed il Risparmio, la società

consortile denominata Consorzio Bancario SIR società per azioni

(C.B.S.), ai fini e per gli effetti di cui alla l. 787/1978, per

intervenire nella SIR Finanziaria "allo scopo di realizzare il

risanamento produttivo economico e finanziario delle imprese

industriali controllate, direttamente o indirettamente, dalla stessa

SIR Finanziaria, in conformità al piano di risanamento approvato dal

CIPI in data 26 giugno 1979", che la durata della società era stata

fissata in cinque anni dalla sua costituzione, e cioè fino al 24

settembre 1984, che scopo sociale esclusivo erano la sottoscrizione e

la vendita di azioni ed obbligazioni convertibili in azioni emesse

dalla SIR Finanziaria e dalle società da essa controllate in

connessione al piano di risanamento approvato dal CIPI in data 26

giugno 1979. In tal guisa assodata la rilevanza, ha posto a base del

sospetto di non manifesta infondatezza della questione I) che, mentre i

creditori di una grande impresa soggetta ad amministrazione

straordinaria in dissesto possono chiedere la dichiarazione

dell'insolvenza della debitrice ai sensi dell'art. 5, l. 95/1979, la

costituzione del consorzio per l'esecuzione di un piano di risanamento,

che non dà inizio ad una procedura in senso tecnico, non appresta

alcun rimedio che valga ad evitare che in caso di insolvenza si

depauperi l'attivo o vengano alterate fra loro le posizioni dei

creditori, II) che non sussiste effettiva diversità tra le due specie

perché in esse sono identiche le situazioni soggettiva (creditori di

imprese soggette ad a.s.) e oggettiva (insolvenza del debitore), III)

che non è idonea a legittimare la discrepanza la considerazione che la

finalità di risanamento perseguita dal consorzio, oltre che diretta a

soddisfare un interesse più ampio di quello dei singoli creditori,

potrebbe di riflesso giovare anche a costoro perché la procedura

predisposta in via generale prevede un piano di risanamento (art. 2) e

non esclude che a tale fine sia indirizzato l'intervento di una

società consortile (art. 5, comma primo), né per contro, è affatto

assicurato che, applicandosi l'art. 5, comma secondo, risulti

concretamente prevedibile l'attuazione del risanamento, perché

l'esclusione del diritto dei creditori di domandare la dichiarazione di

insolvenza dipenda non dal fatto che sia in corso l'esecuzione del

piano di risanamento sibbene dalla costituzione della società

consortile, IV) che non giova a giustificare la disparità di

trattamento la natura pubblicistica dell'autorità che vigila

sull'attività della società consortile, di cui all'art. 1, l.

787/1978, perché i principi che dominano la procedura fallimentare non

tolgono ai creditori la legittimazione a proporre istanze al giudice a

tutela dei propri interessi e a domandare, nella forma prevista

dall'art. 5, r.d. 267/1942, la dichiarazione di fallimento di altri

soci illimitatamente responsabili a norma dell'art. 147, comma secondo,

r.d. 267/1942 (C. Cost. 16 luglio 1970, n. 142).

6.1. - Avanti la Corte si sono costituiti a) nell'interesse della

s.p.a. Sarda Industria Resine, della s.p.a. Sud Italia Resine, della

s.p.a. SIR Consorzio Industriale, della s.p.a. SIR-Società Italiana

Resine, della s.p.a. SIRFIN, della s.p.a. Titansir, della s.p.a.

