Corte costituzionale

Sentenza n. 93/1975

Questione dichiarata infondata · depositata il 29/04/1975 · relatore Guido Astuti

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 217,

secondo comma, e 219, terzo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267

(Legge fallimentare), promosso con ordinanza emessa il 10 febbraio 1972

dal pretore di Livorno nel procedimento penale a carico di Bianchi

Ennio, iscritta al n. 86 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 119 del 9 maggio 1973.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 5 febbraio 1975 il Giudice relatore

Guido Astuti;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per

il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di un procedimento penale a carico di Ennio Bianchi, il

pretore di Livorno ha sollevato, di ufficio, in riferimento all'art. 3

Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 217,

capoverso, e 219, ultimo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, recante

"disciplina del fallimento, del concordato preventivo,

dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta

amministrativa".

Non vi è stata costituzione di parte privata.

È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri

deducendo, a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, l'infondatezza

delle proposte questioni di legittimità costituzionale. Considerato in diritto :

1. - Con l'ordinanza di rimessione viene sollevata la questione di

legittimità costituzionale degli artt. 217, secondo comma, e 219,

terzo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento,

del concordato preventivo, della amministrazione controllata e della

liquidazione coatta amministrativa), in riferimento all'art. 3 della

Costituzione. Si osserva al riguardo che la disposizione dell'art. 217,

secondo comma, configurando la omessa o irregolare tenuta dei libri e

delle altre scritture contabili, secondo l'interpretazione della Corte

di cassazione, come reato di pericolo presunto, rispetto al quale non

viene fatta "alcuna distinzione tra irregolarità meramente formali,

che non creano ostacoli alla ricostruzione dell'attivo è del passivo,

e irregolarità sostanziali che creino un danno ai creditori", sarebbe

in contrasto con il principio di eguaglianza, per cui a situazioni

oggettivamente diverse dovrebbe corrispondere un trattamento

differenziato. Con lo stesso principio contrasterebbe altresì la

disposizione dell'ultimo comma dell'art. 219, ove è prevista la

riduzione della pena fino ad un terzo quando il fatto abbia cagionato

un danno patrimoniale di speciale tenuità, perché, secondo il giudice

a quo, detta attenuante non potrebbe applicarsi nel caso in cui "la

tenuta irregolare delle scritture contabili non abbia cagionato alcun

danno ai creditori".

2. - Le questioni sono entrambe infondate. L'art. 217 della vigente

legge fallimentare sanziona l'obbligo legale dell'imprenditore di

tenere i libri e le scritture contabili, la cui inosservanza, collegata

al fallimento, dà luogo ad un reato di pericolo presunto, ed è punita

per se stessa, indipendentemente dalle conseguenze dannose che ne

possano derivare. Questa Corte ha già avuto occasione di dichiarare al

riguardo che l'articolo 217 "prende in considerazione un'unica o

unitaria situazione di fatto (della quale fa parte integrante ed

essenziale la dichiarazione di fallimento dell'imprenditore

commerciale), e per essa opera una unitaria previsione del fatto come

reato, e delle sanzioni penali" (sentenza n. 110 dell'anno 1972).

Deve d'altra parte rilevarsi che nello stesso art. 217 la pena

edittale della reclusione è prevista nella misura "da sei mesi a due

anni", rimettendo al potere discrezionale del giudice la sua

determinazione concreta, secondo i criteri enunciati dagli artt. 132 e

133 del codice penale; e che inoltre le disposizioni dell'art. 219

consentono l'applicazione di aumenti e diminuzioni con riguardo alle

circostanze aggravanti ed attenuanti, offrendo al giudice la

possibilità di una equa graduazione anche in rapporto alla entità del

danno patrimoniale eventualmente prodotto dalla cosiddetta bancarotta

semplice documentale. È infine superfluo ripetere che l'attenuante

prevista dal terzo comma dell'art. 219 per il caso di danno di speciale

tenuità deve essere a maggior ragione applicata, come la Corte di

cassazione ha affermato nella sua giurisprudenza, quando risulti non

esservi stato alcun danno per i creditori.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 217, secondo comma, e 219, terzo comma, del r.d. 16 marzo

1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,

della amministrazione controllata e della liquidazione coatta

amministrativa), sollevata dall'ordinanza di cui in epigrafe in

riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRTSAFUELI - NTCOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1975:93 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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