Art. 218 fallimento — Ricorso abusivo al credito

((1. Gli amministratori, i direttori generali, i liquidatori e gli imprenditori esercenti un'attivita' commerciale che ricorrono o continuano a ricorrere al credito, anche al di fuori dei casi di cui agli articoli precedenti, dissimulando il dissesto o lo stato d'insolvenza sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni. 2. La pena e' aumentata nel caso di societa' soggette alle disposizioni di cui al capo II, titolo III, parte IV, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. 3. Salve le altre pene accessorie di cui al libro I, titolo II, capo III, del codice penale, la condanna importa l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacita' ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a tre anni)).

Testo vigente dal 12 gennaio 2006

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 47/1962

    Questione infondata
    7 giugno 1962

    Il sindacato di legittimità della Corte costituzionale sulle leggi di delegazione e sui decreti delegati anteriori alla Costituzione deve essere rivolto all'accertamento dell'esistenza della delega legislativa e della limitazione, posta al Governo ed insita nella delega, di mantenersi entro i confini della medesima. I limiti che sia il legislatore delegante che quello delegato devono osservare nell'esercizio dei rispettivi poteri discendono da principi generalmente validi in tutti gli ordinamenti in cui vige la divisione dei poteri. Non può perciò essere motivo di illegittimità di una legge di delegazione anteriore alla Costituzione la inosservanza delle norme di cui all'art. 76 della Costituzione e segnatamente di quelle che impongono la determinazione di principi e criteri direttivi e la fissazione di termini di tempo. Cfr.: 37/57 C; 53/61.

    Art. 76 cost. · Art. 77 cost. · Art. 216 fallimento · Art. 217 fallimento

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 12 gennaio 2006

Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1942 al 12 gennaio 2006. 33 parole tolte, 95 parole aggiunte.

tolto: Salvo che il fatto costituisca un reato piu' grave, e' punito con la reclusione fino a due anni l'imprenditore esercenteaggiunto: 1. Gli amministratori, i direttori generali, i liquidatori e gli imprenditori esercenti un'attivita' commerciale chetolto: , ricorre o continua aggiunto: ricorrono o continuano a ricorrere al credito, tolto: dissimulando il proprio dissesto. aggiunto: anche al di fuori dei casi di cui agli articoli precedenti, dissimulando il dissesto o lo stato d'insolvenza sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni. 2. La pena e' aumentata nel caso di societa' soggette alle disposizioni di cui al capo II, titolo III, parte IV, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. 3. Salve le altre pene accessorie di cui al tolto: capo III titolo II libro I aggiunto: libro I, titolo II, capo III, del codice penale, la condanna importa l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacita' ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a tre anni.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art218 · fonte del testo

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