Euteco Impianti, della s.p.a. Stirosir, gli avv.ti Giorgio Tarzia,

Gioacchino Valenzano e Lucio De Angelis giusta procura speciale 4

agosto 1981, n. 69126 rep. per notar Domenico Acquarone instando per la

dichiarazione d'infondatezza della questione con atto di deduzioni

depositato il 6 agosto 1981, nel quale aI) han posto in luce che il

giudice a quo poco o nulla avrebbe scritto sul contrasto con la norma

denunciata e l'art. 24 Cost. e il poco scritto non sarebbe accettabile

perché gli artt. 2740 e 2741 c.c. sono di carattere generale e coprono

aree, sulle quali non si giustappongono a perfetta tenuta le norme

sulle varie procedure concorsuali, e nei casi in cui la responsabilità

patrimoniale non è realizzata mediante procedure concorsuali il

diritto di difesa non può dirsi leso (in proposito si è richiamata

per l'analoga problematica sulle azioni esecutive singolari la

motivazione della C. Cost. 135/1963), aII) hanno evidenziato che i

creditori dell'impresa o del gruppo d'imprese, assoggettati a a.s.,

sarebbero beneficiati dal tentativo di risanamento, aIII ) hanno negato

che sia consumata offesa al principio di eguaglianza sia perché

diverse sono le posizioni di grande impresa in crisi cui sia adietta la

società consortile di risanamento, e di grande impresa in crisi per la

quale non sia stata costituita società consortile di risanamento, sia

perché la preferenza accordata dal legislatore al risanamento operato

da società consortile sarebbe ragionevole, aIV) hanno infine

sottolineato la "tenuità" della "corrispettiva" compressione del

potere di iniziativa dei creditori rispetto ai vantaggi che costoro

potrebbero ricavare dal risanamento, il cui tentativo rischierebbe di

naufragare se realizzato mediante società consortile bersaglio di

azioni esecutive dei creditori, b) nell'interesse della s.p.a. Ansaldo

(nuova denominazione della s.p.a. Ansaldo Generale Elettromeccanica)

gli avv.ti Bruno Manzella e Sergio Maria Carbone giusta delega in

margine alla memoria depositata il 22 gennaio 1981, nella quale hanno

concluso per la dichiarazione di infondatezza della questione sulla

base della interpretazione, prospettata nel giudizio di merito, della

norma impugnata ovvero per la dichiarazione d'incostituzionalità della

norma, cosi come interpretata dal giudice di merito.

Nella memoria depositata il 12 giugno 1984, la difesa della s.p.a.

Sarda Industrie Resine e consorti ha ampiamente illustrato la

conclusione d'infondatezza della questione anzitutto inquadrando la

norma impugnata in un contesto d'interventi legislativi accomunati

dalla ratio del salvataggio delle imprese in difficoltà dalla legge

675/1977 (sulla ristrutturazione e riconversione industriale) alla

legge n. 391/1978 (che ha ampliato la durata della procedura di

amministrazione controllata), alla legge 787/1978 (sul risanamento

finanziario delle imprese), fino appunto alla legge, cui la norma

impugnata appartiene, sull'amministrazione straordinaria delle grandi

imprese in crisi. I due ultimi interventi costituiscono - secondo le

società - un vero e proprio salto di qualità: rispetto alla legge 787

perché essa reintroduce quella figura di "banca mista", partecipante

al capitale delle imprese che l'assetto dato al sistema creditizio nel

1936 aveva voluto rigorosamente escludere, e rispetto alla legge 95

perché essa non solo, con l'art. 2, consente la continuazione

dell'impresa, così mostrando di privilegiare la conservazione di

questa rispetto alla salvaguardia di altri valori, ma con l'art. 5 ter

prevede altresì i cosiddetti consorzi "coattivi" (deliberati a

maggioranza) delle banche creditrici dell'impresa, introducendo una

sorta di penalizzazione degli istituti di credito che non si adeguano

alla volontà maggioritaria. Siffatto sistema di soccorso bancario alle

imprese in difficoltà con capitale di rischio era tuttavia così

fortemente innovatore, rispetto al principio della separazione fra

attività creditizia e rischio di impresa, che il legislatore adottò

alquante cautele e, anzitutto, fissò limiti temporali, sia nel senso

della possibilità di costituzione dei consorzi solo per tre anni dalla

data di entrata in vigore della legge sia nel senso della loro durata

massima di cinque anni.

La norma impugnata - si precisa nella memoria - subl'due modifiche

in sede di conversione in legge: la prima (consistente nella

sostituzione delle parole "finché è in corso il piano di risanamento"

