Corte costituzionale

Sentenza n. 190/1972

Questione dichiarata infondata · depositata il 21/12/1972 · relatore Vincenzo Trimarchi

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 217,

primo e secondo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge

fallimentare), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 23 dicembre 1971 dal tribunale di Macerata

nel procedimento penale a carico di Sbarbati Mario, iscritta al n. 37

del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 65 dell'8 marzo 1972;

2) ordinanza emessa il 1 aprile 1972 dal pretore di Bologna nel

procedimento penale a carico di Landi Maria, iscritta al n. 163 del

registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 158 del 21 giugno 1972.

Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1972 il Giudice

relatore Vincenzo Michele Trimarchi.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Il tribunale di Macerata, nel procedimento penale a carico di

Mario Sbarbati, imputato del delitto di cui all'articolo 217, comma

secondo, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (disciplina del fallimento, del

concordato preventivo, della amministrazione controllata e della

liquidazione coatta amministrativa), per avere, quale imprenditore

commerciale dichiarato fallito, omesso di tenere i libri e le altre

scritture contabili prescritti dalla legge, sollevava, con ordinanza

del 23 dicembre 1971, questione di legittimità costituzionale del

detto art. 217, comma secondo, in riferimento agli artt. 3 e 27 della

Costituzione.

Riteneva, a proposito della rilevanza, che la stessa ricorreva,

giacché lo Sbarbati, che dal pretore di Macerata era stato

riconosciuto responsabile in ordine al reato ascrittogli, aveva in sede

di appello lamentato difetto di motivazione circa l'elemento

psicologico del reato; e che una dichiarazione di illegittimità

costituzionale della norma denunciata "nella parte in cui esclude ogni

indagine sulla qualità di imprenditore del fallito, anche sotto il

profilo della consapevolezza da parte dell'autore del reato", avrebbe

avuto influenza nella specie.

Nel merito, assumeva che, in contrasto con l'art. 3, comma primo,

della Costituzione, l'art. 217, comma secondo, del r.d. n. 267 del 1942

"rendendo superflua, secondo la costante giurisprudenza della Corte di

cassazione ogni indagine sulla qualità di imprenditore dell'imputato

ai sensi del codice civile, una volta che questo sia dichiarato

fallito", considera pari due situazioni che altrove sono ritenute

diverse dallo stesso legislatore (e cioè quelle di imprenditore,

piccolo imprenditore, artigiano) ed in modo irragionevole, in relazione

all'obbligo di tenere i libri contabili.

Riteneva, d'altra parte che la norma denunciata, in quanto esclude

ogni indagine sull'atteggiamento psicologico dell'imputato in ordine

alla riconoscibilità degli elementi della fattispecie penale (qualità

di imprenditore, sussistenza dell'obbligo della tenuta dei libri e di

altre scritture contabili), sia in contrasto con l'art. 27 della

Costituzione nella parte in cui questo richiede che la responsabilità

penale sia personale.

L'ordinanza, che nella parte dispositiva era stata letta in

dibattimento, veniva notificata allo Sbarbati e al Presidente del

Consiglio dei ministri e regolarmente comunicata ai Presidenti dei due

rami del Parlamento. Veniva infine pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

n. 65 dell'8 marzo 1972.

2. - Il pretore di Bologna, chiamato a conoscere dei delitti

ascritti a Zerelia Morelli e Paolo Rossi (imprenditori dichiarati

falliti con sentenza del 16 marzo 1970) ed alla loro socia di fatto

Maria Landi (dichiarata fallita con successiva sentenza del 10 novembre

1970) per mancata o irregolare tenuta dei libri contabili prescritti e

per avere fatto spese personali eccessive, procedeva nei confronti

degli imputati Morelli e Rossi e disponeva lo stralcio del processo nei

confronti della Landi.

