Art. 36 fallimento — Reclamo contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1942 al 17 luglio 2006. Leggi il testo vigente →

Contro gli atti d'amministrazione del curatore il fallito e ogni altro interessato possono reclamare al giudice delegato, che decide con decreto motivato. Contro il decreto del giudice delegato e' ammesso ricorso al tribunale entro tre giorni dalla data del decreto medesimo. Il tribunale decide con decreto motivato, sentito il curatore e il reclamante.

Testo in vigore dal 6 aprile 1942 al 17 luglio 2006

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 36 fallimento, dalle Rassegne del Massimario.

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di ottobre 2025 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art36 · fonte del testo

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