con le parole "dalla data di costituzione e per la durata della

società consortile") non autorizza a ritenere - come adombrato

nell'ordinanza di rimessione - che la tutela dell'intervento consortile

sia stata svincolata dal piano di risanamento, ma ha lo scopo di

attribuire più sicuri dies a quo e dies ad quem alla situazione di

inesperibilità della procedura di amministrazione straordinaria; la

seconda (con cui si è riservato alla società consortile il potere di

richiedere la dichiarazione di insolvenza) risponde da un lato

all'ovvia esigenza di non impedire la procedura concorsuale quando lo

stesso consorzio bancario ritenga non più perseguibile il fine di

risanamento, mentre dall'altro scioglie un dubbio interpretativo, che

avrebbe potuto profilarsi nel senso della assoggettabilità al

fallimento delle imprese per le quali era esclusa, in pendenza del

consorzio, la possibilità di amministrazione straordinaria. Se vi è

una insufficienza nella norma, essa consisterebbe - sempre ad avviso

delle società - nel fatto che in pendenza di intervento consortile si

sarebbe dovuta escludere non solo la possibilità di amministrazione

straordinaria, ma anche, per le imprese non aventi i parametri di

indebitamento indicati dall'art. 1 della legge 95, la possibilità di

fallimento. Tale rilievo, formulato in dottrina, dimostrerebbe che la

tutela dell'intervento consortile, lungi dall'essere ingiustificata,

come prospettato nell'ordinanza di rimessione, avrebbe dovuto essere

più estesa.

Osservano ancora le società del gruppo SIR che, se pur è

innegabile che la procedura concorsuale (fallimento o amministrazione

straordinaria) fornirebbe ai creditori maggior tutela in termini

strettamente esecutivi (spossessamento, revocatorie fallimentari,

ecc.), tuttavia non è affatto dimostrato che la "dimensione

concorsuale" costituisca un valore costituzionalmente garantito, vero

essendo invece a) che le procedure concorsuali sono escluse (e non,

come nel caso in esame, per un periodo di tempo circoscritto) per i non

imprenditori e per vaste categorie di imprenditori, b) che la Corte

Costituzionale ha escluso (sentenza n. 259/1975) che il minor livello

di tutela creditoria, realizzabile con la liquidazione coatta

amministrativa, a paragone di quello ottenibile con il fallimento,

integri violazione dell'art. 24 Cost., c) che la stessa compressione

dell'azione esecutiva individuale può essere giustificata (come ha

sancito la predetta Corte con la sentenza n. 135/1963) quando risponda

ad esigenze di preminente valore pubblico. Non pertinente, infine,

sarebbe il richiamo, contenuto nell'ordinanza di rimessione, alla

sentenza n. 142/1970 della Corte Costituzionale, posto che non era in

discussione, in tal caso, la scelta legislativa di soggetti passibili o

non passibili di procedura concorsuale, ma unicamente l'iniziativa del

creditore per l'estensione del fallimento al socio illimitatamente

responsabile.

Quanto alla ipotizzata violazione del principio di eguaglianza si

osserva nella memoria che, anche attribuendo alla verifica di

costituzionalità il più vasto terreno di indagine delineato, ad es.,

dalla sentenza n. 118/1964 della Corte Costituzionale, anziche il più

ristretto campo consentito dalla meno recente giurisprudenza (sentenza

n. 28/1957), nondimeno si impone una conclusione negativa, avuto

presente che la straordinarietà del soccorso bancario con capitale di

rischio, rende pienamente giustificata e ragionevole una "norma di

protezione" come quella oggetto dell'incidente in esame, senza la quale

le banche non si avventurerebbero nell'esperimento. Né violazione del

principio stesso potrebbe ravvisarsi sul riflesso che, anche

nell'ambito dell'amministrazione straordinaria, è previsto un piano di

risanamento con possibilità di costituzione di società consortile,

ben diversa essendo la situazione - prevista dalla norma denunziata -

in cui la società consortile già esiste ed il piano di risanamento è

già certo e precostituito, rispetto alla situazione - propria della

procedura di amministrazione straordinaria - in cui il piano deve

essere predisposto dal commissario "in quanto possibile" ed è esposto

alla approvazione, che potrebbe anche mancare, da parte del CIPI; senza

dire che i consorzi bancari, di cui si tratta, possono operare il

risanamento (a vantaggio anche dei creditori) con assai più agevole

disponibilità di mezzi finanziari, e quindi con ben maggiori

possibilità di successo, rispetto a quanto può accadere nell'ambito

della procedura di amministrazione straordinaria. Infine, a

dimostrazione che una disciplina, la quale esclude le procedure

concorsuali, non è di per sé in contrasto col principio di

uguaglianza, viene richiamata la sentenza n. 94/1970 della Corte

Costituzionale, che ha escluso la illegittimità del diverso

trattamento dell'insolvenza civile rispetto a quella commerciale (e,

nell'ambito di questa ultima, dell'insolvenza del piccolo

imprenditore).

