Art. 7 fallimento — Iniziativa del pubblico ministero

Il pubblico ministero presenta la richiesta di cui al primo comma dell'articolo 6:

  • 1)quando l'insolvenza risulta nel corso di un procedimento penale, ovvero dalla fuga, dalla irreperibilita' o dalla latitanza dell'imprenditore, dalla chiusura dei locali dell'impresa, dal trafugamento, dalla sostituzione o dalla diminuzione fraudolenta dell'attivo da parte dell'imprenditore;
  • 2)quando l'insolvenza risulta dalla segnalazione proveniente dal giudice che l'abbia rilevata nel corso di un procedimento civile.

Testo vigente dal 17 luglio 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 17 luglio 2006

Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1942 al 17 luglio 2006. 24 parole tolte, 46 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: Quando l'insolvenza risulta dalla fugaaggiunto: Il pubblico ministero presenta la richiesta di cui al primo comma dell'articolo 6:

aggiunto: 1) quando l'insolvenza risulta nel corso di un procedimento penale, ovvero dalla fuga, dalla irreperibilita' o dalla latitanza dell'imprenditore, dalla chiusura dei locali dell'impresa, dal trafugamento, dalla sostituzione o dalla diminuzione fraudolenta dell'attivo da parte dell'imprenditoretolto: , il procuratore del Re Imperatore che procede contro l'imprenditore deve richiedere il tribunale competente per la dichiarazione di fallimentoaggiunto: ;

aggiunto: 2) quando l'insolvenza risulta dalla segnalazione proveniente dal giudice che l'abbia rilevata nel corso di un procedimento civile.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art7 · fonte del testo

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