Rilevava che, pur essendo tutte e tre gli imputati rinviati a

giudizio per aver compiuto gli stessi fatti, il Rossi (essendo la

Morelli nel frattempo deceduta) avrebbe potuto usufruire dell'amnistia

di cui al d.P.R. 22 maggio 1970, n. 283, essendo stato dichiarato

fallito in data anteriore al 6 aprile 1970, mentre la Landi ne rimaneva

esclusa dato che la sentenza di fallimento che la concerneva, era, come

si è detto, del 10 novembre 1970. E ciò in base all'orientamento

giurisprudenziale, che esso pretore riteneva di dover seguire, per cui

la dichiarazione di fallimento costituisce una condizione del reato o

più esattamente un elemento al cui concorso è collegata l'esistenza

del reato relativamente a fatti verificatisi anteriormente alla

dichiarazione stessa, e per cui, quindi, i reati di bancarotta devono

ritenersi consumati nel momento in cui viene emessa la sentenza

dichiarativa di fallimento.

Stante ciò, il pretore, con ordinanza del 1 aprile 1972,

sollevava, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 217, primo e secondo comma,

del r.d. n. 267 del 1942 nella parte in cui "facendo coincidere la

consumazione del reato di bancarotta semplice col momento in cui viene

emessa la sentenza dichiarativa di fallimento, non consente di godere

del beneficio dell'amnistia solo a quegli imputati per i quali la

dichiarazione di fallimento sia intervenuta dopo il termine ultimo di

efficacia del beneficio, prescindendo dall'epoca in cui ebbe a

realizzarsi la condotta ancorché anteriore all'indicato termine".

Il principio di eguaglianza sarebbe violato per ciò che, per i

medesimi fatti commessi nello stesso periodo di tempo da due soggetti,

uno è ammesso ad usufruire del beneficio di un'amnistia, mentre

l'altro, per motivi indipendenti dalla sua volontà, deve rispondere

penalmente.

L'ordinanza, letta in dibattimento nella parte dispositiva, veniva

notificata all'imputata e al Presidente del Consiglio dei ministri,

comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della

Repubblica e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 21 giugno

1972.

3. - Davanti a questa Corte nelle due cause non si costituiva

nessuna delle parti e non spiegava intervento il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Le due cause, pertanto, sono state discusse in camera di consiglio

ai sensi dell'art. 26, secondo comma, della legge Il marzo 1953, n. 87,

e dell'art. 9 delle Norme integrative. Considerato in diritto :

1. - Dei due giudizi, in cui si discute circa la legittimità

costituzionale dell'art. 217, commi primo e secondo, del r.d. 16 marzo

1942, n. 267 (disciplina del fallimento, del concordato preventivo,

dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta

amministrativa), può essere disposta la riunione, e le relative cause

pertanto vengono decise con unica sentenza.

2. - Circa la questione di legittimità costituzionale del citato

art. 217 in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione,

prospettata dal tribunale di Macerata, la Corte rileva, che, pur

essendosi essa in precedenza occupata della legittimità costituzionale

della norma denunciata, non è stata emessa alcuna pronuncia

specificamente in ordine ai profili ora messi in risalto.

Il rapporto tra la sentenza dichiarativa di fallimento e il

procedimento penale per i reati previsti e puniti dall'art. 217, è

stato infatti oggetto di esame da parte di questa Corte per asserita

violazione dell'art. 24 della Costituzione; e la Corte, con sentenza n.

110 del 1972, ha ritenuto non fondata la relativa questione concernente

gli artt. 19 e 21 del codice di procedura penale le cui norme si

assumeva che determinassero una paralisi della difesa nel procedimento

penale a carico di un imputato del reato previsto e punito dall'art.

217, comma secondo, come conseguenza della paralisi della funzione

primaria del giudice penale vincolato a tener fermo un presupposto

(status di imprenditore) contenuto in una sentenza resa in un

procedimento non garantito da adeguato contraddittorio.

Con l'ordinanza del tribunale di Macerata ora si assume invece,

anzitutto, che l'art. 3, comma primo, della Costituzione sarebbe

violato dall'art. 217, comma secondo, nella parte in cui, resa

superflua ogni indagine sulla qualità di imprenditore dell'imputato ai

sensi del codice civile, sottopone allo stesso trattamento giuridico

(in ordine all'obbligo di tenere i libri contabili) e in maniera non

ragionevole, situazioni (altrove ritenute dallo stesso legislatore)

diverse.