Rilevano ancora le società del gruppo SIR che successivamente

all'ordinanza di rinvio sono sopravvenuti due nuovi provvedimenti

legislativi riguardanti il gruppo medesimo: la legge 28 novembre 1980,

n. 784 e il d.l. 9 dicembre 1981 n. 721, convertito con modificazioni

nella legge 5 febbraio 1982 n. 25. Il primo provvedimento, mentre

disponeva l'ingresso di un organismo pubblico nel consorzio bancario

(con conseguente rinvigorimento, anche finanziario, di questo ultimo) e

l'affidamento all'ENI di un mandato fiduciario per la gestione del

gruppo fino al 31 ottobre 1981, prevedeva altresì , fino alla stessa

data, la sospensione delle azioni esecutive anche individuali, e tale

limite alla tutela giurisdizionale veniva poi prorogato, dal secondo

provvedimento legislativo, fino al 31 dicembre 1983. Tali norme -

precisano peraltro le società - non incidono sulla rilevanza della

questione di legittimità su cui la Corte è chiamata a decidere, né

spostano i termini della verifica di costituzionalità, in quanto esse

si sono semplicemente sovrapposte per un periodo di tempo limitato ed

ormai concluso alla disciplina dell'impugnato art. 5 della legge n.

95/1979, la cui efficacia normativa continua a persistere nella

fattispecie in esame, non avendo ancora esaurito i suoi compiti il

consorzio bancario costituito per il risanamento del gruppo SIR.

Infine osservano le società che la situazione denunciata come

lesiva della garanzia giurisdizionale e del principio di eguaglianza,

lungi dall'aver pregiudicato la tutela dei creditori del gruppo SIR o

comunque offerto ai medesimi un trattamento deteriore, avrebbe invece

consentito la sanatoria del passivo maturato dal gruppo negli anni del

dissesto con la sistemazione di circa 14.000 posizioni creditorie:

risultato che certamente non sarebbe stato ottenibile attraverso la via

dell'amministrazione straordinaria e che di fatto non è mai stato

raggiunto per imprese assoggettate a tale procedura.

6.2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri con

atto depositato il 25 agosto 1981, nel quale l'Avvocatura generale

dello Stato a) ha richiamato la, in allora sopravvenuta alla ordinanza

di rimessione, l. 28 novembre 1980 n. 784 che ha previsto una specifica

disciplina per la gestione SIR Finanziaria da parte dell'ENI disponendo

tra l'altro la sospensione sino al 31 dicembre 1981 delle azioni

esecutive anche concorsuali sul patrimonio del gruppo SIR (art. 5 comma

secondo) e, pertanto, ha chiesto la restituzione degli atti al

Tribunale di Milano vuoi perché sarebbe superato ogni dubbio connesso

all'applicazione della norma impugnata vuoi perché le prospettive di

soddisfacimento dei creditori sarebbero superate a seguito dei nuovi

considerevoli apporti finanziari e della disposta redazione di un

progetto di pagamento dei crediti (artt. 3, 5 comma secondo e 6 l.

