Legge fallimentare

Art. 165 fallimento — Commissario giudiziale

Il commissario giudiziale e', per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale. Si applicano al commissario giudiziale gli articoli 36, 37, 38 e 39. ((Il commissario giudiziale fornisce ai creditori che ne fanno richiesta, valutata la congruita' della richiesta medesima e previa assunzione di opportuni obblighi di riservatezza, le informazioni utili per la presentazione di proposte concorrenti, sulla base delle scritture contabili e fiscali obbligatorie del debitore, nonche' ogni altra informazione rilevante in suo possesso. In ogni caso si applica il divieto di cui all'articolo 124, comma primo, ultimo periodo.)) 63 ((La disciplina di cui al terzo comma si applica anche in caso di richieste, da parte di creditori o di terzi, di informazioni utili per la presentazione di offerte ai sensi dell'articolo 163-bis)). 63 ((Il commissario giudiziale comunica senza ritardo al pubblico ministero i fatti che possono interessare ai fini delle indagini preliminari in sede penale e dei quali viene a conoscenza nello svolgimento delle sue funzioni)). 63

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132

63

Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 3 e quelle di cui all'articolo 4, si applicano ai procedimenti di concordato preventivo introdotti successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

Testo vigente dal 21 agosto 2015

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 484/1993

    Questione inammissibile
    30 dicembre 1993

    L'art. 39 della legge fallimentare, prevedendo che il compenso al curatore fallimentare (e al commissario giudiziale preposto al concordato preventivo) sia liquidato secondo le norme stabilite con decreto ministeriale, opera un rinvio formale (e non già materiale) alla fonte regolamentare, e quindi non modifica la natura di quest'ultima ne' conferisce forza di legge alle sue disposizioni. Perciò, la disciplina del suddetto compenso - in quanto contenuta in un atto sprovvisto di forza di legge - è insuscettibile di formare oggetto di questione di costituzionalità innanzi alla Corte, mentre l'eventuale contrasto di detta disciplina con l'invocato art. 3 Cost. può essere accertato incidentalmente dal giudice ordinario al fine della disapplicazione della norma regolamentare. (Manifesta inammissibilità della questione di costituzionalità dell'art. 5 del decreto del Ministro di grazia e giustizia 28 luglio 1992, n. 570, richiamato dagli artt. 39 e 165 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267). - V. S. nn. 333/1991, 199/1993; sull'inammissibilità di questioni di costituzionalità aventi ad oggetto atti privi di forza di legge, v. O. n. 352/1993, S. nn. 311/1993, 199/1993, 454/1991, 23/1989, O. nn. 255/1988, 121/1988; sulla distinzione tra rinvio materiale e rinvio formale, S. n. 311/1993; sulla possibilità di impugnare la norma primaria nelle specificazioni contenute nella fonte secondaria, v. anche S. n. 1104/1988.

    Art. 3 cost. · Art. 5 fallimento · Art. 39 fallimento · Art. 165 fallimento

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 agosto 2015

Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1942 al 21 agosto 2015. 133 parole aggiunte.

Il commissario giudiziale e', per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale. Si applicano al commissario giudiziale gli articoli 36, 37, 38 e 39. aggiunto: Il commissario giudiziale fornisce ai creditori che ne fanno richiesta, valutata la congruita' della richiesta medesima e previa assunzione di opportuni obblighi di riservatezza, le informazioni utili per la presentazione di proposte concorrenti, sulla base delle scritture contabili e fiscali obbligatorie del debitore, nonche' ogni altra informazione rilevante in suo possesso. In ogni caso si applica il divieto di cui all'articolo 124, comma primo, ultimo periodo. La disciplina di cui al terzo comma si applica anche in caso di richieste, da parte di creditori o di terzi, di informazioni utili per la presentazione di offerte ai sensi dell'articolo 163-bis. Il commissario giudiziale comunica senza ritardo al pubblico ministero i fatti che possono interessare ai fini delle indagini preliminari in sede penale e dei quali viene a conoscenza nello svolgimento delle sue funzioni.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132

    Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 3 e quelle di cui all'articolo 4, si applicano ai procedimenti di concordato preventivo introdotti successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art165 · fonte del testo

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