La questione cosi prospettata non è fondata. Posto che al giudice

penale chiamato a giudicare circa l'esistenza di reati fallimentari ed

in particolare di quello previsto e punito dall'art. 217, comma

secondo, non è consentito di indagare sulla sussistenza delle

condizioni soggettive e oggettive richieste per la dichiarazione di

fallimento, essendo ogni pronuncia a quest'ultimo riguardo riservata al

competente giudice civile, la norma richiamata dell'art. 217, comma

secondo, presuppone e comporta che ogni indagine sulla

assoggettabilità (in concreto) di un dato imprenditore alla procedura

concorsuale venga compiuta dal giudice civile e che la sentenza

dichiarativa di fallimento, in ordine a quella condizione giuridica

dell'imprenditore, debba fare stato nel procedimento penale.

Non è prospettabile, quindi, una pluralità di situazioni

giuridiche soggettive diverse in relazione alle quali si possa parlare

di trattamento differenziato e per giunta posto in essere in modo

irrazionale.

Del pari, non ha fondamento la prospettata violazione dell'art. 27

della Costituzione nella parte in cui questo richiede che la

responsabilità penale sia personale. L'asserito contrasto con detta

norma, dell'art. 217, comma secondo, non sussiste, perché, anche a

voler ammettere che davanti al giudice penale l'imputato non possa

utilmente riportarsi al proprio atteggiamento psicologico in ordine

alla riconoscibilità degli elementi della fattispecie penale (qualità

di imprenditore, sussistenza dell'obbligo della tenuta dei libri e di

altre scritture contabili), ricorre nell'ipotesi criminosa de qua, a

base della responsabilità penale personale, il rapporto di causalità

materiale tra azione ed evento (art. 40 del codice penale) che è

sufficiente a stabilire tra il soggetto ed il fatto preveduto come

reato il necessario carattere di suita' (sentenza n. 107/1957).

Può quindi concludersi con la dichiarazione di non fondatezza

della questione come sopra prospettata dal tribunale di Macerata.

3. - Deve invece dirsi manifestamente non fondata la questione di

legittimità costituzionale sollevata dal pretore di Bologna, a

proposito dell'art. 217, primo e secondo comma, ed in riferimento

all'art. 3 della Costituzione.

Il principio di eguaglianza sarebbe violato perché la norma

denunciata "facendo coincidere la consumazione del reato di bancarotta

semplice col momento in cui viene emessa la sentenza dichiarativa di

fallimento, non consente di godere del beneficio dell'amnistia solo a

quegli imputati per i quali la dichiarazione di fallimento sia

intervenuta dopo il termine ultimo di efficacia del beneficio,

prescindendo dall'epoca in cui ebbe a realizzarsi la condotta ancorché

anteriore all'indicato termine", e quindi "in quanto per i medesimi

fatti commessi nello stesso periodo di tempo un soggetto è ammesso ad

usufruire del beneficio di un'amnistia, mentre un altro deve rispondere

penalmente per gli stessi fatti soltanto perché, per motivi

indipendenti dalla sua volontà, la di lui qualità di socio del già

fallito, e come tale assoggettabile a declaratoria di fallimento, viene

riconosciuta in un momento successivo allo spirare del termine utile

per l'applicazione del beneficio di legge".

La questione non è nuova. Negli stessi termini sostanzialmente è

stata già sollevata con ordinanza del pretore di Siracusa (n. 198 del

reg. oR.D. 1971) e del pretore di Napoli (n. 406 del reg. oR.D. 1971)

ed esaminata da questa Corte, che, valutati anche altri profili di

illegittimità costituzionale prospettati da altri giudici, l'ha, con

la sentenza n. 110 del 1972, dichiarata non fondata.

Stante ciò, non ravvisando nell'ordinanza de qua alcuna ragione

che possa indurla a modificare il precedente avviso, la Corte ritiene

di doverlo confermare, con la dichiarazione di manifesta infondatezza

della questione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 217, commi primo e secondo, del r.d. 16 marzo

1942, n. 267 (disciplina del fallimento, del concordato preventivo,

dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta

amministrativa), sollevata in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, dal pretore di Bologna con l'ordinanza indicata in

epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 217, comma secondo, del citato r.d. 16 marzo 1942, n. 267,

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal

tribunale di Macerata con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - COSTANTINO

MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1972:190 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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