784/1980), b) pur condividendo la motivazione dell'ordinanza di

rimessione nella parte in cui il Tribunale, per giustificare la

preclusione, a carico dei creditori de quibus comminata,

dell'iniziativa di sollecitare l'accertamento giudiziale dello stato

d'insolvenza qualificata (e la dichiarazione di fallimento) e di

precostituire il presupposto del decreto ministeriale di ammissione

alla a.s., ha contestato la validità della ulteriore conseguenza del

deterioramento della posizione dei creditori la cui soddisfazione non

sarebbe accelerata dalla apertura della procedura, il cui credito

autorizza la prosecuzione dell'esercizio dell'impresa, perché

l'apertura non comporta nell'immediato l'approntamento di mezzi e

risorse finanziarie nuove, c) ha sottolineato che l'art. 4 bis,

aggiunto con l. 95/1979 al testo della l. 787/1978, consentirebbe di

respingere in gran parte le preoccupazioni espresse dal Tribunale circa

un'eventuale alterazione della par condicio creditorum, originata dal

divieto, per i principali creditori non partecipanti alla società

consortile, di iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio

della impresa da risanare, anche perché non sarebbe precluso

l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria di eventuali atti di

disposizione posti in essere dalla società consortile e, comunque

l'approvazione da parte del CIPI del piano di risanamento e la

vigilanza della Banca d'Italia sull'attività della società consortile

per consentire l'attuazione del piano somministrano sufficienti

garanzie, d) in ordine alla "salvezza" di domandare in ogni momento la

dichiarazione giudiziale dello stato di insolvenza dell'impresa per gli

effetti di cui alla l. 95/1979, nella quale il giudice a quo ha

ravvisato offesa all'art. 24 Cost., ha osservato che nella fattispecie

controversa, cui non è applicabile l'art. 4 bis l. 787/1978, sarebbero

assicurati congrui mezzi di difesa, né riuscirebbe la norma

costituzionale violata dell'essere alla sola società consortile

riservata la legittimazione all'istanza di dichiarazione giudiziale di

insolvenza perché sarebbe razionale tale riserva per essere la

società consortile responsabile dell'esecuzione del piano (società

consortile in posizione - ha rilevato l'Avvocatura erariale - non

equiparabile a quelle dei singoli creditori, ove si rifletta alla

sottoscrizione, da parte della società, di azioni e obbligazioni

convertibili in azioni emesse dalla impresa in connessione al piano di

risanamento).

7. - L'incidente, iscritto al n. 268/1981, che aveva formato

oggetto di trattazione orale alla pubblica udienza del 10 luglio 1984,

è stato riportato sul ruolo, a seguito del decesso del giudice

Maccarone, e assegnato alla pubblica udienza del 12 dicembre 1984, alla

quale sono stati assegnati gli incidenti iscritti ai nn. 360/1982 e

750/1983. Il giudice Andrioli ha svolto unica relazione; l'avv. Tarzia

per la Sarda Industrie Resine e consorti ha ampiamente illustrato le

formulate con elusioni d'infondatezza precisando, tra l'altro, che la

società consortile è stata sciolta e posta in liquidazione nel

settembre 1984; l'avv. dello Stato Corti ha diffusamente svolto le

argomentazioni a sostegno della conclusione di infondatezza. Considerato in diritto :

8. - Posto che successivamente alla ordinanza emessa il 6 aprile

1982 dal Tribunale di Massa (n. 360 R.O. 1982) e anteriormente alla

ordinanza emessa il 10 febbraio 1983 dal Tribunale di Milano (n. 750

R.O. 1983) è entrata, sotto la data del 24 luglio 1982, in vigore la

l. 22 luglio 1982 n. 460, il cui art. 1 comma primo prescrive che "Ai

fini dell'applicazione del quarto comma dell'art. 4 del decreto-legge 9

dicembre 1981 n. 721 convertito in legge, con modificazioni, dalla

legge 5 febbraio 1982 n. 25, l'espressione "sono dichiarati estinti

d'ufficio i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del

presente decreto" è da intendersi riferita soltanto ai giudizi

relativi ad azioni esecutive anche concorsuali", riesce agevole alla

Corte constatare che ambo le specie, che hanno offerto occasione alle

ordinanze di rimessione, rientrano nello schema delineato nella legge

interpretativa: la specie coinvolta nell'incidente 360/1982 perché il

Pretore di Carrara prima e il Tribunale di Massa poi erano stati

chiamati a conoscere di controversia individuale di lavoro instaurata

contro la s.p.a. Rumianca da nove dipendenti della medesima mentre

avanti il Tribunale di Milano, che aveva dichiarato lo stato

d'insolvenza della s.p.a. SIR-Società Italiana Resine avevano proposto

opposizione la SIR e Nino Rovelli; giudizi di cognizione l'una e

l'altra sottratti dalla legge interpretativa all'area di applicazione

dell'art. 4 comma quarto d.l. 721/1981 che i due giudici avevano

sospettato d'incostituzionalità nell'intento di superare l'ostacolo

alla decisione di merito frapposto dalla dichiarazione d'ufficio di

estinzione dei giudizi pendenti, prevista dalla disposizione impugnata.

Ne segue che, mentre gli atti, in aderenza a quanto ebbe questa

Corte a disporre con la ordinanza 29 marzo 1983 n. 28, vanno restituiti

al Tribunale di Massa, è da dichiarare inammissibile la questione di

costituzionalità, che il Tribunale di Milano sol perché incurante

della legge interpretativa già entrata in vigore ha sospettato

d'incostituzionalità nell'intento di procedere a quell'esame del

merito, che il ripetuto art. 1 comma primo l. 466/1982 gli consentiva

di compiere senza provocare il controllo di costituzionalità dell'art.

4 comma quarto d.l. 721/1981 che lo precludeva.

