Legge fallimentare

Art. 46 fallimento — Beni non compresi nel fallimento

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1942 al 17 luglio 2006. Leggi il testo vigente →

Non sono compresi nel fallimento:

  • 1)i beni ed i diritti di natura strettamente personale;
  • 2)gli assegni aventi carattere alimentare, gli stipendi, pensioni, salari e cio' che il fallito guadagna con la sua attivita', entro i limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della famiglia;
  • 3)i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli ed i redditi dei beni costituiti in patrimonio familiare, salvo quanto e' disposto dagli articoli 170 e 326 del codice civile;
  • 4)i frutti dei beni costituiti in dote e i crediti dotati, salvo quanto e' disposto dall'art. 188 del codice civile;
  • 5)le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge. I limiti previsti nel n. 2 di questo articolo sono fissati con decreto del giudice delegato.

Testo in vigore dal 6 aprile 1942 al 17 luglio 2006

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 46 fallimento, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 28484/2025

    27 ottobre 2025

    In tema di liquidazione controllata, i beni e i diritti di natura strettamente personale non rientrano tra quelli esclusi dalla procedura, poiché non sono contemplati nell'elenco di cui all'art. 268, comma 4, c.c.i.i., né è consentito estendere, in via analogica o per altro tramite interpretativo, l'art. 146 c.c.i.i., giacché il ricorso all'analogia non può giustificarsi in funzione creativa, ma presuppone una lacuna che renda impossibile decidere altrimenti, evenienza che non ricorre, essendo l'art. 268, comma 4, c.c.i.i. norma che enuncia e disciplina le esclusioni con un elenco autonomo e compiuto, sicché la mancata previsione di detta categoria è frutto di scelta consapevole del legislatore (ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit). (Nella specie, la S.C. ha confermato il provvedimento impugnato, che aveva negato l'esclusione dalla liquidazione controllata della somma percepita dalla debitrice a titolo di risarcimento del danno biologico).

    Art. 46 fallimento · Art. 14-ter Disposizioni in materia di usura e di estorsione · Art. 146 c.c.i.i. · Art. 268 c.c.i.i.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art46 · fonte del testo

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