9. - Dell'art. 5 comma secondo, inserito nel d.l. 30 gennaio 1979,

n. 26 in sede di conversione, del quale il Tribunale di Milano ha

sospettato l'incostituzionalità per contrasto con gli artt. 3 e 24

Cost., mette conto di riprodurre il testo:

"Le disposizioni del presente decreto non si applicano, dalla data

della costituzione e per la durata della società consortile, alle

imprese per il cui risanamento sia stata autorizzata la costituzione di

società consortili ai sensi della legge 5 dicembre 1978 n. 787, né

alle società che le controllano a norma del secondo comma dell'art. 2

della legge medesima. Tuttavia la società consortile può in ogni

momento domandare la dichiarazione giudiziaria dello stato di

insolvenza di tali imprese ai sensi e per gli effetti del presente

decreto".

Il testo del secondo comma che si è riprodotto, è stato - si

ripete - formulato in sede di conversione e diverge dal testo

originario del d.l. 26/1979 in ciò che il d. legge e non la legge di

conversione non consente l'applicazione delle disposizioni del d. legge

finché è in corso il piano di risanamento, e che, mentre il d. legge

preclude l'applicazione delle disposizioni di cui consta se per il

risanamento delle grandi imprese de quibus agitur sia stata autorizzata

la costituzione di società consortili di cui alla l. 787/1978, la

legge di conversione (non si limita a precisare che le disposizioni del

d.l. non si applicano alla data della costituzione e per la durata

della società consortile autorizzata al risanamento della impresa in

crisi, ma) soggiunge che "Tuttavia la società consortile può in ogni

momento domandare la dichiarazione giudiziaria dello stato d'insolvenza

di tali imprese ai sensi e per gli effetti del presente decreto".

L'art. 1 l. 5 dicembre 1978 n. 787 (Disposizioni per agevolare il

risanamento finanziario delle imprese), poi, dispone I) che le società

consortili - costituite dopo l'entrata in vigore della legge 3 gennaio

1979 ed entro tre anni dalla stessa (3 gennaio 1982) - hanno per

oggetto esclusivo la sottoscrizione e la vendita di azioni e di

obbligazioni convertibili in azioni emesse da imprese industriali per

aumenti di capitale od emissioni di obbligazioni convertibili connessi

a piani di risanamento produttivo, economico e finanziario delle

imprese emittenti (comma primo), II) che "se la società consortile di

cui al primo comma è stata costituita con durata inferiore a cinque

anni può essere prorogata fino a cinque anni dalla costituzione"

(comma terzo) e III) che "alla scadenza dei cinque anni dalla

costituzione la società è sciolta di diritto e ogni maggiore durata e

proroga sono nulle" (comma quarto).

Nella vicenda, su cui il Tribunale di Milano ha emesso il 21

novembre 1980 la ordinanza iscritta al n. 268 R.O. 1981, la società

consortile è stata costituita il 25 settembre 1979 e, pertanto, era

sciolta di diritto il 25 settembre 1984.

Poiché a seguito del decesso del relatore Maccarone l'incidente,

già discusso nella pubblica udienza del 10 luglio 1984, è stato di

bel nuovo posto sul ruolo della pubblica udienza del 12 dicembre 1984,

nel corso di questa la difesa della società Sarda Resine e consorti

non ha, su richiesta del giudice relatore Andrioli, mancato di

confermare che la società consortile è stata sciolta e posta in

liquidazione nel settembre 1984.

Non reputa la Corte che il sopravvenuto scioglimento della società

consortile faccia venir meno l'istituzionale interesse della Corte

stessa ad esaminare il merito della proposta questione vuoi perché il

venir meno della società consortile è un fatto che, per incidere, in

primis et ante omnia, sullo svolgimento del giudizio a quo, sospeso in

virtù della ordinanza di rimessione, non influisce, ai sensi dell'art.

22 delle norme integrative 16 marzo 1956 per i giudizi avanti la Corte

Costituzionale, sul modo e sul divenire dell'incoato giudizio di

costituzionalità, vuoi per il principio generale per il quale -

ammenoché non si tratti di evento normativo sopravvenuto che ponga nel

nulla o imprima diverso contenuto alla disposizione impugnata - la

sussistenza della controversa volontà normativa deve essere riferita

in riferimento al tempo in cui il procedimento avanti la Corte ha avuto

inizio (initium che nei giudizi di legittimità costituzionale

s'identifica con la ordinanza di rimessione).

10. - Ribadito che nell'ambiente dominato dal testo del comma

secondo dell'art. 5, quale configurato nella legge di conversione del

d.l. 26/1979, non trovano posto il realizzarsi o meno del piano di

risanamento né l'incidenza delle conseguenze che l'eventuale

insuccesso di questo determini sull'utile esercizio delle azioni

cognitive dei creditori concorsuali dell'impresa in crisi né sulla

occupazione dei lavoratori né infine sulle possibilità di adempimento

dei debiti sorti in dipendenza delle operazioni di risanamento (supra

9.) e precisato che il sospetto di incostituzionalità sollevato dal

Tribunale di Milano si appunta sul se sia conforme agli artt. 3 e 24

Cost. il subordinare l'attività giurisdizionale di accertamento dello

stato di insolvenza - quali che ne siano poi i risultati - alla

iniziativa della sola società consortile, il quesito in tal modo

puntualizzato non può non ricevere risposta affermativa se si

consideri I) da un lato che l'art. 24 tutela non solo il diritto di

difesa ma anche - anzi in prima linea - l'esercizio in giudizio dei

diritti e degli interessi legittimi in guisa da dar vita al sommo bene

del processo giusto descritto negli artt. 6 della Convenzione per la

salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,

firmata a Roma il 4 novembre 1950, e 14 del Patto internazionale di New

York del 19 ottobre 1966, relativo ai diritti civili e politici, e II)

dall'altro lato che l'oggetto esclusivo delle società consortili,

quale descritto nell'art. 1 l. 787/1978, e la invalicabile durata

quinquennale delle stesse, che le esigenze del piano di risanamento -

peraltro non assunte ad autosufficiente causa impeditiva di

applicazione delle disposizioni del d. legge - non valgono a

prolungare, non consente di rinvenire nella società consortile una

fonte di elementi di convinzione sulla solvenza o meno della grande

impresa in crisi sì ricca da elevarla ad unica titolare dell'azione di

accertamento dello stato di insolvenza, in contrasto con le direttive

collaudate da secolare esperienza che degradano le iniziative del

debitore, dei creditori e dello stesso P.M. a denunce pur in difetto

delle quali il giudice deve d'ufficio accertare lo stato d'insolvenza

dell'imprenditore.

Grave è l'attentato all'art. 94 Cost. perpetrato nell'ultimo

periodo dell'impugnato art. 5 comma secondo l. 95/1974 al fine di

perpetuare la prassi di superspeciali leggi e decreti legge di varii

gradi che rappresenta la non commendevole caratteristica della

normativa sulla amministrazione straordinaria delle grandi imprese in

crisi.

Qui si tratta non già di istituire paragoni tra vicenda in cui

viene riconosciuta ai creditori la legittimazione ad instare per la

dichiarazione dello stato di insolvenza e la presente vicenda di

talché l'art. 3 Cost. non si appalesa esaustivo parametro, sibbene di

ristabilire le condizioni di instaurazione e di svolgimento del

processo giusto che la legge di conversione, la quale ha riconosciuto

la esigenza di accertare lo stato d'insolvenza pur in costanza di

attuazione del piano di risanamento, ha tenuto in non cale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Massa che li

aveva rimessi con la ordinanza 6 aprile 1982 (n. 360 R.0. 1982),

2) dichiara la inammissibilità della questione d'illegittimità

costituzionale dell'art. 4 comma quarto d.l. 9 dicembre 1981 n. 721

(Cessazione del mandato conferito all'ENI, ai sensi dell'art. 2 della

legge 28 novembre 1980, n. 784, e norme di attuazione del programma

relativo alle società del gruppo SIR predisposto ai sensi dell'art. 4

della stessa legge), conv. con legge 5 febbraio 1982 n. 25, sollevata

dal Tribunale di Milano con la ordinanza 10 febbraio 1983 (n. 750 R.O.

1983) in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.,

3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 comma

secondo della l. 3 aprile 1979 n. 95 di conversione del d.l. 30 gennaio

1979 n. 26 (Provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria

delle grandi imprese in crisi) nella parte in cui non prevede che la

dichiarazione dello stato d'insolvenza possa essere pronunciata, oltre

che su domanda della società consortile, anche d'ufficio o ad

iniziativa dei soggetti indicati nell'art. 6 r.d. 16 marzo 1942 n. 267.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 1985.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:41 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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